CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4217/2020depositata il 07/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo di pagamentonei confronti del Comune di Napoli, dichiarando di essere cessionaria delcredito derivante da una contratto di appalto con l'ente, credito cedutoNumero registro generale 16229/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 15886/2026Data pubblicazione 23/05/2026dalla soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e n.q. di capogruppodell'ATI costituita con l'impresa INST.EL-SUD di [OSCURATO:PERSONA].Il Comune ha opposto il decreto ingiuntivo, eccependo la nulli-tà/inammissibilità della cessione del credito, perché in materia di appaltipubblici la cessione è consentita solo a banche o intermediari finanziari ela cessione non era stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA], rile-vando inoltre che la cedente era capogruppo dell'ATI e non poteva cederel'intero credito, anche per la quota della mandante. L'ente ha eccepito an-che la prescrizione decennale, decorrente dal collaudo dei lavori, la man-canza di prova scritta del credito, e la decadenza dalle riserve, tardive onon motivate.Il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione, revocando il decretoingiuntivo e osservando che la legge n. 109 del 1994, all'art. 26, comma5, ha previsto che le disposizioni di cui alla legge n. 52 del 1991, applica-bili ai crediti verso le [OSCURATO:PERSONA] derivanti da contratto diappalto di lavori pubblici, prevedono che la cessione dei crediti di impresapuò avvenire unicamente a favore di soggetti determinati, quali banche edintermediari finanziari, mentre la DE.PI non è né una banca né una societàdi intermediazione finanziaria.La società DE.PI ha interposto appello, lamentando che la previsionedi cui all'art. 26 della legge n. 109 del 1994 è stata abrogata dall'art. 256del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è stata sostituita dall'art. 117dello stesso decreto legislativo, che consente le cessioni di credito purchéle Amministrazioni non le rifiutino e siano stipulate mediante atto pubblicoo scrittura privata autenticata.La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto l'appello inammissibile e nondirimente la deduzione difensiva secondo la quale l'art. 26 cit. era statoabrogato, poiché l'appalto risale al 1998, quando era in vigore la legge109/1994, ed inoltre sia l'art. 26 L. 109/1994 sia l'art. 117 d.lgs. 163/2006 rinviano alla L. 52/1991, che consente la cessione del credito solo aNumero registro generale 16229/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 15886/2026Data pubblicazione 23/05/2026banche o intermediari finanziari; ha rimarcato che la società DE.PI. non èné banca né intermediario finanziario, quindi la cessione non è opponibilealla P.A.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due mo-tivi. Il Comune si è difeso con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamentano l'error in proceden-do e la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenutoaspecifici i motivi di appello, limitandosi alle prime righe ed ignorando leargomentazioni svolte sul punto centrale, e cioè l'errata applicazione delladisciplina delle cessioni dei crediti. La ricorrente deduce che l'appello con-testava chiaramente l'errata applicazione dell'art. 26 L. 109/1994 (giàabrogato), l'applicazione corretta dell'art. 117 d.lgs. 163/2006, e la letturasistematica della L. 52/1991. Rileva che si trattava di credito derivante dacontratto che aveva esaurito i suoi effetti.2.- Con il secondo motivo ricorso si lamentano la violazione di leggee la falsa applicazione degli art. 117 d.lgs. 163/2006 e L. 52/1991. La ri-corrente deduce che la Corte ha interpretato in modo errato la disciplinadelle cessioni di credito. L'art. 1 della L. 52/1991 richiede, tra i requisiti,che il cessionario sia impresa con oggetto sociale che includa l'acquisto dicrediti d'impresa, non necessariamente banca o intermediario finanziario.L'applicazione che fa la Corte d'appello dell'art. 117 d.lgs. 163/2006 risultaerrata ove se ne compia una attenta lettura sistematica. L'art. 1 della leg-ge 52/1991, richiamata nel citato art. 117, delimita il campo di applicazio-ne della stessa e nel caso di specie manca la qualità soggettiva del cessio-nario. La normativa applicabile secondo la ricorrente non imporrebbe unobbligo assoluto di cessione a banche: si tratta di facoltà, non requisito divalidità. Per i contratti già esauriti, vige il principio generale della liberaNumero registro generale 16229/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 15886/2026Data pubblicazione 23/05/2026cedibilità (artt. 1260 ss. c.c.), con solo obbligo di notifica (art. 69 R.D.2440/1923). La società deduce che la cessione è stata stipulata con attopubblico notarile (21.04.2010) e notificata al Comune (12.05.2010), e chel'ente non ha rifiutato la cessione entro 45 giorni (silenzio-assenso ex art.117). Rileva che, poiché l'appalto era concluso da oltre dieci anni, non oc-correva l'accettazione dell'ente. Rileva ulteriormente che lo stesso Tribuna-le di Napoli in un altro giudizio tra le stesse parti ha riconosciuto la legit-timità del credito ceduto alla società ricorrente, in fattispecie del tuttoanaloga a quella di cui al presente giudizio. Deduce infine la fondatezzadella propria pretesa, sussistendo la prova scritta del credito, e aggiungeche le riserve formulate dall'impresa sono pienamente fondate, mentre èinfondata la eccezione di prescrizione opposta dal Comune.3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibi-La Corte d'appello ha stigmatizzato la circostanza che la parte appel-lante non si è preoccupata di fornire le allegazioni necessarie al fine di ap-plicare la normativa sopravvenuta, e cioè l'art.117 del codice dei contrattipubblici del 2006, ma ha in ogni caso rilevato che la modifica normativa è,sul punto di interesse, irrilevante, dato che sia l'art. 26 L. 109/1994 sial'art. 117 d.lgs. 163/2006 rinviano alla legge n. 52/1991, che consente lacessione del credito derivante da contratti di pubblico appalto solo a ban-che o intermediari finanziari.A fronte di questo rilievo, la parte deduce che si applicherebbe al ca-so di specie la disciplina civilistica generale della cessione dei crediti, inquanto mancherebbe uno dei presupposti previsti dall'art. 1 della legge n.52, relativo alla qualità soggettiva del cessionario richiesto dalla norma, ilche, invece di impedire la cessione del credito, lo renderebbe soggetto alladisciplina del codice civile.La ricorrente non chiarisce quindi adeguatamente per quale ragione,pur avendo invocato in sede di appello l'applicabilità dell'art. 117, intendeNumero registro generale 16229/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 15886/2026Data pubblicazione 23/05/2026però sottrarre il caso alla disciplina della norma invocata, e non si confron-ta con la ragione decisoria esposta da entrambi i giudici di merito, secondola quale è invece necessaria detta qualifica soggettiva per una valida ces-sione, così conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo laquale l'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, che estendeva aicrediti verso le [OSCURATO:PERSONA] derivanti da contratti di appaltodi lavori pubblici le previsioni della legge n. 52 del 1991, che sono deroga-torie rispetto alla disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabilia condizione che il cessionario sia una banca od un intermediario finanzia-rio, non ha inteso procedere - laddove questa condizione non sussistesse -all'abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la ces-sione dei crediti nei confronti della P.A. e, quindi, rendere applicabile, exart. 1, comma 2, legge n. 52 cit., la comune disciplina codicistica in temadi cessione di crediti (Cass. n. 19571 del 24/09/2007).Le censure, pertanto, non presentano il requisito della specificità ri-chiesto dall'articolo 366 c.p.c. e non si confrontano adeguatamente con laragione decisoria.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compen-si, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel-Numero registro generale 16229/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 15886/2026Data pubblicazione 23/05/2026lo previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino