CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procuraper notar Marchetti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa disgiuntamente econgiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio dell’avvocatoGiovanni Corbyons (gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.).RICORRENTEcontroCOMUNE di CAPRIOLO – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del sindaco protempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n. 5, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procuraNumero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026speciale su foglio allegato al controricorso (gli avvocati hanno indicato i rispettiviData pubblicazione 29/04/2026indirizzi di p.e.c.).CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 1560/2019 della Corte d’Appello di Brescia,udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 14 novembre 2025dal consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottorAndrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto e del ricorso principale e delricorso incidentale,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], perla ricorrente,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente,1. Il Comune di Capriolo e la “Italgas – Società Italiana per il Gas” s.p.a.stipulavano in data 18.12.1974 convenzione - poi integrata e modificata con attidel 19.1.1979, del 5.11.1987 e del 26.3.2001 - ai fini della disciplina deireciproci rapporti relativi alla gestione del servizio di distribuzione del gas nelterritorio comunale e relativi alla realizzazione della connessa rete.2. La scadenza della convenzione, inizialmente fissata per il 31.12.2000,veniva con l’atto aggiuntivo del 1987 prorogata al 31.12.2008.3. In previsione della scadenza del 31.12.2008 il Comune di Capriolo, mercèdelibera n. 17 del 25.7.2007 del proprio Consiglio, richiedeva alla “Italgas” laredazione dello stato di consistenza dell’impianto di distribuzione del gas,dettagliato per tipologie di cespiti e anni di installazione, con riferimento alladata di notifica della medesima deliberazione.Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/20264. Con nota del 17.10.2007 la “Italgas” rimetteva al Comune lo stato diconsistenza dei beni costituenti il sistema distributivo ed indicava il relativovalore patrimoniale, poi aggiornato alla data del 13.5.2009, dì della consegnadegli impianti al nuovo concessionario, in euro 4.047.492,00 (cfr. ricorsoprincipale, pag. 4).Il Comune di Capriolo reputava di non dar seguito alla quantificazione operatadalla concessionaria a fronte del minor valore, di euro 864.316,00, determinatoai fini del rimborso da perito di propria fiducia.Successivamente, all’esito di gara e a decorrere dal 13.5.2009, la “S.I.ME”subentrava all’ “Italgas” nella gestione del servizio.5. Con atto notificato in data 10.6.2009 la “Italgas” in virtù della clausolacompromissoria di cui all’art. 18 della convenzione del 18.12.1974 dava avvioal giudizio arbitrale.Chiedeva, peraltro, determinarsi in euro 4.047.492,99 al dì – 13.5.2009 –della consegna degli impianti l’indennità ad essa dovuta per la devoluzione atitolo oneroso al Comune di Capriolo di tutte le opere costituenti l’intero impiantodi distribuzione e condannarsi il Comune al relativo pagamento con rivalutazionemonetaria ed interessi anche composti dalla domanda al soddisfo (cfr. ricorsoprincipale, pagg. 4 - 5).6. Resisteva il Comune di Capriolo.7. Con lodo parziale in data 16.5.2011 il collegio arbitrale dichiarava lavalidità ed efficacia della clausola compromissoria, la natura rituale dell’arbitratoe la propria competenza a decidere la controversia.8. Espletata la c.t.u., con lodo del 12.6.2015 il collegio definiva la lite.Tra l’altro, reputava che erano soggetti a devoluzione gratuita gli impiantitutti realizzati in virtù della convenzione del 1974 e dell’atto aggiuntivo del 1979,Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026sicché il relativo valore era da detrarre dal valore di rimborso spettante all’“Italgas”; che era da considerare corretto il costo di ricostruzione “a nuovo”dell’impianto, quale determinato dal c.t.u. senza considerare le cosiddette“spese generali”, e corretta pure la decurtazione correlata “al ribassopercentuale rispetto ai prezzi di listino”; che erano da assumere a parametro diriferimento, ai fini del calcolo del degrado dei cespiti, i criteri di ammortamentodeterminati dall’Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente(“A.R.E.R.A.”).Dichiarava dunque pari ad euro 1.800.858,00 il valore industriale residuodegli impianti alla data del 13.5.2009 e detraeva da tale ammontare l’importodi euro 1.084.518,00, corrispondente al quantum dei contributi versati allaconcessionaria dagli utenti privati, durante il periodo di operatività dellaconcessione, ai fini dell’allacciamento alla rete, nonché l’importo di euro403.737,00, corrispondente al quantum dei contributi versati alla concessionariadagli utenti privati, del pari durante il periodo di operatività della concessione,ai fini dell’estensione della rete.Dava atto quindi che il restante importo, pari ad euro 312.603,00, era statosaldato, giacché alla data - 13.5.2009 - di consegna degli impianti il Comuneaveva già corrisposto alla “Italgas”, così come risultava dagli atti, la somma dieuro 834.824,00.Condannava conseguentemente la “Italgas” a restituire al Comune di Capriolola residua somma di euro 522.221,00 con gli interessi legali dalla data del lodoal soddisfo (cfr. ricorso principale, pag. 6).9. Avverso il lodo proponeva impugnazione la “Italgas”.Resisteva il Comune di Capriolo; proponeva impugnazione incidentale.Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/202610. Con sentenza n. 1560/2019 la Corte d’Appello di Brescia rigettaval’impugnazione principale; accoglieva parzialmente l’impugnazione incidentale,ovvero dichiarava la nullità del lodo solo e limitatamente al dies a quo degliinteressi legali, e, per l’effetto, condannava la “Italgas” a corrispondere alComune di Capriolo la somma di euro 522.221,00 con gli interessi legali dalladomanda al soddisfo.Premetteva la Corte di Brescia che con il primo motivo dell’impugnazioneprincipale si era addotto che avevano errato gli arbitri a considerare soggetti adevoluzione gratuita gli impianti realizzati dalla “Italgas” in virtù dellaconvenzione del 1974 e dell’atto aggiuntivo del 1979.Premetteva segnatamente che tanto si era addotto in dipendenza dell’asseritaerronea interpretazione dell’inciso “ogni altra opera esistente nel territoriocomunale, alla scadenza della concessione (…) [da rilevare] al valore di stimaindustriale” di cui all’art. 3 dell’atto aggiuntivo del 1987, inciso da riferire - siera assunto - non già in via esclusiva all’intervento ampliativo oggetto dellostesso atto aggiuntivo del 1987 bensì a tutte le opere costituenti l’impianto didistribuzione ed esistenti nel territorio comunale, “ivi comprese quellecontemplate nella planimetria allegata all’atto aggiuntivo del 1979”; cosicché -si era postulato - la devoluzione al valore di stima industriale di cui all’art. 3dell’atto del 1987 aveva fatto venir meno la devoluzione gratuita di cui all’art. 2della convenzione del 1974 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 10 - 11).Indi – la corte - evidenziava che le formulate censure, al di là della prefiguratagenerica violazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 cod. civ., si risolvevano nella“mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione, rispetto aquella adottata dal Collegio arbitrale, dell’art. 3 dell’atto aggiuntivo del 1987,Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026traducendosi nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, precluso inquesta sede” (così sentenza impugnata, pag. 11).Evidenziava in particolare che la “Italgas” non aveva indicato le ragioni delcontrasto tra i criteri ermeneutici asseritamente violati ed i rilievi degli arbitri, iquali, a fronte della discrasia tra le premesse dell’atto aggiuntivo del 1987, ovenon figurava l’inciso “ogni altra opera esistente nel territorio comunale”, e l’art.3 del medesimo atto, ove, viceversa, l’inciso anzidetto figurava, avevanorimarcato che non era possibile far luogo alla sola interpretazione letterale delleespressioni adoperate dalle parti (cfr. sentenza impugnata, pag. 12).Premetteva la Corte di Brescia che con il secondo motivo dell’impugnazioneprincipale si era addotto, dapprima, che avevano errato gli arbitri a non tenerconto, in sede di determinazione del costo di ricostruzione “a nuovo”dell’impianto, delle “spese generali” sul presupposto che il prezziario delle operepubbliche della Regione Lombardia già contemplava tale voce; e tanto giacché- si era addotto - i prezziari delle opere pubbliche non contemplano le “spesegenerali” a carico della stazione appaltante (cfr. sentenza impugnata, pag. 13).Premetteva la Corte di Brescia che con il secondo motivo dell’impugnazioneprincipale si era addotto, dipoi, che avevano errato gli arbitri a tener conto, insede di determinazione dell’indennizzo, del cosiddetto “ribasso d’asta”; e tantogiacché – si era addotto - il cosiddetto “ribasso d’asta” non rinveniva alcunriscontro né nella disciplina normativa né in quella convenzionale, “nonessendovi alcuna disposizione che preveda di non riconoscere l’utile di impresa”(cfr. sentenza impugnata, pag. 14).Indi – la corte - evidenziava che, per un verso, la circostanza per cui la“Italgas” avesse affidato a terzi la realizzazione degli impianti, così assumendola veste di stazione appaltante, non poteva indurre alla duplicazione delle “speseNumero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026generali”; che, per altro verso, il collegio arbitrale aveva fatto correttaapplicazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 902/1986, alla cui stregua il valore diricostruzione “a nuovo” degli impianti si determina in base al “costo”, “costo”che è in ogni caso al netto dell’utile d’impresa; che, per altri verso ancora, inordine alle percentuali di ribasso applicate, la censura involgeva la valutazionedelle risultanze della c.t.u. recepite dagli arbitri, sicché atteneva al merito e,come tale, era non scrutinabile (cfr. sentenza impugnata, pagg. 14 e 15).Premetteva la Corte di Brescia che con il terzo motivo dell’impugnazioneprincipale si era addotto che avevano errato gli arbitri ad assumere a parametrodi riferimento, onde far luogo al calcolo del degrado degli impianti, i criteri diammortamento indicati, con delibera n. 159/2008 e “ai soli fini tariffari”,dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.Indi - la corte - evidenziava che la censura sollecitava il riesame del meritodelle questioni già demandate agli arbitri, sicché, come tale, non era scrutinabile(cfr. sentenza impugnata, pag. 16).Premetteva la Corte di Brescia che con il quarto motivo dell’impugnazioneprincipale si era addotto che avevano errato gli arbitri a “portare in detrazionedal valore di rimborso spettante ad Italgas i contributi versati dai privati per gliallacciamenti dell’utenza” (così sentenza impugnata, pag. 17).Indi – la corte - evidenziava che la “Italgas” si era limitata a contestarel’interpretazione del contratto e dell’art. 24, 4 co., lett. b), del r.d. n. 2578/1925,cui il collegio arbitrale aveva fatto luogo, “senza invece indicare le ragioni delcontrasto fra i criteri di interpretazione ritenuti violati e le argomentazioni degliarbitri” (così sentenza impugnata, pag. 18).Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026Evidenziava infine la Corte di Brescia in ordine al primo profilo del primomotivo dell’impugnazione incidentale – con cui si era censurato il lodo nella partein cui non era stato portato in detrazione l’importo di euro 220.140,00 per lamessa in sicurezza dei tratti di rete posti ad una profondità inferiore a quellaprescritta – che l’ente comunale si era limitato a prospettare sic et simpliciteruna diversa ed asseritamente più corretta interpretazione dell’art. 13 del d.P.R.n. 902/1986 nondimeno, in tal guisa, sollecitando “il riesame nel merito dellaquestione” (così sentenza impugnata, pag. 19).Evidenziava infine la Corte di Brescia in ordine al secondo profilo del primomotivo dell’impugnazione incidentale – con cui si era censurato dicontraddittorietà il lodo, siccome gli arbitri avevano affermato, per un verso,che il c.t.u. aveva sempre risposto alle criticità e ai rilievi sollevati dai cc.tt.pp.e, per altro verso, che il c.t.u., in ordine alla profondità di posa delle tubazioni,non aveva “significativamente contrastato le osservazioni e le deduzioni del c.t.di Italgas” - che gli arbitri avevano motivato il proprio dissenso rispetto alleconclusioni del c.t.u. “con riferimento alla attendibilità dei rilievi effettuati inordine alla adeguatezza della profondità di posa in opera delle tubature”, “sicchénessuna contraddizione nella motivazione [poteva] ravvisarsi, e la censura sulpunto [andava] respinta” (cfr. sentenza impugnata, pagg. 19 – 20).11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; ne hachiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Capriolo ha depositato controricorso, con ricorso incidentalearticolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsil’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/202612. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 14.10.2025;ha chiesto rigettarsi l’uno e l’altro ricorso.13. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE14. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 829, 3° co., cod. proc. civ. edegli artt. 1362, 1° co., 1363 e 1371 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Brescia a dichiarare inammissibile il primomotivo dell’impugnazione principale ovvero a ritenere che “devono essereconsiderati a devoluzione gratuita, e quindi detratti dal valore di rimborsospettante ad Italgas, tutti gli impianti realizzati in virtù della convenzione del1974 e dell’atto aggiuntivo del 1979” (così ricorso principale, pag. 9).Deduce segnatamente che con il motivo di impugnazione ex art. 829 cod.proc. civ. aveva ritualmente censurato la decisione arbitrale ed all’uopo avevaevidenziato che “il Collegio arbitrale si [era] avventurato ad utilizzare ulteriori eresiduali canoni di ermeneutica (…) a cui è possibile far ricorso solo se il merodato letterale non sia sufficiente ad evidenziare in modo soddisfacente la volontàcontrattuale” (così ricorso principale, pag. 10).Deduce invero che alla luce dell’univoco tenore letterale dell’art. 3 dell’attoaggiuntivo del 1987 è erronea la decisione degli arbitri, avallata dalla corted’appello, “di fare ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici (…); criteri che hanno(…) indotto il Collegio arbitrale ad affermare (…) che la previsione di cui all’art.3 dell’atto aggiuntivo del 1987 non sarebbe coerente con le premesse dell’attostesso” (così ricorso principale, pag. 11).Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026Deduce in ogni caso che non è per nulla “condivisibile l’interpretazionecomplessiva offerta della disciplina convenzionale inter partes, in special modoper ciò che concerne la disciplina dell’atto aggiuntivo del 1987” (così ricorsoprincipale, pag. 12).Deduce segnatamente che non vi è alcuna “apparente discrasia” tra lepremesse e l’articolato dell’atto del 1987 e che è stata travisata la chiara epacifica volontà delle parti (cfr. ricorso principale, pag. 13).15. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.16. Si è dato conto in precedenza – in sede di illustrazione delle motivazionidell’impugnato dictum – delle ragioni alla cui stregua la Corte di Brescia hareputato inammissibile il primo motivo della principale impugnazione ex art. 829cod. proc. civ.Ebbene, il motivo di ricorso in disamina non si correla, non censura, quantomeno in modo compiuto, le ragioni addotte dalla corte d’appello (si ribadisceche la corte di merito ha evidenziato, peraltro, che la “Italgas” si era limitata aprospettare “una diversa e più favorevole interpretazione”, “senza inveceindicare le ragioni del contrasto fra i criteri di interpretazione ritenuti violati e leargomentazioni degli arbitri”: cfr. sentenza impugnata, pagg. 11 - 12).E propriamente non le censura nella misura in cui si risolve nella merariproposizione delle ragioni addotte con il motivo di impugnazione ex art. 829cod. proc. civ. Del resto, è sintomatico in tal senso il riferimento nel motivo diricorso all’erroneità “anche” della decisione del collegio arbitrale.17. In questi termini è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.Ovvero, da un canto, all’insegnamento per cui, in tema di ricorso percassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratiodecidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.)Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/202610.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n.15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a penadi inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata).Ovvero, d’altro canto, all’insegnamento a tenor del quale il ricorso percassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed inappello, in quanto il giudizio innanzi a questa Corte non può che riguardare lasentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi levalutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass.29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250). Nonché all’insegnamento atenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsia riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattesedal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo,poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propriavalutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, insostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art.366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav.25.8.2000, n. 11098).18. Tanto, ovviamente, fermo il rilievo per cui, alla luce del principioenunciato dall’art. 1363 cod. civ., il giudice non può, nella interpretazione deicontratti, arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole,neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senzaincertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo vanecessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde levarie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte adNumero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026armonica unità e concordanza (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267; Cass.Data pubblicazione 29/04/202614.11.2002, n. 16022).19. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 829, 3° co., cod. proc.civ., dell’art. 24 r.d. n. 2578/1925, dell’art. 13 d.P.R. n. 902/1986, degli artt.16 e 32, 4° co., d.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 1362, 1° co., e 1363 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Brescia a respingere il secondo motivodell’impugnazione principale, con cui aveva censurato il lodo siccome il collegioarbitrale aveva determinato il costo di ricostruzione “a nuovo” dei cespiti –ovvero il costo che si sarebbe dovuto sostenere, alla data (13.5.2009) diriconsegna degli impianti, per la realizzazione di un complesso analogo a quelloesistente – senza tener conto delle cosiddette “spese generali” e con unadecurtazione mercé un ribasso percentuale rispetto ai prezzi di listino.Deduce segnatamente, “in ordine alla mancata applicazione di ricarichi perspese generali”, che “è fatto notorio che tutte le aziende di distribuzione del gasrealizzano le opere mediante appalti perché l’esecuzione diretta dei lavori diposa in opera di impianti a rete necessiterebbe di strutture operative aziendali(…)” (così ricorso principale, pag. 15).Deduce quindi che la decisione di affidare a terzi la realizzazione delle opereimpiantistiche non è stata frutto di un’ “autonoma scelta” (cfr. ricorso principale,pag. 16).Deduce al contempo che, diversamente da quanto sostenuto dalla corted’appello, “i prezzi di cui ai prezzari provinciali e regionali tengono conto dellespese generali e degli utili d’impresa del solo appaltatore” (così ricorsoprincipale, pag. 17).Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026Deduce segnatamente, in ordine all’applicazione “del c.d. ribasso d’asta nellamisura percentuale apoditticamente determinata dal c.t.u. in sede arbitrale”(così ricorso principale, pag. 20), che “un ribasso percentuale sui prezzi dautilizzarsi per la definizione del costo di ricostruzione a nuovo dell’impianto nontrova alcun riscontro né nella normativa legislativa di settore (…) né nelladisciplina convenzionale tra le parti (così ricorso principale, pag. 21).Deduce al contempo che “non vi è (…) alcuna previsione normativa – nélegislativa né regolamentare – che possa in qualche modo giustificare ladecisione della Corte d’Appello di non riconoscere, in sede di valutazione degliimpianti, anche la quota parte relativa all’utile d’impresa dell’appaltatore” (cosìricorso principale, pag. 21).20. Il secondo motivo del ricorso principale, con riferimento ad ambedue iprofili in cui è articolato, è parimenti inammissibile.Per un verso, il motivo si traduce nella pedissequa riproposizione delle ragionidi doglianza già scrutinate – e disattese - dalla Corte di Brescia.Cosicché viene in rilievo, pur al riguardo, l’elaborazione di questa Cortedapprima menzionata (il riferimento è, peraltro, a Cass. (ord.) n. 22478/2018).Per altro verso, le censure veicolate dal mezzo in disamina si risolvono indoglianze “di merito” ovvero sollecitano questa Corte a riesaminare profili “difatto”, tant’è che con riferimento all’auspicato giudizio di rinvio si prospetta lanecessità della “remissione in istruttoria attraverso la rinnovazione e/ol’integrazione delle operazioni di c.t.u.” (cfr. ricorso principale, pag. 20).21. In questi termini sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor delquale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione,proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi èpreclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).E, ben vero, la preclusione di cui dà conto il testé citato insegnamento viepiùsi giustifica in ragione delle peculiarità del giudizio a quo.Difatti, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamentela verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame dellequestioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiutodagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che– il che non è stato nella specie - la motivazione sul punto sia completamentemancate od assolutamente carente (cfr. Cass. (ord.) 18.9.2020, n. 19602; Cass.8.6.2007, n. 13511).22. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 829, 3° co., cod. proc. civ.,dell’art. 24 r.d. n. 2578/1925 e dell’art. 13 d.P.R. n. 902/1986; la violazione efalsa applicazione degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 164/2000 e dell’art. 5 d.m. n.226/2011; la violazione degli artt. 1362, 1° co., e 1363 cod. civ. e dell’art. 12delle preleggi.Deduce che ha errato la Corte di Brescia a dichiarare inammissibile il terzomotivo dell’impugnazione principale, con cui aveva censurato il lodo siccome ilcollegio arbitrale aveva erroneamente assunto a parametro di riferimento, ondefar luogo al calcolo del degrado degli impianti, i criteri di ammortamento indicatidall’ “A.R.E.R.A.” con delibera n. 159/2008.Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, aveva censuratoil lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto attinenti al merito, viepiùche la stessa “A.R.E.R.A.” ha precisato che le delibere “hanno effetto soltantoda un punto di vista tariffario” (cfr. ricorso principale, pagg. 23 - 24).Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026Deduce al contempo che, siccome la corte distrettuale “ha superato ilmotivo di gravame dichiarandolo inammissibile” (così ricorso, pag. 24), non puòche dar conto dell’erroneità delle “motivazioni utilizzate dagli arbitri persostanziare la propria decisione” (così ricorso, pag. 25).23. Il terzo motivo del ricorso principale è del pari inammissibile.24. È ben evidente, in primo luogo, che le doglianze veicolate dal mezzo indisamina non valgono a scalfire l’affermazione della corte d’appello secondo cuicon il terzo motivo dell’impugnazione principale si ambiva – inammissibilmente– al “riesame del merito delle questioni già demandate agli arbitri” (cosìsentenza impugnata, pag. 16).Anzi, le doglianze veicolate dal mezzo in esame avvalorano l’affermazionedella corte territoriale.Più esattamente, ingiustificatamente la ricorrente adduce che il lodo era statocensurato “per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia”, se è vero – come è vero – che si duole perché il collegio arbitraleavrebbe dovuto prendere a riferimento non già “i criteri di ammortamentoindicati dall’ARERA con delibera n. 159/2008” bensì “le vite tecniche utilizzateda una consolidata prassi, che ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenzaarbitrale” (così ricorso principale, pag. 23).25. È ben evidente, in secondo luogo, che con il mezzo in disamina – seppursulla scorta del rilievo per cui la Corte bresciana ha erroneamente dichiaratoinammissibile il motivo di impugnazione - sono inammissibilmente riproposte ledoglianze addotte avverso la decisione del collegio arbitrale (“è, dunque,evidente che, diversamente da quanto statuito dal Collegio nel Lodo in data12.6.2015 (…)”: così ricorso principale, pag. 25; “indicazioni, quelle contenutenel citato decreto, che (…) avrebbero dovuto essere fatte proprie dal CollegioNumero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026arbitrale prima e dalla Corte d’Appello poi (…)”: così ricorso principale, pag. 27,“tutte le norme citate nel Lodo in data 12.6.2015, dunque, dimostranoesattamente il contrario di quanto ivi sostenuto dagli arbitri e confermato insede di appello” : così ricorso principale, pag. 30).26. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 829, 3° co., cod. proc.civ.; la violazione degli artt. 1362, 1° co., 1363 e 1371 cod. civ. e dell’art. 12delle preleggi; la violazione dell’art. 24, 4° co., lett. b), r.d. n. 2578/1925; laviolazione dell’art. 3 Cost.Deduce che ha errato la Corte di Brescia a dichiarare inammissibile il quartomotivo dell’impugnazione principale, con cui aveva censurato il lodo siccome ilcollegio arbitrale aveva erroneamente detratto dal valore di rimborso degliimpianti i contributi versati dai privati per gli allacciamenti d’utenza.Deduce che, con il motivo di impugnazione, aveva al riguardo addotto che leconclusioni del collegio arbitrale erano errate in diritto per violazione delleordinarie regole di ermeneutica contrattuale, in quanto la disciplinaconvenzionale inter partes non prevedeva che il valore dei contributi privatipercepiti dalla concessionaria dovesse essere decurtato dall’indennizzo (cfr.ricorso principale, pag. 31).Deduce segnatamente che con il motivo di impugnazione aveva addotto chegli arbitri avevano fatto luogo ad “un’interpretazione del contratto che vaoltre , ossia che non poggia minimamente sulla base del significato letterale delle parole” (così ricorso principale, pag. 34).Deduce invero che “dalla piana lettura della convenzione non risulta che icontributi privati debbano essere detratti dal valore di rimborso spettante allaconcessionaria” (così ricorso principale, pag. 34); e che i contributi dei privatiNumero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026sono sì “a fondo perduto”, ossia irripetibili, e tuttavia tale circostanza nonData pubblicazione 29/04/2026importa che il quantum dei contributi privati possa essere portato “in detrazionein sede di definizione dell’indennizzo spettante al gestore riscattato” (così ricorsoprincipale, pag. 35).Deduce poi che la disciplina normativa di riferimento – ossia l’art. 24, 4° co.,lett. b), cit. – “impone di detrarre dal valore dell’impianto i soli contributi pubblicie non già anche quelli privati” (così ricorso principale, pag. 35).Deduce del resto, a conferma a contrariis di tal ultimo rilievo, che, “in vistadelle future gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gasnaturale”, l’art. 15. 5° co., del d.lgs. n. 164/2000, come modificato dall’art. 1,16° co., del d.l. n. 145/2013, inapplicabile certo nella specie, ha previsto per laprima volta la detrazione dei contributi privati (cfr. ricorso principale, pag. 37).Deduce ulteriormente che, pur nel quadro dell’art. 1363 cod. civ., il silenzioin parte qua della disciplina contrattuale è “significativo della comune volontàdelle parti, come obiettivizzata nel documento contrattuale, di non applicare ladecurtazione per i contributi di allacciamento” (così ricorso principale, pag. 39).27. Il quarto motivo del ricorso principale è analogamente inammissibile.28. Ed, invero, pur ad ammettere che il motivo di ricorso si correli e censurila “ratio in parte qua decidendi” dell’impugnato dictum, è sufficiente il rinvio allemotivazioni di cui all’ordinanza n. 13406 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte,ordinanza di cui in verità dà riscontro la stessa ricorrente principale (cfr. ricorsoprincipale, pag. 39), motivazioni che in toto vanno condivise e ribadite.Propriamente con l’ordinanza testé menzionata questa Corte ha puntualizzatoquanto segue: 2.4. Giova premettere in diritto che il Testo unico della leggesull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle ProvincieNumero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026prevede che i Comuni, quando decidono di assumere, nei modi ivi stabilitil’impianto e l’esercizio diretto di uno dei pubblici servizi indicati, procedendo alriscatto, debbono pagare ai concessionari, ai sensi dell’art. 24, comma 4, «...un’equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valoreindustriale dell’impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenutoconto del tempo trascorso dall’effettivo cominciamento dell’esercizio e daglieventuali ripristini avvenuti nell’impianto o nel materiale ed inoltre consideratele clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà didetto materiale, allo spirare della concessione medesima; b) anticipazioni osussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registroanticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti,sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente; c) profittoche al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta alvalore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggiodell’interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industrialidell’ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare laconcessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.»Nello specifico, l’art. 13 del d.P.R. n. 902/1986 prevede «Il valore degli impiantidi cui alla lettera a) del quarto comma dell’art. 24 del testo unico 15 ottobre1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui alprecedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data discadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per laricostituzione dell’impianto stesso, deducendo dall’importo risultante: a) ilvalore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorsodall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Ildegrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvoNumero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica; b) il valoreData pubblicazione 29/04/2026degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell’eventuale valore di recupero,nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenzedel processo produttivo.».2.5. La estrapolazione della lettera b) dell’art. 24 compiuta dalla Corte diappello non tiene conto della ratio della legge che, per la finalità di assicurare alconcessionario il ristoro delle spese sostenute nello svolgimento del servizio,esplicita le voci che sicuramente vanno escluse dal computo del VRI, ma ciò nonvuol dire che l’elencazione sia chiusa ed esaustiva, dovendo necessariamentecoordinarsi quanto meno con i principi generali secondo i quali non vi può essereindennizzo rispetto a spese non sostenute (quali quelle che hanno gravatointeramente sui privati per l’allacciamento), ricorrendo in caso contrario unarricchimento senza causa. Né a diverse conclusioni può condurre la circostanzache la convenzione avesse previsto che il contributo dell’utente era a fondoperduto, limitandosi tale previsione a chiarire e stabilire che nessuna prerogativao diritto l’utente finale avrebbe acquisito sui manufatti realizzati con il suocontributo, e ciò certamente in linea con la disciplina dei pubblici servizi cheesaurisce il rapporto concessorio tra la P.A. ed il concessionario, senza che lapartecipazione alle spese di allacciamento sostenute dall’utente privato gli possadare alcuna voce in capitolo. Tutto ciò risulta in linea con le sentenze delConsiglio di Stato (n.4905 del 3/9/2003) e dei Tribunali amministrativi regionali(TAR dell’Emilia-Romagna, n. 638 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; TAR della Lombardia - sez.Brescia, n. 1528 del 4/8/2009) richiamate in ricorso (fol. 15), di guisa che lamancata considerazione di tale principio evidenzia l’erroneità della statuizioneimpugnata, che va cassata alla luce del principio che segue:Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026«In tema di concessioni e di riscatto da parte dell’amministrazioneconcedente che decide di assumere l’impianto di erogazione del servizio dato inconcessione finalizzato all’esercizio diretto, l’equa indennità prevista dall'art. 24del r.d. n. 2578/1925, secondo i criteri di stima del valore industriale residuodegli impianti (art. 13 del d.P.R. n. 902/1986), deve essere calcolata senzacomputare quella parte dell’impianto che è stata realizzata per mezzo di costisostenuti dai privati per i singoli allacciamenti» .29. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 902/1986.Deduce che ha errato la Corte di Brescia a dichiarare inammissibile il primomotivo dell’impugnazione incidentale, con cui, in primo luogo, aveva censuratoil lodo, nella parte in cui il collegio arbitrale aveva erroneamente reputato nondetraibile dal valore industriale residuo degli impianti l’importo di euro220.140,00, come quantificato dal c.t.u., “per la messa in sicurezza dei tratti direte posati ad una profondità inferiore rispetto a quella prescritta per ragioni disicurezza dalla normativa di riferimento” (così ricorso incidentale, pagg. 32 –33); e con cui, in secondo luogo, aveva censurato il lodo per contraddittorietà.Deduce, in ordine al primo profilo, che il motivo dell’impugnazione incidentaleera senz’altro ammissibile, siccome con il medesimo mezzo si era denunciatoche il collegio arbitrale era incorso nella falsa applicazione dell’art. 13 del d.P.R.n. 902/1986 (cfr. ricorso incidentale, pag. 34).Deduce inoltre che il motivo dell’impugnazione incidentale era senz’altrofondato, siccome “l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza non puòconsiderarsi estraneo alle esigenze del processo produttivo” di cui alla lett. b)dell’art. 13 del d.P.R. cit. (cfr. ricorso incidentale, pag. 34).Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026Deduce, in ordine al secondo profilo, che, contrariamente all’assunto dellaCorte di Brescia, il collegio arbitrale, benché avesse dato atto che l’ausiliarioaveva risposto compiutamente a tutti i quesiti sottopostigli, aveva nondimeno,in maniera del tutto contraddittoria, “con riguardo alla questione inerente allaprofondità di posa delle tubazioni, (…) ritenuto (…) non attendibili le risultanzedella c.t.u. (…), adducendo che i rilievi effettuati erano frutto di verifichepuramente strumentali (..) e che il c.t.u. non aveva significativamentecontrastato le osservazioni sul punto del consulente tecnico di Italgas” (cosìricorso incidentale, pag. 35).Deduce che viceversa il c.t.u. aveva adeguatamente affrontato laproblematica de qua e adeguatamente replicato alle osservazioni del consulentedi parte (cfr. ricorso incidentale, pag. 36).30. Il motivo di ricorso incidentale è destituito di fondamento.31. Si ammetta pure che con il mezzo in esame il Comune di Capriolo abbiaspecificamente e compiutamente censurato, in parte qua, il dictum della Cortebresciana.Ebbene, si è dapprima dato conto, mercé il rinvio all’ordinanza n. 13406/2019di questa Corte, del disposto dell’art. 13 del d.P.R. n. 902/1986.Su tale scorta si reputa di condividere e recepire il rilievo del P.M. (i costi dequibus “devono essere assunti nella loro interezza dall’eventuale acquirentedell’impianto”: così conclusioni P.M., pag. 5), ovvero nella locuzione “costi perla trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processoproduttivo” (di cui alla lett. b) dell’art. 13 cit.), non possono reputarsi ricompresii costi correlati alla messa in sicurezza degli impianti.Più esattamente, è il Comune che riscatta gli impianti e che ne acquisisce laproprietà, che deve farsi carico dei costi della messa in sicurezza.Numero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026Altrimenti, al di là degli “stretti” costi per l’adeguamento alle esigenze delprocesso produttivo, l’ente territoriale concedente si arricchirebbeindebitamente ai danni del concessionario uscente.32. Evidentemente i surriferiti rilievi assorbono l’ulteriore ragione di censura(omesso rilievo da parte della corte d’appello della contraddittorietàasseritamente inficiante il lodo in ordine al complesso dei riscontri del c.t.u.)veicolata dal mezzo in esame, ragione di censura che si correla alla ragione didoglianza veicolata in secondo luogo dal primo motivo dell’impugnazioneincidentale avverso il lodo.33. Inevitabili in ogni caso sono i rilievi che seguono.La censura in verità ridonda “nel merito”.Correttamente la corte distrettuale ha reputato che il lodo non fosse inficiatoda alcuna contraddizione.Invero, l’attendibilità in linea di massima dei rilievi del c.t.u. non valeva adescludere che gli esiti della consulenza potessero – dal collegio arbitrale - nonesser reputati tali in relazione allo specifico profilo della profondità di posa delletubazioni.Ineccepibilmente, perciò, la corte territoriale ha dato atto che il giudice -anche - arbitrale potesse motivatamente discostarsi dalle conclusioni del c.t.u.(cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880).E tanto pur qualora il c.t.u. abbia adeguatamente replicato ai rilievi del c.t.p.34. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione dellespese del presente giudizio di legittimità.35. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da partedella ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulterioreNumero registro generale 18679/2020Numero sezionale 3933/2025Numero di raccolta generale 11713/2026Data pubblicazione 29/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso principale della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già“Italgas – Società Italiana per il Gas” s.p.a.);rigetta il ricorso incidentale del Comune di Capriolo;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dellaricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione il 14 novembre 2025.Il consigliere estensoreLuigi AbeteIl presidenteGuido Mercolino