CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto a questa Corte di cassare la sentenza impugnata; ' [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 3/12/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di tentata estorsione aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con l'atto di appello la difesa aveva eccepito che si era giunti alla declaratoria di colpevolezza sulla base soltanto di intercettazioni telefoniche, senza mai escutere la presunta persona offesa, ma sul punto nulla aveva detto la Corte di appello, in quanto la motivazione della sentenza impugnata vedeva unicamente sulle ragioni per cui doveva ritenersi sussistente la contestata aggravante delle più persone riunite; dalla telefonata intercettata si evinceva soltanto che Sacco aveva agito su impulso di [OSCURATO:PERSONA] affinchè intervenisse su [OSCURATO:PERSONA], debitore di quest'ultimo, per cui doveva ritenersi configurabile un concorso nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1.2 Relativamente alla aggravante delle più persone riunite, il difensore eccepisce che la presenza di altro soggetto (Bevilacqua) era puramente "parlata", per cui unico modo per comprendere se quanto riferito a mezzo telefono fosse veritiero sarebbe stato escutere la persona offesa, la sola presente al momento dei fatti di causa, oppure si sarebbe potuto controllare l'aggancio della cella telefonica dell'utenza di Bevilacqua per provarne la presenza in loco; laddove dovesse essere ritenuta insussistente l'aggravante, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, essendo abbondantemente decorso il termine prescrizionale di otto anni e nove mesi. 1.3 Il difensore lamenta che il giudice del gravame, dopo aver riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, le aveva ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante con motivazione illogica: se infatti i precedenti erano vetusti ed anteriori ai fatti per cui si procedeva, non si vedeva come gli stessi potessero essere utilizzati al contempo per gradare gli effetti del beneficio. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava memoria scritta con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, si deve rilevare come con il giudizio abbreviato l'imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, ma ha anche la facoltà di chiedere che il giudizio venga condizionato ad una integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione; nel caso in esame, non risulta che tale richiesta sia mai stata effettuata, dovendosi quindi ritenere che neppure l'imputato ritenesse essenziale sentire la persona offesa del reato per smentire quanto già risultava dalla intercettazione della conversazione tra egli e [OSCURATO:PERSONA], posta a base della sentenza di condanna; neppure risulta che sia stata chiesta una integrazione probatoria al giudice di appello, essendosi limitato il ricorrente a contestare che non fosse stata sentita la persona offesa, quando, lo si ribadisce, era stata già ritenuta raggiunta la prova della sua responsabilità in merito al reato di tentata estorsione. Quanto alla lamentata insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, si deve rilevare che la Corte di appello, nel confermare la sussistenza della circostanza aggravante, ha anche descritto il comportamento tenuto da Sacco e le minacce da lui profferite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ("...dicendo che costui era stato minacciato sotto un duplice profilo, sia perché ove non avesse pagato vi sarebbero state delle violente ripercussioni sul di lui genitore, sia perché egli stesso in prima persona avrebbe potuto riportare seri danni..."), aggiungendo poi che Sacco aveva parlato anche delle presenza di [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione aveva "mollato due schiaffi" alla persona offesa, per cui nessun dubbio vi può essere né sulla sussistenza del reato, né dell'aggravante. In buona sostanza, nel contestare la valenza probatoria della conversazione intercettata, il ricorrente propone censure di natura meramente fattuale, in quanto viene proposta una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.2 Relativamente alla censura secondo cui il reato avrebbe dovuto essere considerato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si deve rilevare che la stessa è inammissibile per non essere stata proposta nell'atto di appello, nel quale il difensore si era limitato ad eccepire l'insussistenza di un debito di droga di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). 1.3 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01); ciò è accaduto nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato, sia pure vetusti, fossero indice di un rilevante allarme sociale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il consigliere estensore