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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 32513/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5557-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di VIGGIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il comune di Viggiano esponendo di aver subìto gravi lesioni, di cui chiedeva il risarcimento, cadendo da un motoveicolo mentre attraversava una via comunale e a causa del dissesto del manto stradale; il Tribunale, davanti al quale resisteva l'ente locale, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo un concorso di colpa della vittima nella misura del 40%; la pronuncia era riformata dalla Corte di appello, che rigettava la domanda osservando che il conducente non solo guidava una motocicletta, da motocross, che non poteva circolare, priva di targa, carta di circolazione e assicurazione, ma altresì che lo stesso conosceva bene le condizioni della strada per averla percorsa più volte in auto e moto, sicché il nesso causale doveva ritenersi interrotto dalla condotta della stessa vittima; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi; è rimasto intimato il comune convenuto; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 2056, 1227 cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non si era trattato di un evento imprevedibile date le condizioni del manto stradale, né causato da una condotta abnorme, mentre la conoscenza dello stato dei luoghi non avrebbe potuto legittimare il comune a mantenere lo stato d'incuria pericolosa priva di segnaletica; con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dalla documentata delibera comunale dei lavori urgenti RG n. 5557 del 2020 Cons. r Paolo orreca di manutenzione, che confermava la consapevolezza di quella necessità da parte dell'ente; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell 'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso, il cui giudizio deve dunque dichiararsi estinto, senza necessità di disporre sulle spese stanti le mancate difese dell'intimato; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] sitlente (Enric coditti) [OSCURATO:PERSONA] •., -------------------------- HA/ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5557-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di VIGGIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il comune di Viggiano esponendo di aver subìto gravi lesioni, di cui chiedeva il risarcimento, cadendo da un motoveicolo mentre attraversava una via comunale e a causa del dissesto del manto stradale; il Tribunale, davanti al quale resisteva l'ente locale, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo un concorso di colpa della vittima nella misura del 40%; la pronuncia era riformata dalla Corte di appello, che rigettava la domanda osservando che il conducente non solo guidava una motocicletta, da motocross, che non poteva circolare, priva di targa, carta di circolazione e assicurazione, ma altresì che lo stesso conosceva bene le condizioni della strada per averla percorsa più volte in auto e moto, sicché il nesso causale doveva ritenersi interrotto dalla condotta della stessa vittima; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi; è rimasto intimato il comune convenuto; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 2056, 1227 cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non si era trattato di un evento imprevedibile date le condizioni del manto stradale, né causato da una condotta abnorme, mentre la conoscenza dello stato dei luoghi non avrebbe potuto legittimare il comune a mantenere lo stato d'incuria pericolosa priva di segnaletica; con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dalla documentata delibera comunale dei lavori urgenti RG n. 5557 del 2020 Cons. r Paolo orreca di manutenzione, che confermava la consapevolezza di quella necessità da parte dell'ente; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell 'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso, il cui giudizio deve dunque dichiararsi estinto, senza necessità di disporre sulle spese stanti le mancate difese dell'intimato; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] sitlente (Enric coditti) [OSCURATO:PERSONA] •., -------------------------- HA/ [OSCURATO:PERSONA]
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