CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena euro 100,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. quanto alla detenzione di 22 cartucce; Rilevato che con il ricorso, anche come ulteriormente argomentato con la memoria pervenuta il 25/9/203, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento al travisamento del fatto e della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, con il riferimento alle sole cartucce eccedenti quelle effettivamente e legittimamente detenute, ha dato adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e ciò, considerato che la stessa difesa non ha mai dato atto di quante fossero le cartucce che il figlio del ricorrente aveva denunciato di detenere, anche quanto alla riferibilità dell'illegittima detenzione al ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos