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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 25767/2026

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appresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l’Aquila n. 278/24, depositatail 27/02/2024;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazioneai controricorrenti (avvenuta il 15/09/2026), non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico dei rinuncianti, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia; P.Q.MNumero registro generale 11871/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 25767/2026Data pubblicazione 24/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €4.305, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l’Aquila n. 278/24, depositatail 27/02/2024;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazioneai controricorrenti (avvenuta il 15/09/2026), non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico dei rinuncianti, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia; P.Q.MNumero registro generale 11871/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 25767/2026Data pubblicazione 24/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €4.305, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris