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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02961/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29780-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendo unitamente e disgiuntamente; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 333/2021 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO - SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 29780 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg. n. 29780/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA]+ 2 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 333 dep il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA], propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle maggiori somme versate negli dal 2014 al 2018, sulla pensione integrativa percepita dall'Inail, per effetto della mancata applicazione dell'aliquota agevolata del 15%. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara accolse la domanda, statuendo che la normativa agevolativa di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n.252/2005 risultava applicabile al caso di specie.

Ha negato che tale conclusione trovasse ostacolo nell'art. 23, comma 6) del D.Lgs. 252/2005, sia perché non vi era stato alcun seguito alla delega legislativa, sia perché la norma si riferiva ad aspetti diversi dalla tassazione sulle prestazioni pensionistiche. [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo ha rigettato l'appello dell'Ufficio, statuendo che il fondo interno costituito clall'INAIL rientra tra le forme di previdenza costituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi; tuttavia, allo stesso non si applicano i regimi impositivi stabiliti dalla

I. 421/1992, e poi dal D.Igs 124/1993 (secondo cui la pensione integrativa avrebbe costituito reddito per l'87,50°/0 del suo ammontare), posto che l'art. 11, comma 6, del D.Igs. 252/2005 accorda un regime di tassazione più favorevole.

Afferma inoltre che "pare utile ricordare che la Corte Costituzionale (con sent. 218/2019) ha dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 23, comma 6, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d ter) del DPR 917/1986, invece che ai sensi dell'artt. 14, commi 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 252/2005".

Inoltre, " il Parlamento aveva delegato il governo a "...ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari..". ; ma tale delega non è stata di seguito esercitata, fatta salva l'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005".

Silvia, Serena e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coeredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si costituiscono con controricorso.

Entrambe le parti depositano memoria.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252/2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la sentenza della Corte cost. n. 218/2019 abbia esteso a tutto il settore del pubblico impiego l'intero regime fiscale di previdenza complementare, applicando alle prestazioni derivanti da previdenza integrativa la disciplina fiscale della previdenza complementare.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252 2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1 comma 1 lett.

C) e 2 lett.

I) e P)

I. 243/2004, per aver la CTR sostenuto che, poiché alcun decreto di attuazione era stato emanato per attuare la delega del Governo contenuta nella legge n. 243/2004, come invece previsto dall'art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/2005, non poteva che concludersi il venir meno dell'operatività della disposizione, nella parte in cui aveva previsto l'ultrattività della previgente normativa.

Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria in mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Rinvia la cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29780-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendo unitamente e disgiuntamente; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 333/2021 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO - SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 29780 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg. n. 29780/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA]+ 2 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 333 dep il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA], propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle maggiori somme versate negli dal 2014 al 2018, sulla pensione integrativa percepita dall'Inail, per effetto della mancata applicazione dell'aliquota agevolata del 15%. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara accolse la domanda, statuendo che la normativa agevolativa di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n.252/2005 risultava applicabile al caso di specie. Ha negato che tale conclusione trovasse ostacolo nell'art. 23, comma 6) del D.Lgs. 252/2005, sia perché non vi era stato alcun seguito alla delega legislativa, sia perché la norma si riferiva ad aspetti diversi dalla tassazione sulle prestazioni pensionistiche. [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo ha rigettato l'appello dell'Ufficio, statuendo che il fondo interno costituito clall'INAIL rientra tra le forme di previdenza costituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi; tuttavia, allo stesso non si applicano i regimi impositivi stabiliti dalla I. 421/1992, e poi dal D.Igs 124/1993 (secondo cui la pensione integrativa avrebbe costituito reddito per l'87,50°/0 del suo ammontare), posto che l'art. 11, comma 6, del D.Igs. 252/2005 accorda un regime di tassazione più favorevole. Afferma inoltre che "pare utile ricordare che la Corte Costituzionale (con sent. 218/2019) ha dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 23, comma 6, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d ter) del DPR 917/1986, invece che ai sensi dell'artt. 14, commi 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 252/2005". Inoltre, " il Parlamento aveva delegato il governo a "...ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari..". ; ma tale delega non è stata di seguito esercitata, fatta salva l'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005". Silvia, Serena e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coeredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si costituiscono con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252/2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la sentenza della Corte cost. n. 218/2019 abbia esteso a tutto il settore del pubblico impiego l'intero regime fiscale di previdenza complementare, applicando alle prestazioni derivanti da previdenza integrativa la disciplina fiscale della previdenza complementare. 2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252 2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1 comma 1 lett. C) e 2 lett. I) e P) I. 243/2004, per aver la CTR sostenuto che, poiché alcun decreto di attuazione era stato emanato per attuare la delega del Governo contenuta nella legge n. 243/2004, come invece previsto dall'art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/2005, non poteva che concludersi il venir meno dell'operatività della disposizione, nella parte in cui aveva previsto l'ultrattività della previgente normativa. Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria in mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali. P.Q.M. Rinvia la cau
Sentenza Cassazione n. 02961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris