CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09144/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA con sentenza in data 26/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'omessa motivazione circa la derubricazione del reato in furto con strappo, attesa la mancata violenza sulla persona. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che non si confronta con la ricostruzione in fatto della condotta, a base del giudizio di responsabilità, confermato con la pronuncia di secondo grado. Con argomentazioni immuni da vizi logici, la corte territoriale ha infatti precisato - riscontrando la censura odiernamente riproposta - che nel caso di specie il fatti non può essere riqualificato quale furto con strappo ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. atteso che i correi posero in atti una condotta violenta nei confronti della vittima, costringendola a fermarsi con la propria vettura ed impedendole di proseguire la marcia (in tal senso anche il precedente di questa corte, correttamente citato a pag. 5 della sentenza impugnata; Sez. 2 - , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020 - dep. 12/08/2020 - Rv. 279587 ). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]