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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17361/2026

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e,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa, per procura specialein calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 1126/2025Numero sezionale 3641/2026Numero di raccolta generale 17361/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza n. 219/02/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’UMBRIA, depositata in data 14/06/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 29 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO che:- l’Agenzia delle entrate, accertato che la società [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale per l’anno d’imposta 2015 aveva emesso ricevute inesenzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R.n. 633 del 1972 per prestazioni di massofisioterapia effettuate dall’unicasocia [OSCURATO:PERSONA], diplomata massofisioterapista (MFT) in data25/03/2014, sul rilievo che all’attività svolta da soggetti che avevanoconseguito il relativo diploma dopo il 17/3/1999 non era applicabile ilregime di esenzione di cui alla citata disposizione, per la mancataprevisione della professione del massofisioterapista tra quelle sottopostealla vigilanza del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 99 t.u. leggisanitarie, e non essendo detta professione ricompresa tra quelle elencatenel d.m. 17.5.2022, emise un avviso di accertamento con cui recuperaval’IVA sulle prestazioni effettuate in esenzione;- la CTR dell’Umbria con la sentenza in epigrafe indicata accoglieval’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevolesentenza di primo grado ritenendo, sulla base dell’evoluzione normativache aveva riguardato la professione di massofisioterapista e sulla rilevatadisparità di trattamento fiscale per prestazioni professionaliqualitativamente identiche, effettuate da MFT che hanno seguito ilmedesimo percorso formativo (scuola di durata triennale), soltanto inconsiderazione dell’anno di conseguimento del diploma, che spettaval’esenzione IVA anche alle prestazioni rese da soggetti che, come nel casodi specie era accaduto per la socia Fusco, avevano conseguito il diplomasuccessivamente al 17 marzo 1999;Numero registro generale 1126/2025Numero sezionale 3641/2026Numero di raccolta generale 17361/2026Data pubblicazione 01/06/2026- avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso.CONSIDERATO che:- con il motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma1, della legge n. 42 del 1999, d.m. 22/07/2000, d.m. 29/03/2001, d.m.17/05/2002 ed art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972;- la ricorrente censura la sentenza impugnata secondo cui «unalettura di stretta interpretazione e, quindi, formalistica della normadell’art. 4 legge n. 42/1999, come operata dall’Ufficio, con conseguentedistinzione tra massiofisioterapisti diplomati prima dell’entrata in vigoredella detta norma (esenti da IVA) e quelli diplomati dopo (non esenti daIVA), sarebbe irragionevole e comporterebbe una disparità di trattamentotra posizioni analoghe tenuto conto che il massofisioterapista svolgeun’attività analoga a quella del fisioterapista che, invece, è pacificamenteesente da IVA»;- il motivo pone la questione dell’esentabilità delle prestazioni resedai massofisioterapisti a seconda del periodo di conseguimento deldiploma professionale che questa Corte aveva esaminato con l’ordinanzan. 20681/2024 affermando il principio secondo cui «In tema di IVA, leprestazioni rese dal massofisioterapista, diplomatosi dopo il 17 marzo1999, non sono esentate dall'imposta, poiché tale figura professionalenon è equiparabile a quella del massaggiatore, a cui fa riferimento l'art.99, comma 2, del TULS, richiamato, ai fini dell'esenzione dell'IVA, dall'art.10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e poiché l'equipollenzacon il diploma di fisioterapista è limitata a coloro che si sono diplomati inepoca antecedente alla data suindicata, ciò non essendo in contrasto coni principi di eguaglianza, ragionevolezza e neutralità fiscale, in quanto ilcomplessivo riordino della disciplina delle professioni sanitarie, finalizzatoad elevare il livello di formazione degli operatori e la qualità dellaNumero registro generale 1126/2025Numero sezionale 3641/2026Numero di raccolta generale 17361/2026Data pubblicazione 01/06/2026prestazione sanitaria, richiede il conseguimento di titoli di studio di tipouniversitario, così escludendo la possibilità di comparazione con coloroche hanno acquisito il diploma sulla base del precedente ordinamento».- la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria,occupandosi della medesima questione in altro giudizio (RGA n.282/2024), ha ritenuto «sussistenti i presupposti per il deferimento dellaseguente questione alla Corte europea», affinché «Valuti la Corte se violii principi [di diritto dell’Unione europea] di tutela della concorrenza e dineutralità fiscale la mancata concessione della esenzione IVA alle fattureper prestazioni rese dai massoterapisti, operatori sanitari, in applicazionedel criterio interpretativo della amministrazione finanziaria ("i possessoridel titolo di massoterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della leggen. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possonosvolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quantocome dipendente presso strutture private e private convenzionate, manon possono usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale perprestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA")»;- ritenendo, quindi, necessario attendere, ai fini della decisione diquel giudizio, «l’interpretazione della Corte europea sulla interpretazionenormativa conforme ai principi di diritto europeo», ha sottoposto alTribunale unionale il quesito «Se sia conforme ai principi di diritto[dell’Unione europea] il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo specialead esaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999 in virtùdella interpretazione della legge 42/99 e relative [disposizioni] citatecontrarie ai principi medesimi»;- pende, pertanto, il giudizio T-171/26 dinanzi al Tribunaledell’Unione europea, la cui decisione è destinata ad incidere anche nelpresente giudizio con la conseguenza che appare necessario disporre ilNumero registro generale 1126/2025Numero sezionale 3641/2026Numero di raccolta generale 17361/2026Data pubblicazione 01/06/2026rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione di dettogiudizio.

P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisionedel Tribunale dell’Unione europea nella causa T-171/26.Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa, per procura specialein calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 1126/2025Numero sezionale 3641/2026Numero di raccolta generale 17361/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza n. 219/02/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’UMBRIA, depositata in data 14/06/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 29 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO che:- l’Agenzia delle entrate, accertato che la società [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale per l’anno d’imposta 2015 aveva emesso ricevute inesenzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R.n. 633 del 1972 per prestazioni di massofisioterapia effettuate dall’unicasocia [OSCURATO:PERSONA], diplomata massofisioterapista (MFT) in data25/03/2014, sul rilievo che all’attività svolta da soggetti che avevanoconseguito il relativo diploma dopo il 17/3/1999 non era applicabile ilregime di esenzione di cui alla citata disposizione, per la mancataprevisione della professione del massofisioterapista tra quelle sottopostealla vigilanza del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 99 t.u. leggisanitarie, e non essendo detta professione ricompresa tra quelle elencatenel d.m. 17.5.2022, emise un avviso di accertamento con cui recuperaval’IVA sulle prestazioni effettuate in esenzione;- la CTR dell’Umbria con la sentenza in epigrafe indicata accoglieval’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevolesentenza di primo grado ritenendo, sulla base dell’evoluzione normativache aveva riguardato la professione di massofisioterapista e sulla rilevatadisparità di trattamento fiscale per prestazioni professionaliqualitativamente identiche, effettuate da MFT che hanno seguito ilmedesimo percorso formativo (scuola di durata triennale), soltanto inconsiderazione dell’anno di conseguimento del diploma, che spettaval’esenzione IVA anche alle prestazioni rese da soggetti che, come nel casodi specie era accaduto per la socia Fusco, avevano conseguito il diplomasuccessivamente al 17 marzo 1999;Numero registro generale 1126/2025Numero sezionale 3641/2026Numero di raccolta generale 17361/2026Data pubblicazione 01/06/2026- avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso.CONSIDERATO che:- con il motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma1, della legge n. 42 del 1999, d.m. 22/07/2000, d.m. 29/03/2001, d.m.17/05/2002 ed art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972;- la ricorrente censura la sentenza impugnata secondo cui «unalettura di stretta interpretazione e, quindi, formalistica della normadell’art. 4 legge n. 42/1999, come operata dall’Ufficio, con conseguentedistinzione tra massiofisioterapisti diplomati prima dell’entrata in vigoredella detta norma (esenti da IVA) e quelli diplomati dopo (non esenti daIVA), sarebbe irragionevole e comporterebbe una disparità di trattamentotra posizioni analoghe tenuto conto che il massofisioterapista svolgeun’attività analoga a quella del fisioterapista che, invece, è pacificamenteesente da IVA»;- il motivo pone la questione dell’esentabilità delle prestazioni resedai massofisioterapisti a seconda del periodo di conseguimento deldiploma professionale che questa Corte aveva esaminato con l’ordinanzan. 20681/2024 affermando il principio secondo cui «In tema di IVA, leprestazioni rese dal massofisioterapista, diplomatosi dopo il 17 marzo1999, non sono esentate dall'imposta, poiché tale figura professionalenon è equiparabile a quella del massaggiatore, a cui fa riferimento l'art.99, comma 2, del TULS, richiamato, ai fini dell'esenzione dell'IVA, dall'art.10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e poiché l'equipollenzacon il diploma di fisioterapista è limitata a coloro che si sono diplomati inepoca antecedente alla data suindicata, ciò non essendo in contrasto coni principi di eguaglianza, ragionevolezza e neutralità fiscale, in quanto ilcomplessivo riordino della disciplina delle professioni sanitarie, finalizzatoad elevare il livello di formazione degli operatori e la qualità dellaNumero registro generale 1126/2025Numero sezionale 3641/2026Numero di raccolta generale 17361/2026Data pubblicazione 01/06/2026prestazione sanitaria, richiede il conseguimento di titoli di studio di tipouniversitario, così escludendo la possibilità di comparazione con coloroche hanno acquisito il diploma sulla base del precedente ordinamento».- la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria,occupandosi della medesima questione in altro giudizio (RGA n.282/2024), ha ritenuto «sussistenti i presupposti per il deferimento dellaseguente questione alla Corte europea», affinché «Valuti la Corte se violii principi [di diritto dell’Unione europea] di tutela della concorrenza e dineutralità fiscale la mancata concessione della esenzione IVA alle fattureper prestazioni rese dai massoterapisti, operatori sanitari, in applicazionedel criterio interpretativo della amministrazione finanziaria ("i possessoridel titolo di massoterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della leggen. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possonosvolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quantocome dipendente presso strutture private e private convenzionate, manon possono usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale perprestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA")»;- ritenendo, quindi, necessario attendere, ai fini della decisione diquel giudizio, «l’interpretazione della Corte europea sulla interpretazionenormativa conforme ai principi di diritto europeo», ha sottoposto alTribunale unionale il quesito «Se sia conforme ai principi di diritto[dell’Unione europea] il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo specialead esaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999 in virtùdella interpretazione della legge 42/99 e relative [disposizioni] citatecontrarie ai principi medesimi»;- pende, pertanto, il giudizio T-171/26 dinanzi al Tribunaledell’Unione europea, la cui decisione è destinata ad incidere anche nelpresente giudizio con la conseguenza che appare necessario disporre ilNumero registro generale 1126/2025Numero sezionale 3641/2026Numero di raccolta generale 17361/2026Data pubblicazione 01/06/2026rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione di dettogiudizio. P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisionedel Tribunale dell’Unione europea nella causa T-171/26.Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO
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