CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Ricorrenti, controricorrenti incidentali –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pignatelli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Controricorrenti, ricorrenti incidentali –e controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA.- Resistente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].- Intimati –Numero registro generale 7505/2019Numero sezionale 2819/2025Numero di raccolta generale 11596/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso l’ordinanza del tribunale di Verona n. r.g. 5859/2014depositata il 06/11/2018.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 20 novembre 2025.Udito il [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avvocatoDaniele Maccarrone.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione avverso il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con ilquale il Pubblico ministero presso il tribunale di Verona avevaliquidato i compensi spettanti ai consulenti tecnici ing. [OSCURATO:PERSONA] egeom. [OSCURATO:PERSONA], nominati ex art. 359 c.p.p. nell’ambito di unprocedimento penale a carico degli opponenti, e hanno chiesto lariduzione del compenso.Risulta dal ricorso per cassazione che il PM aveva liquidato aciascun consulente tecnico l’onorario di euro 35.934,01, oltre a unrimborso spese di euro 10.941,98 all’ing. [OSCURATO:PERSONA], e di euro 1.952,14 algeom. Chericoni, oltre all’IVA e agli accessori di legge.Il tribunale di Verona, nel contraddittorio dei consulenti tecnicid’ufficio e dei collaboratori di questi ultimi, in parziale accoglimentodel ricorso, ha ridotto a euro 41.094,28, oltre all’IVA, agli accessori eal rimborso delle spese (comprensivo di quelle per gli ausiliari deiconsulenti tecnici), l’intero compenso spettante ai consulenti tecnici.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 7505/2019Numero sezionale 2819/2025Numero di raccolta generale 11596/2026Data pubblicazione 28/04/2026svolto ricorso incidentale, con tre motivi, cui i ricorrenti principalehanno replicato con controricorso.Il ministero della giustizia ha depositato un “atto di costituzione”al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art.370 comma 1 c.p.c.Il Pubblico ministero ha depositato una requisitoria scritta e hachiesto l’accoglimento del settimo motivo di ricorso principale e ilrigetto dei restanti motivi e del ricorso incidentale.3. Alla precedente pubblica udienza del 22 maggio 2025, la causaè stata rinviata a nuovo ruolo per consentire ai controricorrenti dinominare un nuovo difensore in conseguenza della morte del loroprocuratore avvocato [OSCURATO:PERSONA].Al primo difensore è subentrato l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].4. In data 7 novembre 2025 è stato depositato atto di rinuncia alricorso da parte dei ricorrenti; in pari data è stata depositatadichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso, sottoscrittadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti, munitodi procura speciale con potere di rinuncia agli atti, il quale haevidenziato che i suoi assistiti “non hanno più interesse allaprosecuzione del giudizio”.5. Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio dicassazione, con riferimento al ricorso principale.Il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse.Infatti, per la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. nn.13923/2019, 1807/2023, 427/2024), il sopravvenuto difetto diinteresse del ricorrente a proseguire il giudizio determinal'inammissibilità del ricorso.In precedenza, era stato enunciato il principio secondo cui, intema di ricorso per cassazione, qualora intervenga ritualeNumero registro generale 7505/2019Numero sezionale 2819/2025Numero di raccolta generale 11596/2026Data pubblicazione 28/04/2026dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ed il difensore delresistente, ricorrente incidentale tardivo, la sottoscriva "peraccettazione", deve ritenersi che tale sottoscrizione esprimaun'implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alladecisione dell'impugnazione incidentale, donde la necessità delladeclaratoria di inammissibilità della stessa (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 18707 del 06/08/2013).6. In presenza di adesione alla rinuncia al ricorso principale e datol’esito del giudizio relativo a quello incidentale, le spese del giudizio dicassazione vanno compensate.7. L’estinzione del giudizio, in relazione al ricorso principale, e lasopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso, inrelazione al ricorso incidentale, determinano l’insussistenza deipresupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante nonvittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all’atto della proposizione dell’impugnazione (vedi Cass n.25485/2018; Cass., Sez. Un., n. 10553/2017). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio in relazione al ricorso principale einammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza diinteresse.Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 20 novembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi