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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25920/2026

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IGE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'abnormità del provvedimento impugnato, per non aver accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 11 cod. proc. pen., per non aver ordinato al Pubblico Ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di [OSCURATO:PERSONA] e per aver disposto l'archiviazione per motivi diversi da quelli contenuti nella richiesta - è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza impugnata non rientra nella categoria degli atti abnormi, la quale soltanto legittima, a fronte di provvedimenti non impugnabili, il ricorso a questa Corte.

Secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenze n. 10728 del 16112/2021, dep. 2022, Rv. 282807; n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910; n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240; n. 22909 del 31/05/2005, Rv. 231163), è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Si è così precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

Il provvedimento impugnato, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina alcuna stasi del procedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IGE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'abnormità del provvedimento impugnato, per non aver accolto l'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 11 cod. proc. pen., per non aver ordinato al Pubblico Ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di [OSCURATO:PERSONA] e per aver disposto l'archiviazione per motivi diversi da quelli contenuti nella richiesta - è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza impugnata non rientra nella categoria degli atti abnormi, la quale soltanto legittima, a fronte di provvedimenti non impugnabili, il ricorso a questa Corte. Secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenze n. 10728 del 16112/2021, dep. 2022, Rv. 282807; n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910; n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240; n. 22909 del 31/05/2005, Rv. 231163), è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è così precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Il provvedimento impugnato, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina alcuna stasi del procedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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