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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 22516/2026

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vvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 388/2025 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 07/08/2025 R.G.N. 453/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22193/2025Numero di raccolta generale 22516/20261.

Il presente il giudizio trae origine da un verbale dDait a pubblicazione 30/06/2026accertamento redatto da personale ispettivo dell’Inps in data 26giugno 2008 mediante il quale era stata contestata la legittimitàdell’inquadramento come lavoratori subordinati della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], soci e poianche amministratori della stessa società fin dall’ottobre del1994, con la conseguente iscrizione d’ufficio dei medesimipresso la Gestione commercianti.2.

Il giudizio di impugnazione del citato verbale, con il quale erastato intimato il versamento dei contributi dovuti alla Gestionecommercianti nel periodo 2003-2008, si era concluso con ilrigetto dell’opposizione mediante sentenza della Corte d’appellodi Bologna n. 671/2013, avverso la quale era stato propostoricorso per cassazione respinto con ordinanza n. 14972/2020.3.

In conseguenza di tale pronuncia, l’Inps ha disconosciuto lacontribuzione versata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la Gestionelavoratori dipendenti dal 1994 e sino al 2020.

Inoltre, l’Istitutoha revocato i trattamenti pensionistici già riconosciuti in favoredi Trabucchi con decorrenza dal 1° maggio 2011 e in favore diPavani con decorrenza dal 1° gennaio 2017, chiedendo conseparati avvisi di addebito (oggetto di altri giudizi) il versamentodella contribuzione dai medesimi dovuta alla Gestionecommercianti.4.

Trabucchi e Pavani hanno proposto ricorso al Tribunale diParma chiedendo che fosse accertata l’illegittimità dellacancellazione dei contributi loro accreditati presso la Gestionedipendenti dal 25 ottobre 1994 e della revoca dei trattamentipensionistici comunicata dall’Inps nel febbraio del 2021.

Hannodomandato, inoltre, che fosse accertato il loro diritto almantenimento della posizione contributiva come dipendenti- 2 -ovvero, in subordine, come commercianti, con la sola diNvuemrersoa re gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026imputazione alla Gestione commercianti dei contributi Nvumeerrso adi trai ccolta generale 22516/2026alla Gestione dipendenti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel periodo dDaat a pubblicazione 30/06/202626 giugno 2003 a 26 giugno 2008.5.

Il Tribunale di Parma ha rigettato tutte le domande ritenendolegittima la revoca del trattamento pensionistico per effetto deldisconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorsotra la società e i ricorrenti.6.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna harespinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Pavani.I passaggi essenziali su cui si fonda la decisione della Corte dimerito sono i seguenti: a) va esclusa l’applicabilità al caso dispecie dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, trattandosi didisposizione eccezionale che presuppone la legittimacostituzione di un rapporto assicurativo; b) correttamente ilprimo Giudice ha negato la possibilità della società di destinarealle posizioni di Trabucchi e Pavani aperte presso la Gestionecommercianti i contributi già versati in favore degli stessi pressola Gestione lavoratori dipendenti, non ricorrendo i presuppostiper l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.; c) non sussistealcuna violazione dei principi di affidamento, buona fede ecorrettezza, posto che la revoca delle pensioni è attomeramente ricognitivo della mancanza della contribuzionenecessaria per conseguire i trattamenti; d) non sussiste alcunvizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, giacché dalpassaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello diBologna n. 671/2013 era derivato il disconoscimento delrapporto di lavoro subordinato che, a sua volta, avevadeterminato la non utilizzabilità della contribuzione versatapresso la Gestione lavoratori dipendenti, da restituire allasocietà; e) non ricorre alcuna violazione dei principi regolatori- 3 -dell’onere della prova, dal momento che la sentenza chNuem ehroa re gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026accertato l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinNaumtoer o hdi ara ccolta generale 22516/2026efficacia di giudicato esterno; f) non è ravvisabile alcunDaat a pubblicazione 30/06/2026violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. perché, quanto meno dalgiugno 2008, epoca dell’accertamento che ha disconosciuto irapporti di lavoro subordinato dei due soci, i ricorrenti dovevanodubitare della possibilità di conseguire la pensione, per cui èirrilevante che l’Inps abbia erogato la prestazione sulla base diquanto versato dalla società; g) non può riconoscersi naturasostanziale di sentenza all’ordinanza con cui il primo Giudiceaveva ammesso la c.t.u. contabile.7.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, articolato in undicimotivi e illustrato da memoria.

L’Inps ha resistito mediantecontroricorso.8.

All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 132 n. 4)c.p.c., per avere la Corte d’appello adottato una motivazioneincomprensibile e apparente in ordine alla non applicabilitàdell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, al vizio di ultrapetizionenel quale era incorsa la sentenza di primo grado,all’affermazione secondo cui la sentenza della Corte d’appello diBologna n. 671/2013 aveva avallato gli accertamenti ispettivi,alla natura di sentenza non definitiva dell’ordinanza ammissivadella c.t.u., alla nullità della perizia e alla inapplicabilità del- 4 -principio di affidamento legittimo sulla correttezza e regoNluamreirtoà re gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026della propria posizione contributiva.

Numero di raccolta generale 22516/20262.

Il motivo è infondato.

Data pubblicazione 30/06/20262.1.

Nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamenteconsolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui, in seguito allariformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., adopera del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali (v. ex multis Cass. n.7090 del 2022, sulla scia di Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014).2.2.

Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna“anomalia motivazionale”, da intendersi nel senso appenadescritto, posto che la Corte di merito: a) quanto alla nonapplicabilità al caso in esame dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del1957, ha affermato che la norma in questione ha naturaeccezionale e presuppone la legittima costituzione di unrapporto assicurativo, circostanza non sussistente nel caso dispecie; b) quanto al denunciato vizio di ultrapetizione, harilevato che il disconoscimento del rapporto di lavoro hadeterminato che non può esservi contribuzione in mancanza divalido rapporto assicurativo; c) quanto alla censura relativa allaportata dell’ordinanza di questa Corte n. 14972/2020, ha- 5 -motivato per relationem mediante l’integrale riproduzioNnumee rod rie gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026una parte del citato provvedimento; d) quanto alla prosNpuemtetroa dti ara ccolta generale 22516/2026natura di sentenza non definitiva dell’ordinanza con cui è statDaat a pubblicazione 30/06/2026ammessa c.t.u. contabile, ha affermato che l’ordinanza inquestione mai avrebbe potuto definire il giudizio, che infatti èproseguito ben oltre; e) quanto alla dedotta nullità della perizia,ha osservato che la questione è irrilevante perché il giudizio nonè volto a definire il quantum della pretesa; f) quanto allaprospettata violazione, da parte dell’Inps, dell’affidamentolegittimo dei pensionati sulla regolarità della loro posizionecontributiva, ha spiegato le ragioni della ritenuta irrilevanza deltermine previsto dall’art. 21nonies della l. n. 241 del 1990.2.3.

È evidente, quindi, che la motivazione della sentenzaimpugnata si pone ben al di sopra della soglia minima richiestadall’art. 111 Cost., atteso che non soltanto essa non soltanto èeffettivamente presente, ma non è affatto apparente,esprimendo anzi in modo ampio e senz’altro intellegibile leragioni su cui la decisione si fonda.3.

Per ragioni di ordine logico va a questo punto esaminato ilquinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., con il quale si denuncia la violazione degli artt. 12preleggi, 1362 e 2909 c.c., 112, 115, 116 e 324 c.p.c. e dell’art.8 del d.P.R. n. 818 del 1957, per avere la Corte d’appelloritenuto esistente un giudicato esterno, sebbene esso non siaconfigurabile nel caso di obbligazioni contributive, nelle quali ladiversità dei periodi contributivi esclude di per sé l’identità deirapporti giuridici.4.

Il motivo è fondato.4.1.

Contrariamente a quanto si afferma nella sentenzaimpugnata, il rapporto contributivo non può essere configurato,- 6 -agli effetti del giudicato, come rapporto unitario di duraNtaum e(rvo r.e gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026pag. 17 e ss.).

Numero di raccolta generale 22516/2026Al riguardo, si deve richiamare il consolidato indirizzo di questDaat a pubblicazione 30/06/2026Corte (v., tra le più recenti, Cass. n. 30476 del 2025 e Cass. n.23917 del 2025, che richiamano Cass., Sez.

Un., n. 10933 del1997, Cass. n. 7981 del 2016 e Cass. n. 30853 del 2021)secondo cui, in tema di obbligazioni contributive, la diversità deiperiodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimentoe di connotazione del rapporto, basta a far configurare qualidiversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudicenon può stabilire, con efficacia di giudicato, che le normesottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel sensoche anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in undeterminato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe diun rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti ipresupposti.4.2.

Pertanto, l’accertamento compiuto con riferimento alperiodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008 non potevaproiettare i suoi effetti preclusivi in relazione ad altre annualità,anteriori o successive, in difetto di una verifica circa lasussistenza, per ciascuna distinta annualità o frazione diannualità, dei presupposti fattuali e giuridici della pretesacontributiva azionata.

Né la Corte territoriale ha individuato unelemento costitutivo di natura tendenzialmente permanenteidoneo, nei rigorosi limiti ammessi dalla giurisprudenza, aspiegare effetti oltre il periodo già oggetto di accertamento.4.3.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiaritoche l’accertamento concernente una qualità soggettiva dellaparte obbligata, quando integri un elemento costitutivodell’obbligazione a carattere tendenzialmente permanente, puòestendere i propri effetti ai periodi successivi, salva prova- 7 -contraria.

Allo stesso tempo, però, ha precisato che tale effNicumaecroia re gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026non opera per i periodi anteriori (Cass. n. 2130 del 2018N) uem ecroh dei r,a ccolta generale 22516/2026comunque, l’estensione postula l’effettiva identità dell’elementDoat a pubblicazione 30/06/2026permanente accertato e la sua perdurante invariabilità in fatto(Cass. n. 27009 del 2018).

Resta, dunque, estranea al presentegiudizio l’ipotesi in cui il precedente accertamento concerna unpunto fondamentale comune, davvero stabile e non variabile daperiodo a periodo.4.4.

Nel caso in esame, invece, la Corte d’appello ha ritenutoaccertata con valore di giudicato la questione relativaall’insussistenza della subordinazione dall’ottobre 1994 in poi,valorizzando l’accertamento contenuto nel giudizio definito conordinanza n. 14972/2020, relativo al solo periodo 2003-2008,senza chiarire quali fatti permanenti sarebbero stati accertati e,soprattutto, senza verificare la necessaria identità oggettiva trail petitum e la causa petendi dei due giudizi.4.5.

La conclusione non è infirmata dagli arresti che, in lineacon i principi elaborati in materia tributaria, ammettono che glieffetti del giudicato possano proiettarsi anche su segmentitemporali successivi in presenza di qualificazioni giuridiche oaltri elementi preliminari di carattere tendenzialmentepermanente.

Anche tali decisioni, difatti, escludono qualsivogliaestensione automatica e richiedono comunque che chi invoca ilgiudicato dimostri la persistente identità della fattispecie, senzavariazioni rilevanti nel periodo successivo (cfr. Cass. n. 37561del 2021).Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto buongoverno dei principi regolatori della materia, attribuendo alprecedente giudicato un’efficacia espansiva non consentita neitermini in cui è stata affermata.- 8 -5.

Possono essere esaminati congiuntamente il seconNduom,e ro irle gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026terzo, il sesto, il settimo, il nono, il decimo e l’undiNcuemseriom di ora ccolta generale 22516/2026motivo.

Data pubblicazione 30/06/20265.1.

Con il secondo motivo è dedotta, a norma dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n.818 del 1957, per avere la Corte d’appello erroneamenteescluso l’applicabilità al caso di specie della citata disposizionestante la ritenuta mancanza di un rapporto assicurativolegittimamente costituito, senza considerare che la norma operaanche quando il rapporto assicurativo non è collegatoall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e checomunque, decorso un quinquennio dal versamento, ilconsolidamento dei contributi indebiti determina un intangibileincremento della posizione previdenziale dell’assicurato.5.2.

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1180 e 1181 c.c.,per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la possibilitàche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. potesse adempiere l’obbligocontributivo di Trabucchi e Pavani senza considerare che lavolontà della società di adempiere era stata manifestata tramitePEC del 18 dicembre 2020 (poi confermata in altrecomunicazioni), con la quale essa aveva manifestato la propriavolontà che l’Inps destinasse il proprio credito al pagamento deldebito dei ricorrenti.5.3.

Con il sesto motivo è dedotta, a norma dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte d’appelloomesso di prendere in considerazione gli elementi probatoriofferti dai ricorrenti al fine di provare l’esistenza di un rapportodi lavoro subordinato ovvero, nel caso in cui li avesse ritenuti- 9 -Numero registro generale 22193/2025insufficienti, ad utilizzare i poteri istruttori ufficiosi per ricercareN umero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 22516/2026la verità materiale.

Data pubblicazione 30/06/20265.4.

Con il settimo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 2700, 2727e 2697 c.c., nonché 112 c.p.c., per avere le Corte d’appelloerroneamente attribuito rilevanza all’accertamento ispettivo del2008, con il quale, in realtà, gli ispettori avevano solamenteritenuto incompatibile la posizione di lavoratore dipendente eamministratore della società, peraltro retrodatandol’accertamento al 25 ottobre 1994, data in cui le due figure diamministratore e lavoratore dipendente si erano cumulate.5.5.

Mediante il nono motivo viene dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1175 e1375 c.c. e del principio dell’affidamento legittimo nellacorrettezza della propria posizione contributiva, per avere lasentenza impugnata ha negato ogni rilevanza, ancheprobatoria, al fatto che l’Inps aveva corrisposto la pensione alricorrente sul presupposto che tale erogazione era avvenutaallorché la situazione contributiva dell’odierno appellante eraancora controversa, essendo pendente il giudizio diaccertamento negativo concernente l’accertamento del 2008.5.6.

Con il decimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1218 e 2043c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto totalmente destituitadi fondamento la domanda subordinata avente ad oggetto lacondanna dell’Inps al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.5.7.

Con l’undicesimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., si allega la violazione degli artt. 112,115, 183, 194, 195 e 132 n. 4) c.p.c., per avere la Corted’appello omesso ogni motivazione in ordine alla eccepita nullitàdella c.t.u.- 10 -6.

Tutti gli indicati motivi sono assorbiti.

Numero registro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026L’accoglimento del quinto motivo comporta la cassazionNeum deroe dlli ara ccolta generale 22516/2026sentenza impugnata in relazione ai presupposti fondanti delDlaat a pubblicazione 30/06/2026pretesa contributiva azionata, sotto il profilo dell’erroneaestensione del giudicato esterno a periodi ulteriori rispetto aquelli oggetto del precedente contenzioso e dell’alterazione delcorretto riparto dell’onere della prova.Una volta esclusa l’efficacia espansiva automatica delprecedente giudicato e demandato al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, per i singoli periodi, dei fatti costitutividell’obbligazione contributiva, restano necessariamentetravolte, perché dipendenti o subordinate rispetto a taleindispensabile accertamento, le questioni concernentil’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, la rilevanzadei versamenti contributivi eseguiti dalla società quale soggettoterzo rispetto ai ricorrenti, l’omesso esame degli elementi diprova offerti dai ricorrenti al fine di dimostrare l’effettivaesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prospettataininfluenza degli accertamenti eseguiti in sede ispettiva nel2008, il rilievo ascrivibile – anche sul piano probatorio –all’affidamento riposto dai ricorrenti nel comportamentodell’Inps e gli eventuali vizi da cui è affetta la c.t.u.7.

Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), denuncia la violazione dell’art. 1, commi 239 e240, della l. n. 228 del 2012, per avere la Corte d’appello,richiamando la risposta dell’Inps alla richiesta della società diversamento dei contributi in favore di Trabucchi e Pavani,negato il diritto dei ricorrenti al cumulo contributivo tra Gestionelavoratori commercianti e Gestione lavoratori dipendenti.8.

Il motivo è inammissibile, non risultando che i ricorrentiabbiano mai domandato che fosse riconosciuto il loro diritto al- 11 -cumulo dei contributi tra diverse gestioni previsto dall’aNrutm.e r1o r,e gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026comma 239, della l. n. 228 del 2012.

Numero di raccolta generale 22516/20269.

Con l’ottavo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primDoat a pubblicazione 30/06/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., per averela Corte d’appello ingiustamente negato che l’ordinanzaistruttoria con cui era stata ammessa la consulenza tecnicad’ufficio avesse natura di sentenza non definitiva.10.

Il motivo è infondato.10.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per stabilirese un provvedimento costituisce sentenza o ordinanzaendoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua formaesteriore o all’intestazione adottata, bensì al suo contenuto e,conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato aprodurre, sicché hanno natura di sentenze – come tali, soggetteagli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza,di passare in giudicato – i provvedimenti che, ai sensi dell’art.279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sullagiurisdizione, sulla competenza, ovvero su questionipregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quandonon definiscono il giudizio (indirizzo costante: v.

Cass. n. 18603del 2025, Cass. n. 3945 del 2018, Cass. n. 27127 del 2014).10.2.

Nella specie, l’ordinanza emessa dal Tribunale di Parma(il cui testo, in ossequio al principio di autosufficienza, è statointegralmente riprodotto a pagg. 74 e s. del ricorso) non haaffatto contenuto decisorio, come si desume chiaramente: a)dal dispositivo, con il quale il Giudice di primo grado si è limitatoad ammette una consulenza tecnica d’ufficio demandando alc.t.u. di accertare se la contribuzione versata per i ricorrenti,previa imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei contributiprevidenziali ed assistenziali con riguardo al periodo dal 26giugno 2003 al 26 giugno 2008, fosse nel suo complesso- 12 -Numero registro generale 22193/2025sufficiente ad offrire la copertura contributiva utile ai fini deNl umero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 22516/2026raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, nonché Daat a pubblicazione 30/06/2026quantificare eventualmente l’ammontare del trattamentopensionistico; b) dalla motivazione, in cui si dà atto dellanecessità di accertare, successivamente alla sentenza di questaCorte n. 14972/2020, se è maturato il diritto dei ricorrenti altrattamento pensionistico.11.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, dev’essereaccolto il quinto motivo di ricorso, mentre devono essererigettati il primo e l’ottavo motivo; va dichiarato inammissibileil quarto motivo, mentre restano assorbiti tutti gli altri.

Lasentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dellacontroversia attenendosi ai principi di diritto dinanzi enunciati.Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandato ilcompito di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso; dichiarainammissibile il quarto motivo; rigetta il primo e l’ottavo motivo;dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 13 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 388/2025 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 07/08/2025 R.G.N. 453/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22193/2025Numero di raccolta generale 22516/20261. Il presente il giudizio trae origine da un verbale dDait a pubblicazione 30/06/2026accertamento redatto da personale ispettivo dell’Inps in data 26giugno 2008 mediante il quale era stata contestata la legittimitàdell’inquadramento come lavoratori subordinati della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], soci e poianche amministratori della stessa società fin dall’ottobre del1994, con la conseguente iscrizione d’ufficio dei medesimipresso la Gestione commercianti.2. Il giudizio di impugnazione del citato verbale, con il quale erastato intimato il versamento dei contributi dovuti alla Gestionecommercianti nel periodo 2003-2008, si era concluso con ilrigetto dell’opposizione mediante sentenza della Corte d’appellodi Bologna n. 671/2013, avverso la quale era stato propostoricorso per cassazione respinto con ordinanza n. 14972/2020.3. In conseguenza di tale pronuncia, l’Inps ha disconosciuto lacontribuzione versata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la Gestionelavoratori dipendenti dal 1994 e sino al 2020. Inoltre, l’Istitutoha revocato i trattamenti pensionistici già riconosciuti in favoredi Trabucchi con decorrenza dal 1° maggio 2011 e in favore diPavani con decorrenza dal 1° gennaio 2017, chiedendo conseparati avvisi di addebito (oggetto di altri giudizi) il versamentodella contribuzione dai medesimi dovuta alla Gestionecommercianti.4. Trabucchi e Pavani hanno proposto ricorso al Tribunale diParma chiedendo che fosse accertata l’illegittimità dellacancellazione dei contributi loro accreditati presso la Gestionedipendenti dal 25 ottobre 1994 e della revoca dei trattamentipensionistici comunicata dall’Inps nel febbraio del 2021. Hannodomandato, inoltre, che fosse accertato il loro diritto almantenimento della posizione contributiva come dipendenti- 2 -ovvero, in subordine, come commercianti, con la sola diNvuemrersoa re gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026imputazione alla Gestione commercianti dei contributi Nvumeerrso adi trai ccolta generale 22516/2026alla Gestione dipendenti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel periodo dDaat a pubblicazione 30/06/202626 giugno 2003 a 26 giugno 2008.5. Il Tribunale di Parma ha rigettato tutte le domande ritenendolegittima la revoca del trattamento pensionistico per effetto deldisconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorsotra la società e i ricorrenti.6. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna harespinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Pavani.I passaggi essenziali su cui si fonda la decisione della Corte dimerito sono i seguenti: a) va esclusa l’applicabilità al caso dispecie dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, trattandosi didisposizione eccezionale che presuppone la legittimacostituzione di un rapporto assicurativo; b) correttamente ilprimo Giudice ha negato la possibilità della società di destinarealle posizioni di Trabucchi e Pavani aperte presso la Gestionecommercianti i contributi già versati in favore degli stessi pressola Gestione lavoratori dipendenti, non ricorrendo i presuppostiper l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.; c) non sussistealcuna violazione dei principi di affidamento, buona fede ecorrettezza, posto che la revoca delle pensioni è attomeramente ricognitivo della mancanza della contribuzionenecessaria per conseguire i trattamenti; d) non sussiste alcunvizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, giacché dalpassaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello diBologna n. 671/2013 era derivato il disconoscimento delrapporto di lavoro subordinato che, a sua volta, avevadeterminato la non utilizzabilità della contribuzione versatapresso la Gestione lavoratori dipendenti, da restituire allasocietà; e) non ricorre alcuna violazione dei principi regolatori- 3 -dell’onere della prova, dal momento che la sentenza chNuem ehroa re gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026accertato l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinNaumtoer o hdi ara ccolta generale 22516/2026efficacia di giudicato esterno; f) non è ravvisabile alcunDaat a pubblicazione 30/06/2026violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. perché, quanto meno dalgiugno 2008, epoca dell’accertamento che ha disconosciuto irapporti di lavoro subordinato dei due soci, i ricorrenti dovevanodubitare della possibilità di conseguire la pensione, per cui èirrilevante che l’Inps abbia erogato la prestazione sulla base diquanto versato dalla società; g) non può riconoscersi naturasostanziale di sentenza all’ordinanza con cui il primo Giudiceaveva ammesso la c.t.u. contabile.7. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, articolato in undicimotivi e illustrato da memoria. L’Inps ha resistito mediantecontroricorso.8. All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 132 n. 4)c.p.c., per avere la Corte d’appello adottato una motivazioneincomprensibile e apparente in ordine alla non applicabilitàdell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, al vizio di ultrapetizionenel quale era incorsa la sentenza di primo grado,all’affermazione secondo cui la sentenza della Corte d’appello diBologna n. 671/2013 aveva avallato gli accertamenti ispettivi,alla natura di sentenza non definitiva dell’ordinanza ammissivadella c.t.u., alla nullità della perizia e alla inapplicabilità del- 4 -principio di affidamento legittimo sulla correttezza e regoNluamreirtoà re gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026della propria posizione contributiva. Numero di raccolta generale 22516/20262. Il motivo è infondato. Data pubblicazione 30/06/20262.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamenteconsolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui, in seguito allariformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., adopera del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali (v. ex multis Cass. n.7090 del 2022, sulla scia di Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).2.2. Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna“anomalia motivazionale”, da intendersi nel senso appenadescritto, posto che la Corte di merito: a) quanto alla nonapplicabilità al caso in esame dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del1957, ha affermato che la norma in questione ha naturaeccezionale e presuppone la legittima costituzione di unrapporto assicurativo, circostanza non sussistente nel caso dispecie; b) quanto al denunciato vizio di ultrapetizione, harilevato che il disconoscimento del rapporto di lavoro hadeterminato che non può esservi contribuzione in mancanza divalido rapporto assicurativo; c) quanto alla censura relativa allaportata dell’ordinanza di questa Corte n. 14972/2020, ha- 5 -motivato per relationem mediante l’integrale riproduzioNnumee rod rie gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026una parte del citato provvedimento; d) quanto alla prosNpuemtetroa dti ara ccolta generale 22516/2026natura di sentenza non definitiva dell’ordinanza con cui è statDaat a pubblicazione 30/06/2026ammessa c.t.u. contabile, ha affermato che l’ordinanza inquestione mai avrebbe potuto definire il giudizio, che infatti èproseguito ben oltre; e) quanto alla dedotta nullità della perizia,ha osservato che la questione è irrilevante perché il giudizio nonè volto a definire il quantum della pretesa; f) quanto allaprospettata violazione, da parte dell’Inps, dell’affidamentolegittimo dei pensionati sulla regolarità della loro posizionecontributiva, ha spiegato le ragioni della ritenuta irrilevanza deltermine previsto dall’art. 21nonies della l. n. 241 del 1990.2.3. È evidente, quindi, che la motivazione della sentenzaimpugnata si pone ben al di sopra della soglia minima richiestadall’art. 111 Cost., atteso che non soltanto essa non soltanto èeffettivamente presente, ma non è affatto apparente,esprimendo anzi in modo ampio e senz’altro intellegibile leragioni su cui la decisione si fonda.3. Per ragioni di ordine logico va a questo punto esaminato ilquinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., con il quale si denuncia la violazione degli artt. 12preleggi, 1362 e 2909 c.c., 112, 115, 116 e 324 c.p.c. e dell’art.8 del d.P.R. n. 818 del 1957, per avere la Corte d’appelloritenuto esistente un giudicato esterno, sebbene esso non siaconfigurabile nel caso di obbligazioni contributive, nelle quali ladiversità dei periodi contributivi esclude di per sé l’identità deirapporti giuridici.4. Il motivo è fondato.4.1. Contrariamente a quanto si afferma nella sentenzaimpugnata, il rapporto contributivo non può essere configurato,- 6 -agli effetti del giudicato, come rapporto unitario di duraNtaum e(rvo r.e gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026pag. 17 e ss.). Numero di raccolta generale 22516/2026Al riguardo, si deve richiamare il consolidato indirizzo di questDaat a pubblicazione 30/06/2026Corte (v., tra le più recenti, Cass. n. 30476 del 2025 e Cass. n.23917 del 2025, che richiamano Cass., Sez. Un., n. 10933 del1997, Cass. n. 7981 del 2016 e Cass. n. 30853 del 2021)secondo cui, in tema di obbligazioni contributive, la diversità deiperiodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimentoe di connotazione del rapporto, basta a far configurare qualidiversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudicenon può stabilire, con efficacia di giudicato, che le normesottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel sensoche anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in undeterminato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe diun rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti ipresupposti.4.2. Pertanto, l’accertamento compiuto con riferimento alperiodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008 non potevaproiettare i suoi effetti preclusivi in relazione ad altre annualità,anteriori o successive, in difetto di una verifica circa lasussistenza, per ciascuna distinta annualità o frazione diannualità, dei presupposti fattuali e giuridici della pretesacontributiva azionata. Né la Corte territoriale ha individuato unelemento costitutivo di natura tendenzialmente permanenteidoneo, nei rigorosi limiti ammessi dalla giurisprudenza, aspiegare effetti oltre il periodo già oggetto di accertamento.4.3. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiaritoche l’accertamento concernente una qualità soggettiva dellaparte obbligata, quando integri un elemento costitutivodell’obbligazione a carattere tendenzialmente permanente, puòestendere i propri effetti ai periodi successivi, salva prova- 7 -contraria. Allo stesso tempo, però, ha precisato che tale effNicumaecroia re gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026non opera per i periodi anteriori (Cass. n. 2130 del 2018N) uem ecroh dei r,a ccolta generale 22516/2026comunque, l’estensione postula l’effettiva identità dell’elementDoat a pubblicazione 30/06/2026permanente accertato e la sua perdurante invariabilità in fatto(Cass. n. 27009 del 2018). Resta, dunque, estranea al presentegiudizio l’ipotesi in cui il precedente accertamento concerna unpunto fondamentale comune, davvero stabile e non variabile daperiodo a periodo.4.4. Nel caso in esame, invece, la Corte d’appello ha ritenutoaccertata con valore di giudicato la questione relativaall’insussistenza della subordinazione dall’ottobre 1994 in poi,valorizzando l’accertamento contenuto nel giudizio definito conordinanza n. 14972/2020, relativo al solo periodo 2003-2008,senza chiarire quali fatti permanenti sarebbero stati accertati e,soprattutto, senza verificare la necessaria identità oggettiva trail petitum e la causa petendi dei due giudizi.4.5. La conclusione non è infirmata dagli arresti che, in lineacon i principi elaborati in materia tributaria, ammettono che glieffetti del giudicato possano proiettarsi anche su segmentitemporali successivi in presenza di qualificazioni giuridiche oaltri elementi preliminari di carattere tendenzialmentepermanente. Anche tali decisioni, difatti, escludono qualsivogliaestensione automatica e richiedono comunque che chi invoca ilgiudicato dimostri la persistente identità della fattispecie, senzavariazioni rilevanti nel periodo successivo (cfr. Cass. n. 37561del 2021).Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto buongoverno dei principi regolatori della materia, attribuendo alprecedente giudicato un’efficacia espansiva non consentita neitermini in cui è stata affermata.- 8 -5. Possono essere esaminati congiuntamente il seconNduom,e ro irle gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026terzo, il sesto, il settimo, il nono, il decimo e l’undiNcuemseriom di ora ccolta generale 22516/2026motivo. Data pubblicazione 30/06/20265.1. Con il secondo motivo è dedotta, a norma dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n.818 del 1957, per avere la Corte d’appello erroneamenteescluso l’applicabilità al caso di specie della citata disposizionestante la ritenuta mancanza di un rapporto assicurativolegittimamente costituito, senza considerare che la norma operaanche quando il rapporto assicurativo non è collegatoall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e checomunque, decorso un quinquennio dal versamento, ilconsolidamento dei contributi indebiti determina un intangibileincremento della posizione previdenziale dell’assicurato.5.2. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1180 e 1181 c.c.,per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la possibilitàche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. potesse adempiere l’obbligocontributivo di Trabucchi e Pavani senza considerare che lavolontà della società di adempiere era stata manifestata tramitePEC del 18 dicembre 2020 (poi confermata in altrecomunicazioni), con la quale essa aveva manifestato la propriavolontà che l’Inps destinasse il proprio credito al pagamento deldebito dei ricorrenti.5.3. Con il sesto motivo è dedotta, a norma dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte d’appelloomesso di prendere in considerazione gli elementi probatoriofferti dai ricorrenti al fine di provare l’esistenza di un rapportodi lavoro subordinato ovvero, nel caso in cui li avesse ritenuti- 9 -Numero registro generale 22193/2025insufficienti, ad utilizzare i poteri istruttori ufficiosi per ricercareN umero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 22516/2026la verità materiale. Data pubblicazione 30/06/20265.4. Con il settimo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 2700, 2727e 2697 c.c., nonché 112 c.p.c., per avere le Corte d’appelloerroneamente attribuito rilevanza all’accertamento ispettivo del2008, con il quale, in realtà, gli ispettori avevano solamenteritenuto incompatibile la posizione di lavoratore dipendente eamministratore della società, peraltro retrodatandol’accertamento al 25 ottobre 1994, data in cui le due figure diamministratore e lavoratore dipendente si erano cumulate.5.5. Mediante il nono motivo viene dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1175 e1375 c.c. e del principio dell’affidamento legittimo nellacorrettezza della propria posizione contributiva, per avere lasentenza impugnata ha negato ogni rilevanza, ancheprobatoria, al fatto che l’Inps aveva corrisposto la pensione alricorrente sul presupposto che tale erogazione era avvenutaallorché la situazione contributiva dell’odierno appellante eraancora controversa, essendo pendente il giudizio diaccertamento negativo concernente l’accertamento del 2008.5.6. Con il decimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 1218 e 2043c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto totalmente destituitadi fondamento la domanda subordinata avente ad oggetto lacondanna dell’Inps al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.5.7. Con l’undicesimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., si allega la violazione degli artt. 112,115, 183, 194, 195 e 132 n. 4) c.p.c., per avere la Corted’appello omesso ogni motivazione in ordine alla eccepita nullitàdella c.t.u.- 10 -6. Tutti gli indicati motivi sono assorbiti. Numero registro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026L’accoglimento del quinto motivo comporta la cassazionNeum deroe dlli ara ccolta generale 22516/2026sentenza impugnata in relazione ai presupposti fondanti delDlaat a pubblicazione 30/06/2026pretesa contributiva azionata, sotto il profilo dell’erroneaestensione del giudicato esterno a periodi ulteriori rispetto aquelli oggetto del precedente contenzioso e dell’alterazione delcorretto riparto dell’onere della prova.Una volta esclusa l’efficacia espansiva automatica delprecedente giudicato e demandato al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, per i singoli periodi, dei fatti costitutividell’obbligazione contributiva, restano necessariamentetravolte, perché dipendenti o subordinate rispetto a taleindispensabile accertamento, le questioni concernentil’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, la rilevanzadei versamenti contributivi eseguiti dalla società quale soggettoterzo rispetto ai ricorrenti, l’omesso esame degli elementi diprova offerti dai ricorrenti al fine di dimostrare l’effettivaesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prospettataininfluenza degli accertamenti eseguiti in sede ispettiva nel2008, il rilievo ascrivibile – anche sul piano probatorio –all’affidamento riposto dai ricorrenti nel comportamentodell’Inps e gli eventuali vizi da cui è affetta la c.t.u.7. Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), denuncia la violazione dell’art. 1, commi 239 e240, della l. n. 228 del 2012, per avere la Corte d’appello,richiamando la risposta dell’Inps alla richiesta della società diversamento dei contributi in favore di Trabucchi e Pavani,negato il diritto dei ricorrenti al cumulo contributivo tra Gestionelavoratori commercianti e Gestione lavoratori dipendenti.8. Il motivo è inammissibile, non risultando che i ricorrentiabbiano mai domandato che fosse riconosciuto il loro diritto al- 11 -cumulo dei contributi tra diverse gestioni previsto dall’aNrutm.e r1o r,e gistro generale 22193/2025Numero sezionale 2394/2026comma 239, della l. n. 228 del 2012. Numero di raccolta generale 22516/20269. Con l’ottavo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primDoat a pubblicazione 30/06/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., per averela Corte d’appello ingiustamente negato che l’ordinanzaistruttoria con cui era stata ammessa la consulenza tecnicad’ufficio avesse natura di sentenza non definitiva.10. Il motivo è infondato.10.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per stabilirese un provvedimento costituisce sentenza o ordinanzaendoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua formaesteriore o all’intestazione adottata, bensì al suo contenuto e,conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato aprodurre, sicché hanno natura di sentenze – come tali, soggetteagli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza,di passare in giudicato – i provvedimenti che, ai sensi dell’art.279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sullagiurisdizione, sulla competenza, ovvero su questionipregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quandonon definiscono il giudizio (indirizzo costante: v. Cass. n. 18603del 2025, Cass. n. 3945 del 2018, Cass. n. 27127 del 2014).10.2. Nella specie, l’ordinanza emessa dal Tribunale di Parma(il cui testo, in ossequio al principio di autosufficienza, è statointegralmente riprodotto a pagg. 74 e s. del ricorso) non haaffatto contenuto decisorio, come si desume chiaramente: a)dal dispositivo, con il quale il Giudice di primo grado si è limitatoad ammette una consulenza tecnica d’ufficio demandando alc.t.u. di accertare se la contribuzione versata per i ricorrenti,previa imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei contributiprevidenziali ed assistenziali con riguardo al periodo dal 26giugno 2003 al 26 giugno 2008, fosse nel suo complesso- 12 -Numero registro generale 22193/2025sufficiente ad offrire la copertura contributiva utile ai fini deNl umero sezionale 2394/2026Numero di raccolta generale 22516/2026raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, nonché Daat a pubblicazione 30/06/2026quantificare eventualmente l’ammontare del trattamentopensionistico; b) dalla motivazione, in cui si dà atto dellanecessità di accertare, successivamente alla sentenza di questaCorte n. 14972/2020, se è maturato il diritto dei ricorrenti altrattamento pensionistico.11. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, dev’essereaccolto il quinto motivo di ricorso, mentre devono essererigettati il primo e l’ottavo motivo; va dichiarato inammissibileil quarto motivo, mentre restano assorbiti tutti gli altri. Lasentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dellacontroversia attenendosi ai principi di diritto dinanzi enunciati.Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandato ilcompito di regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso; dichiarainammissibile il quarto motivo; rigetta il primo e l’ottavo motivo;dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 13 -
Sentenza Cassazione n. 22516/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris