Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18501/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34331/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] MAZZINIn. 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocatiDOMENICO [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente all’avvocatoGIUSEPPE RUFFINI; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1150/2019 , depositata il06/05/2019, R.G.N. 4245/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spa, hanno agito in giudizio per far accertare, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] o, in subordine, di [OSCURATO:SOCIETA], con condanna delle stesse al ripristino dei rapporti di lavoro, sul presupposto della illegittimità del subappalto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa in relazione all’appalto di servizi di contact center e help desk affidato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il tribunale ha respinto le domande dei lavoratori sul rilievo che le allegazioni contenute nel ricorso fossero generiche e inidonee a dimostrare il carattere non genuino dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003.

3. La Corte territoriale ha respinto l’appello dei lavoratori rilevando che: dalla documentazione contrattuale era emerso che la società subappaltatrice aveva provveduto alla scelta e alla composizione del personale destinato all'attività oggetto di subappalto, alla gestione amministrativa dello stesso, alla organizzazione e al coordinamento operativo e funzionale di tale personale nonché alla sua formazione e all'assistenza, al controllo e alla verifica della corretta esecuzione della prestazione richiesta e che giammai gli appellanti erano stati sottoposti al potere direttivo, organizzativo, di controllo o disciplinare da parte del personale di [OSCURATO:SOCIETA] o di [OSCURATO:SOCIETA]; che, data la natura del servizio appaltato, lo stesso non poteva che essere espletato presso la struttura dell'impresa appaltante; che l'organizzazione dei mezzi necessari consisteva nella direzione e organizzazione da parte della società subappaltatrice dei propri dipendenti in possesso di conoscenze tecniche specifiche e qualificate in campo informatico; che non era emerso l'esercizio di un potere di controllo e disciplinare da parte di [OSCURATO:SOCIETA] poiché i capitoli di prova formulati erano, al pari delle allegazioni contenute nel ricorso dei lavoratori, assolutamente generici “non descrivendo la frequenza, il contenuto e la portata precettiva delle direttive o delle disposizioni asseritamente impartite dal personale dell'appaltante né fornendo elementi idonei ad un'adeguata identificazione della natura di tali disposizioni e della loro inerenza o meno a concrete modalità di svolgimento della prestazione”; che dai documenti prodotti non emergeva che la formazione del personale facesse capo a [OSCURATO:SOCIETA] oppure a [OSCURATO:SOCIETA], risultando non smentita l'allegazione di [OSCURATO:PERSONA] per cui i corsi formativi e gli aggiornamenti venivano organizzati e gestiti esclusivamente da personale della stessa; che il corrispettivo dell'appalto era fissato in maniera tale da rendere effettivo il rischio d'impresa, essendo subordinato alla adozione di una efficiente organizzazione dei mezzi necessari per la copertura dei relativi costi oltre che alla garanzia di adeguati livelli di servizio, con previsione di penali sino a comportare anche la risoluzione del rapporto.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] spa non ha svolto difese.

I lavoratori ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.20 – 29, d.lgs. 276 del 2003.

Si rileva che, in generale, l'analisi dell'appalto e della somministrazione conduce a conclusioni differenti.

L'interpretazione della legge è mera tautologia del testo normativo, quindi insufficiente.

La Corte territoriale, errando, ha analizzato solo l'articolo 29 cit.

La sentenza di legittimità n. 15615 del 2011 è stata richiamata impropriamente ed è stata ignorata l'ordinanza n. 1630 del 2013.

6. Con il secondo motivo è dedotta falsa applicazione degli artt. 20 –29, d.lgs. 276 del 2003; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 416, 420 e 434 c.p.c., per non avere la Corte territoriale tenuto conto della documentazione prodotta, proveniente da [OSCURATO:SOCIETA] e non contestata ed avente quindi valenza probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. e per avere disatteso l'atto d'appello addossando l'onere probatorio ai lavoratori e non consentendo di assolverlo.

7. I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.

8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si diffonde nel tratteggiare le differenze tra le figure giuridiche di appalto e somministrazione di lavoro senza, tuttavia, illustrare in che modo e attraverso quali affermazioni in diritto la sentenza impugnata realizzi la violazione delle norme di legge invocate.

Questa Corte ha precisato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica individuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

Tali contenuti non si rinvengono nel motivo di ricorso in esame che risulta quindi inammissibile per difetto della necessaria specificità.

9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Anzitutto, per la promiscuità delle censure svolte.

Come è noto, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (v.

Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 36881 del 2021).

10. Non ricorre il vizio di motivazione atteso che la sentenza d’appello (v. brani riportati sub § 3) dà conto dei dati fattuali raccolti e del percorso logico giuridico che sorregge la decisione, senza che siano rilevabili le anomalie motivazionali idonee ad integrare la violazione dell’art. 132 c.p.c., secondo quanto statuito dalle S.U. con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

La motivazione adottata è priva di intrinseche illogicità e solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione.

11. Le restanti censure prospettano una erronea interpretazione degli atti processuali senza neanche dedurre la violazione dei canoni ermeneutici (Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014) ed una erronea applicazione del principio di non contestazione in riferimento a prove documentali e non a specifici fatti storici (v.

Cass. n. 11108 del 2007; Cass.n. 6606 del 2016); prospettano, inoltre, una lettura atomistica degli indici raccolti ed esaminati dalla Corte d’appello ed una diversa valutazione degli stessi, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (sul punto v.

Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), e si rivelano, come tali, inammissibili.

12. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non ravvisandosi i presupposti per la trattazione in pubblica udienza, sollecitata nella memoria degli attuali ricorrenti.

13. La regolazione delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA] segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo: non si provvede sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa rimasta intimata.

Si dichiarano esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass.

S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA] che liquida, per ciascuna, in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34331/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] MAZZINIn. 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocatiDOMENICO [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente all’avvocatoGIUSEPPE RUFFINI; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1150/2019 , depositata il06/05/2019, R.G.N. 4245/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spa, hanno agito in giudizio per far accertare, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] o, in subordine, di [OSCURATO:SOCIETA], con condanna delle stesse al ripristino dei rapporti di lavoro, sul presupposto della illegittimità del subappalto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa in relazione all’appalto di servizi di contact center e help desk affidato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il tribunale ha respinto le domande dei lavoratori sul rilievo che le allegazioni contenute nel ricorso fossero generiche e inidonee a dimostrare il carattere non genuino dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003. 3. La Corte territoriale ha respinto l’appello dei lavoratori rilevando che: dalla documentazione contrattuale era emerso che la società subappaltatrice aveva provveduto alla scelta e alla composizione del personale destinato all'attività oggetto di subappalto, alla gestione amministrativa dello stesso, alla organizzazione e al coordinamento operativo e funzionale di tale personale nonché alla sua formazione e all'assistenza, al controllo e alla verifica della corretta esecuzione della prestazione richiesta e che giammai gli appellanti erano stati sottoposti al potere direttivo, organizzativo, di controllo o disciplinare da parte del personale di [OSCURATO:SOCIETA] o di [OSCURATO:SOCIETA]; che, data la natura del servizio appaltato, lo stesso non poteva che essere espletato presso la struttura dell'impresa appaltante; che l'organizzazione dei mezzi necessari consisteva nella direzione e organizzazione da parte della società subappaltatrice dei propri dipendenti in possesso di conoscenze tecniche specifiche e qualificate in campo informatico; che non era emerso l'esercizio di un potere di controllo e disciplinare da parte di [OSCURATO:SOCIETA] poiché i capitoli di prova formulati erano, al pari delle allegazioni contenute nel ricorso dei lavoratori, assolutamente generici “non descrivendo la frequenza, il contenuto e la portata precettiva delle direttive o delle disposizioni asseritamente impartite dal personale dell'appaltante né fornendo elementi idonei ad un'adeguata identificazione della natura di tali disposizioni e della loro inerenza o meno a concrete modalità di svolgimento della prestazione”; che dai documenti prodotti non emergeva che la formazione del personale facesse capo a [OSCURATO:SOCIETA] oppure a [OSCURATO:SOCIETA], risultando non smentita l'allegazione di [OSCURATO:PERSONA] per cui i corsi formativi e gli aggiornamenti venivano organizzati e gestiti esclusivamente da personale della stessa; che il corrispettivo dell'appalto era fissato in maniera tale da rendere effettivo il rischio d'impresa, essendo subordinato alla adozione di una efficiente organizzazione dei mezzi necessari per la copertura dei relativi costi oltre che alla garanzia di adeguati livelli di servizio, con previsione di penali sino a comportare anche la risoluzione del rapporto. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] spa non ha svolto difese. I lavoratori ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.20 – 29, d.lgs. 276 del 2003. Si rileva che, in generale, l'analisi dell'appalto e della somministrazione conduce a conclusioni differenti. L'interpretazione della legge è mera tautologia del testo normativo, quindi insufficiente. La Corte territoriale, errando, ha analizzato solo l'articolo 29 cit. La sentenza di legittimità n. 15615 del 2011 è stata richiamata impropriamente ed è stata ignorata l'ordinanza n. 1630 del 2013. 6. Con il secondo motivo è dedotta falsa applicazione degli artt. 20 –29, d.lgs. 276 del 2003; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 416, 420 e 434 c.p.c., per non avere la Corte territoriale tenuto conto della documentazione prodotta, proveniente da [OSCURATO:SOCIETA] e non contestata ed avente quindi valenza probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. e per avere disatteso l'atto d'appello addossando l'onere probatorio ai lavoratori e non consentendo di assolverlo. 7. I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento. 8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si diffonde nel tratteggiare le differenze tra le figure giuridiche di appalto e somministrazione di lavoro senza, tuttavia, illustrare in che modo e attraverso quali affermazioni in diritto la sentenza impugnata realizzi la violazione delle norme di legge invocate. Questa Corte ha precisato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica individuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). Tali contenuti non si rinvengono nel motivo di ricorso in esame che risulta quindi inammissibile per difetto della necessaria specificità. 9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Anzitutto, per la promiscuità delle censure svolte. Come è noto, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (v. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 36881 del 2021). 10. Non ricorre il vizio di motivazione atteso che la sentenza d’appello (v. brani riportati sub § 3) dà conto dei dati fattuali raccolti e del percorso logico giuridico che sorregge la decisione, senza che siano rilevabili le anomalie motivazionali idonee ad integrare la violazione dell’art. 132 c.p.c., secondo quanto statuito dalle S.U. con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014. La motivazione adottata è priva di intrinseche illogicità e solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione. 11. Le restanti censure prospettano una erronea interpretazione degli atti processuali senza neanche dedurre la violazione dei canoni ermeneutici (Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014) ed una erronea applicazione del principio di non contestazione in riferimento a prove documentali e non a specifici fatti storici (v. Cass. n. 11108 del 2007; Cass.n. 6606 del 2016); prospettano, inoltre, una lettura atomistica degli indici raccolti ed esaminati dalla Corte d’appello ed una diversa valutazione degli stessi, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (sul punto v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), e si rivelano, come tali, inammissibili. 12. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non ravvisandosi i presupposti per la trattazione in pubblica udienza, sollecitata nella memoria degli attuali ricorrenti. 13. La regolazione delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA] segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo: non si provvede sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa rimasta intimata. Si dichiarano esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA] che liquida, per ciascuna, in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulte
Sentenza Cassazione n. 18501/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris