CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 27999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024Data pubblicazione 30/10/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * PresidenteUd [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Relatore* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 10658/2024 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * * per procuraspeciale allegata al ricorso ricorrentecontro* * * nella qualità di tutore dei minori* * * * * * *E * * * rappresentata e difesadall avvocato * * * perprocura speciale allegata al controricorso controricorrentenonché contro* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024Data pubblicazione 30/10/2024PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTEAPPELLO di [OSCURATO:PERSONA] * * DE ** * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di CATANIA n523/2024 depositata il 25/03/2024udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024dal Consigliere * *1 Con sentenza n 110/2022 depositata il 10 10 2022 aconclusione del procedimento instaurato nel 2018 su richiesta delP M M il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava lo stato diadottabilità dei minori * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02 2015 * * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 2016 e * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 2020 figli di * * * e di * De* Il Tribunale nella fase iniziale del procedimento inconsiderazione del grave degrado in cui vivevano i minori edell incapacità dei genitori di occuparsi del loro accudimento poichéla madre era affetta da epilessia e ritardo mentale medio e il padreera in situazione di grave disagio in quanto privo di lavoro alloggioe riferimenti familiari disponeva il collocamento della madre e deiminori * * * e * * * *presso la * “Casa * * di Catania con divieto diallontanamento e consegna dei minori senza autorizzazionenonché confermava il predetto collocamento nel gennaio 2019all esito di un indagine personologica sul padre autorizzandosuccessivamente con decreto del 03 06 2019 i rientri nel finesettimana e festivi dei minori e della madre presso l abitazione di2 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024* * nonno della madre dei minori nel frattempo resosiData pubblicazione 30/10/2024disponibile e presso cui si era trasferito anche il padre Condecreto del 20 01 2020 il Tribunale per i minorenni su ricorso delP M estendeva la procedura anche nei confronti della minore* nata pochi giorni prima In considerazione dell accertatacompromissione psichica della madre e di alcuni episodi dimaltrattamenti perpetrati da quest ultima nei confronti dei minoriche avevano assistito anche ad episodi di condotte violente tra igenitori la cui relazione si era deteriorata dopo la nascita dellaterza figlia il Tribunale in data 07 02 2020 disponeval allontanamento dei minori dalla struttura educativa e ilcollocamento presso famiglie disponibili ad accoglierli a scoposolidaristico ovvero presso idonea casa famiglia con segretazionedel luogo di collocamento e divieto di visite e consegna dei bambiniai genitori e ai parenti Con decreto del 24 07 2020 il Tribunale inragione della ritenuta scarsa affidabilità della coppia genitorialenonché della incapacità di adeguata progettualità del padre edell assenza di rapporti validi e continuativi con gli altri parenticonfermava quanto disposto col provvedimento del 07 02 2020 Aseguito dell intervento in giudizio dei nonni materni essendo nellemore intervenuto il decesso del bisnonno materno il Tribunaleacquisiva le relazioni dei servizi sociali della * e del* di * dell * di Catania e con decreto del07 12 2020 confermava il collocamento segretato dei minori condivieto di consegna ai genitori e parenti richiedeva al * *approfondita inchiesta sociale riguardo ai nonni materni e al nuovonucleo familiare nel frattempo formatosi e composto da ** * e dalla di lui nuova compagna * *disponeva C T U al fine di valutare le capacità genitoriali dellasuddetta coppia e dei nonni materni Il Tribunale all esito deldeposito dell elaborato procedeva all audizione delle famiglieaffidatarie dei minori del tutore e dei responsabili dei Servizi *3 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024nonché all ascolto del padre dei minori e della sua compagna ConData pubblicazione 30/10/2024successivo decreto del 18 10 2021 il Tribunale non ritenendol elaborato peritale soddisfacente richiedeva una integrazione dellostesso con riferimento alla “situazione personologica sanitaria esociale in cui si trovano attualmente i minori” In data 17 02 2022veniva depositata l integrazione dell elaborato peritale e il Tribunaleassumeva la causa in decisione dichiarando lo stato di adottabilitàdei minori rimarcando specificamente per quanto ora di interesseche il padre e la sua compagna avevano scarsa consapevolezzadella complessità della situazione dei bambini i quali avevanobisogni specifici e richiedevano un accudimento molto impegnativoe complesso in particolare il primo figlio presentava disabilitàintellettiva di grado medio disturbo ipercinetico della condottaepilessia generalizzata e necessita di costanti e complesse curespecialistiche il secondo figlio aveva gravi problemicomportamentali in particolare di aggressività e presentava undisturbo evolutivo misto la terza figlia aveva un lieve ritardo nellinguaggio ed era necessario indagare su eventuale sussistenza diepilessia2 La Corte d appello di Catania con sentenza n 523/2024depositata il 25/03/2024 ha rigettato l appello proposto avverso lacitata sentenza del Tribunale per i minorenni da * ** La Corte di merito disattesa l istanza di rinnovo dellaC T U ed espletato l incombente dell audizione segretata delresponsabile della * ove si trovava il figlio maggiore edell affidataria ove si trovavano collocati gli altri due figli harilevato che in base alle risultanze acquisite nel corsodell istruttoria espletata e a quelle della C T U espletata in primogrado risultava provato lo stato di abbandono in cui versavano iminori a fronte dell accertata e irreversibile incapacità del padre disvolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale e considerata lamancanza di una valida rete familiare in grado di supportarlo nello4 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024svolgimento dei doveri connessi all esercizio della responsabilitàNumero di raccolta generale 27999/2024genitoriale Data pubblicazione 30/10/20243 Avverso la suddetta sentenza * * * proponericorso per cassazione affidato a quattro motivi nei confronti di* De * dell Avv * * * tutricedei minori della Procura Generale c/o la Corte di Appello diCatania e di * * e * De * nonnimaterni dei minori Si è costituita con controricorso l Avv ** * nella qualità di tutrice dei minori mentre lealtre parti sono rimaste intimate4 Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioIl ricorrente ha depositato memoria illustrativaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la nullità dellasentenza per violazione dell art 132 comma 2 n 4 e 118 dispd appello motivato in maniera apparente circa il primo motivo diimpugnazione riguardante la mancata predisposizione di qualsiasiprogetto di intervento volto a sostenere il padre nelle funzionigenitoriali ii con il secondo motivo la violazione e/o falsaapplicazione degli artt 1 8 15 comma 1 lettere b e c dellaLegge 184/1983 della * di * resa esecutivacon L n 357 del 1974 nonché degli artt 29 e 30 dellaCostituzione in relazione all art 360 n 3 c p c per non avere laCorte d appello valutato all attualità ed in concreto lo stato diabbandono iii con il terzo motivo la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell art 112 132 n 4 c p c conriferimento all art 360 n 4 per non avere la Corte di meritomotivato in merito alla mancata rinnovazione della C T U volta adaccertare le competenze genitoriali attuali del ricorrente ecomunque al fine di accertare la reale situazione personologicasociale sanitaria dei minori iv con il quarto motivo la violazione5 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 comma 2 Cost inNumero di raccolta generale 27999/2024relazione all art 360 n 3 c p c per non avere la Corte dDai tam puebbrliictaozio ne 30/10/2024garantito il diritto di difesa e di contraddittorio della partericorrente in occasione della audizione segretata del responsabiledella comunità e dell affidataria dei minori2 I motivi primo secondo e terzo da esaminarsi congiuntamenteper la loro stretta connessione sono fondati nei limiti che si vannoad illustrare2 1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte condivisodal Collegio in tema di adozione del minore il giudice nellavalutazione della situazione di abbandono quale presupposto per ladichiarazione dello stato di adottabilità deve fondare il suoconvincimento effettuando un riscontro attuale e concreto basatosu indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente enon passata tenendo conto della positiva volontà di recupero delrapporto genitoriale da parte dei genitori tra le tante da ultimoCass 4002/2023 La dichiarazione di adottabilità del minorecostituisce una extrema ratio che si fonda sull accertamentodell irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale dacompiersi tenendo conto che il legislatore all art 1 l n 184 del1983 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nelnucleo familiare anche allargato di origine quale tessuto connettivodella sua identità La natura non assoluta ma bilanciabile di talediritto impone un esame approfondito completo e attuale dellecondizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto gradodisponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità direcupero e cambiamento ove sostenute da interventi di supportoadeguati anche al contesto socioculturale di riferimento Cass24717/2021 Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità diun figlio minore è consentito solo in presenza di fatti graviindicativi in modo certo dello stato di abbandono morale emateriale che devono essere specificamente dimostrati in6 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024concreto senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari diNumero di raccolta generale 27999/2024incapacità genitoriale seppure espressi da esperti della * ptuebbrliicaz io ne 30/10/2024non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un realepregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto Cass 7391/2016 Infine è stato ribadito e precisato da questaCorte che in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità ildiritto del minore di crescere nell ambito della propria famigliad origine considerata l ambiente più idoneo al suo armonicosviluppo psicofisico è tutelato dall art 1 l n 184 del 1983 Neconsegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare unintervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà odisagio familiare e solo quando a seguito del fallimento deltentativo risulti impossibile prevedere il recupero delle capacitàgenitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore dicrescere in uno stabile contesto familiare è legittima ladichiarazione dello stato di adottabilità tra le tante Cass3059/2022 Cass 20948/20222 2 La Corte di merito non si è attenuta ai suesposti principi conriferimento alla valutazione dell idoneità del padre all attualità e inbase ad elementi di riscontro concreti motivi secondo e terzoposto che peraltro e soprattutto detta valutazione deve effettuarsisolo all esito di un preventivo tentativo di apprestamento di misuredi sostegno e recupero della genitorialità adeguate ai bisogniparticolari dei minori motivo primoVa infatti ribadito che compete al giudice di merito accertareall attualità la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi epregiudizievoli per i minori indicativi di una incapacità genitorialein concreto non recuperabile stante l infruttuosa adozione di tuttele misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza diparenti in grado di prendersi cura dei minori * l adottabilitàpuò essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono siadeterminato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non7 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024transitoria che renda il genitore ancorché ispirato da sentimenti diData pubblicazione 30/10/2024amore sincero e profondo inidoneo ad assumere ed a conservarepiena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figlinonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore losviluppo fisico psichico e affettivo sempre che il disturbo o le“carenze personologiche” del genitore come nella specieriscontrate dai giudici di merito siano tali da coinvolgere il minoreproducendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibriopsichico e che non siano in alcun modo emendabili con adeguatemisure di sostegno2 3 La Corte d appello come denunciato in ricorso ha valorizzatoessenzialmente circostanze riferibili al periodo anteriore alprovvedimento del Tribunale del 7 2 2020 con cui si disponeva ilcollocamento dei minori presso famiglie o idonee struttureeducative con segretazione del luogo di collocamento el interruzione di ogni rapporto tra genitori e figli senza invero cherisulti specificata nella sentenza impugnata la ragione delsuddetto totale e ormai risalente divieto di incontri tra il padre e ibambini Le circostanze richiamate dalla Corte di merito i minorierano stati “non solo sottoposti a violenza assistita ma ancheabbandonati per lungo tempo assieme ad una madre del tuttoinadeguata” il tentativo di ricomposizione familiare tramite l aiutodel bisnonno era fallito l odierno ricorrente aveva tenuto unacondotta irresponsabile poiché dopo aver sposato la De *nonostante la grave situazione psichica in cui versava e dopo averconcepito con lei la terza figlia abbandonava la famiglia e siallontanava dalla casa del bisnonno disinteressandosi per mesi deifigli pag 6 sentenza non sono state indicate nella lorocollocazione temporale ma non possono che riferirsi al periodoanteriore al febbraio 2020 data del provvedimento del Tribunale dicui si è detto8 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024* la valutazione negativa è stata basata su comportamentiData pubblicazione 30/10/2024concreti risalenti nel tempo che la Corte d appello assume “mairivisitati” senza puntualmente e compiutamente precisare leragioni di fatto a sostegno di detto ultimo assunto salvo evocaregenericamente “limiti cognitivi e intellettivi” del padre nelcontempo dando atto del suo “cambiamento di vita” e anche delfatto che non si trova più in una situazione di indigenza poichélavora A ciò si aggiunga che come pure denunciato dal ricorrente pag 11 ricorso la Corte di merito non ha dato conto di quantoriferito da * * * nella qualità di assistentesociale della * famiglia “Casa * * circa ilcomportamento tenuto dall odierno ricorrente quando i figli eranoospitati presso la struttura e anche nel periodo in cui erano statevietate le sue visite2 4 Anche le relazioni dei servizi sociali richiamate nella sentenzaimpugnata sono risalenti nel tempo 2020 2021 come espone ilricorrente con sufficiente specificità e come espone anche lacontroricorrente mentre la decisione ora impugnata è del marzo2024 il ricorrente precisa altresì che solo l ultima relazione deiservizi sociali è del 29 aprile 2022 e concerneva la visitadomiciliare senza preavviso effettuata presso la nuova abitazionedel ricorrente poiché egli nel frattempo aveva svolto attività divenditore ambulante e aveva iniziato a convivere con la nuovacompagna Il ricorrente espone parimenti con sufficientespecificità che da detta relazione non considerata dalla Corteterritoriale emergeva il suo trasferimento in un nuovo ampioappartamento pulito adeguatamente con spazi adeguati adaccogliere i tre figli ubicato nel centro urbano di * CTper il quale corrispondeva la somma di 450 00 euro a titolo dicanone di locazione e nelle stanze destinate all accoglienza deiminori erano presenti molti giocattoli disposti in maniera ordinata9 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/20242 5 In questo quadro va rimarcato che l unico incombenteData pubblicazione 30/10/2024istruttorio espletato nel giudizio d appello è stata l audizionesegretata del responsabile della * ove si trovava il figliomaggiore e dell affidataria ove si trovavano collocati gli altri duefigli mentre nessuna indagine all attualità è stata svoltasull eventuale evoluzione delle ritenute “gravi carenzepersonologiche del padre” per i suoi “limiti cognitivi e intellettivi”accertati con la C T U espletata in primo grado e invero purequesta non recentissima contrariamente a quanto si legge nellasentenza impugnata pag 11 l integrazione peritale è del 17 22022 ossia di due anni anteriori alla pubblicazione della sentenzaimpugnata2 6 Anche con riferimento alle doglianze che si incentranosull elaborato peritale terzo motivo occorre rilevare che comedato atto anche nella sentenza impugnata pag 8 il collegio deiconsulenti nel maggio 2021 riteneva che le capacità genitoriali del* fossero appena sufficienti ma in ogni caso idonee aconsentire il collocamento prevalente dei minori presso di lui e lasua compagna come espone ancora una volta con sufficientespecificità il ricorrente riportando stralci della C T U * conl integrazione peritale del febbraio 2022 quel giudizio peritaleveniva “superato” e il padre veniva ritenuto non adeguato inconsiderazione della particolare delicatezza e complessità deibisogni dei figli a causa delle patologie che presentano i primi duebambini in dettaglio descritte dalla Corte di merito che a taleriguardo richiama la motivazione della sentenza del Tribunale deiminorenniOrbene il percorso argomentativo della Corte territoriale non lasciacompiutamente comprendere come “capacità genitoriali appenasufficienti” del padre e pure della sua compagna dichiaratasiquest ultima disponibile ad occuparsi dei minori si possano esseredi seguito trasformate in totale inadeguatezza così come sono10 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024rimasti criptici sia il riferimento ai “limiti intellettivi e cognitivi” delData pubblicazione 30/10/2024padre sia quello a “fattori carenziali personologici e propri e socioeconomici“ pag 9 sentenza della coppia * * Ilricorrente inoltre deduce che nell integrazione peritale non eradato rinvenire alcun riferimento a valutazioni giustificative dellarecisione totale dei rapporti padre – figli In effetti la motivazionedella Corte di merito sul punto si risolve in un affermazionegenerica priva di riferimenti precisi alle risultanze di causa operitali pag 15 e 16 della sentenza “non recidere il legame cheunisce i minori al padre vorrebbe dire esporre in modoingiustificato i bambini a pericolosi esperimenti cheragionevolmente aggraverebbero il loro già difficilissimo percorso dicrescita in contrasto manifesto con il best interest del minorestesso che verrebbe esposto a pericolose sperimentazioni”L irreversibilità dell incapacità genitoriale del padre è stata altresì eancora una volta ricondotta ai suoi “limiti intellettivi e cognitivi” pag 11 sentenza e la Corte d appello ha aggiunto che “la condottatenuta in concreto dall appellante non può essere giustificata dauna situazione di inedia” pag 16 senza che sia dato comprenderea quale specifica condotta ci si voglia riferire2 7 Da ultimo altrettanto dirimente è il rilievo che non si rinvienenella sentenza impugnata l indicazione della tempistica e dellatipologia degli interventi di sostegno che si affermano forniti primomotivo ed invero anche la ricostruzione delle vicende di causa edei provvedimenti assunti in primo grado difetta di una sia pursommaria cronologia salvo che per l anno di inizio delprocedimento 2018 i dati temporali citati nella parte narrativadella presente ordinanza sono stati tratti dall esposizione del ricorsoe del controricorso benché anche della tempistica debba ritenersiquantomeno l utilità ai fini del decidere ossia ai fini dellaponderazione dell evolversi dei comportamenti del padre11 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024* si rinviene nella sentenza impugnata un preciso eData pubblicazione 30/10/2024compiuto richiamo a risultanze di causa da cui sia emerso ilreiterato rifiuto del padre a ricevere aiuto e assistenza nel percorsogenitoriale nonostante la Corte d appello più volte abbia rimarcatoperò del tutto genericamente pagg 6 7 10 e 11 la reiterazionedi detti interventi nel tempo e il sistematico rifiuto di essi da partedell odierno ricorrenteLa Corte di merito ha evidenziato che i bisogni reali dei figli sono diparticolare delicatezza e complessità cfr pag 9 e 10 dellasentenza a causa delle patologie che sicuramente presentano iprimi due bambini mentre vi è un dubbio diagnostico da indagaresull epilessia anche della terza figlia e ha sottolineato chel inidoneità del padre e della sua compagna era stata valutataproprio in relazione ai suddetti peculiari bisogni tali da necessitaredi un accudimento particolarmente impegnativo e di complesseadeguate e specialistiche cureOrbene la condizione di criticità del padre anche in relazione adetti specifici e delicati profili avrebbe dovuto valutarsi secondo iprincipi di cui si è detto solo all esito dell infruttuoso esperimentodi interventi di supporto “rafforzati” ossia adeguati alle peculiaritàdel caso proprio in considerazione della situazione complessa eimpegnativa in cui versano i minori Non risulta invece dallasentenza impugnata che siano stati previamente tentati i doverosiinterventi di supporto “rafforzati” nel senso precisatoIn altre parole l irreversibilità del recupero della totale idoneitàgenitoriale e l eventuale necessità di recisione di ogni rapporto trapadre e figli potranno essere accertate in base a dati concretisolo dopo che il giudice di merito avrà prioritariamente verificatol utile praticabilità di un intervento di sostegno diretto a rimuoverele particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare che nellaspecie hanno connotazioni assai delicate non solo a causa deibisogni dei minori sopra descritti ma anche a causa del lungo12 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024protrarsi della disposta interruzione di ogni rapporto tra l odiernoNumero di raccolta generale 27999/2024ricorrente e i figli A tale ultimo riguardo il ricorrente rimDaatrac paub bclihcaezio ne 30/10/2024l esame della sua persona che aveva condotto alla conclusionedella prima relazione peritale risaliva alla data del 18 01 2021ossia oltre tre anni prima della decisione della Corte di appello e ineffetti non si rinviene nella sentenza impugnata una specificaesplicitazione delle ragioni che nel febbraio 2020 avevanogiustificato il divieto di incontro dei minori con il ricorrente néviene spiegata compiutamente quale fosse stata anchesuccessivamente l esigenza a tutela dei minori di mantenere sinedie quel divieto sì da affievolire grandemente ogni legame affettivocon il padreOccorre infine ribadire che solo ove risulti impossibilequand anche in base ad un criterio di grande probabilità prevedereil recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con lanecessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare èlegittimo e corretto l accertamento dello stato di abbandono Cass6137/20152 8 Alla stregua del suesposto contesto il giudice di merito potràse del caso altresì accertare se l interesse del minore a non vedererecisi i legami con il genitore naturale debba prevalere o menorispetto al quadro deficitario delle sue capacità genitorialipotendosi prevedere almeno in via temporanea un regime diaffidamento extrafamiliare potenzialmente sostituibile daun adozione ex art 44 della l n 184 del 1983 cosìCass 28371/2022 cfr anche Cass 10278/2024 e Cass11138/2024 in tema di recisione dei legami familiari in ipotesi diadozione legittimante3 In conclusione i motivi primo secondo e terzo sono accolti neilimiti suesposti restando assorbito il quarto motivo La sentenzaimpugnata va pertanto cassata nei limiti dei motivi accolti e lacausa va rinviata alla Corte d appello di Catania in diversa13 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024composizione per nuovo esame alla luce dei suesposti principi eData pubblicazione 30/10/2024anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizioVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024Data pubblicazione 30/10/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * PresidenteUd [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Relatore* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 10658/2024 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * * per procuraspeciale allegata al ricorso ricorrentecontro* * * nella qualità di tutore dei minori* * * * * * *E * * * rappresentata e difesadall avvocato * * * perprocura speciale allegata al controricorso controricorrentenonché contro* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024Data pubblicazione 30/10/2024PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTEAPPELLO di [OSCURATO:PERSONA] * * DE ** * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di CATANIA n523/2024 depositata il 25/03/2024udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024dal Consigliere * *1 Con sentenza n 110/2022 depositata il 10 10 2022 aconclusione del procedimento instaurato nel 2018 su richiesta delP M M il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava lo stato diadottabilità dei minori * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02 2015 * * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 2016 e * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 2020 figli di * * * e di * De* Il Tribunale nella fase iniziale del procedimento inconsiderazione del grave degrado in cui vivevano i minori edell incapacità dei genitori di occuparsi del loro accudimento poichéla madre era affetta da epilessia e ritardo mentale medio e il padreera in situazione di grave disagio in quanto privo di lavoro alloggioe riferimenti familiari disponeva il collocamento della madre e deiminori * * * e * * * *presso la * “Casa * * di Catania con divieto diallontanamento e consegna dei minori senza autorizzazionenonché confermava il predetto collocamento nel gennaio 2019all esito di un indagine personologica sul padre autorizzandosuccessivamente con decreto del 03 06 2019 i rientri nel finesettimana e festivi dei minori e della madre presso l abitazione di2 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024* * nonno della madre dei minori nel frattempo resosiData pubblicazione 30/10/2024disponibile e presso cui si era trasferito anche il padre Condecreto del 20 01 2020 il Tribunale per i minorenni su ricorso delP M estendeva la procedura anche nei confronti della minore* nata pochi giorni prima In considerazione dell accertatacompromissione psichica della madre e di alcuni episodi dimaltrattamenti perpetrati da quest ultima nei confronti dei minoriche avevano assistito anche ad episodi di condotte violente tra igenitori la cui relazione si era deteriorata dopo la nascita dellaterza figlia il Tribunale in data 07 02 2020 disponeval allontanamento dei minori dalla struttura educativa e ilcollocamento presso famiglie disponibili ad accoglierli a scoposolidaristico ovvero presso idonea casa famiglia con segretazionedel luogo di collocamento e divieto di visite e consegna dei bambiniai genitori e ai parenti Con decreto del 24 07 2020 il Tribunale inragione della ritenuta scarsa affidabilità della coppia genitorialenonché della incapacità di adeguata progettualità del padre edell assenza di rapporti validi e continuativi con gli altri parenticonfermava quanto disposto col provvedimento del 07 02 2020 Aseguito dell intervento in giudizio dei nonni materni essendo nellemore intervenuto il decesso del bisnonno materno il Tribunaleacquisiva le relazioni dei servizi sociali della * e del* di * dell * di Catania e con decreto del07 12 2020 confermava il collocamento segretato dei minori condivieto di consegna ai genitori e parenti richiedeva al * *approfondita inchiesta sociale riguardo ai nonni materni e al nuovonucleo familiare nel frattempo formatosi e composto da ** * e dalla di lui nuova compagna * *disponeva C T U al fine di valutare le capacità genitoriali dellasuddetta coppia e dei nonni materni Il Tribunale all esito deldeposito dell elaborato procedeva all audizione delle famiglieaffidatarie dei minori del tutore e dei responsabili dei Servizi *3 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024nonché all ascolto del padre dei minori e della sua compagna ConData pubblicazione 30/10/2024successivo decreto del 18 10 2021 il Tribunale non ritenendol elaborato peritale soddisfacente richiedeva una integrazione dellostesso con riferimento alla “situazione personologica sanitaria esociale in cui si trovano attualmente i minori” In data 17 02 2022veniva depositata l integrazione dell elaborato peritale e il Tribunaleassumeva la causa in decisione dichiarando lo stato di adottabilitàdei minori rimarcando specificamente per quanto ora di interesseche il padre e la sua compagna avevano scarsa consapevolezzadella complessità della situazione dei bambini i quali avevanobisogni specifici e richiedevano un accudimento molto impegnativoe complesso in particolare il primo figlio presentava disabilitàintellettiva di grado medio disturbo ipercinetico della condottaepilessia generalizzata e necessita di costanti e complesse curespecialistiche il secondo figlio aveva gravi problemicomportamentali in particolare di aggressività e presentava undisturbo evolutivo misto la terza figlia aveva un lieve ritardo nellinguaggio ed era necessario indagare su eventuale sussistenza diepilessia2 La Corte d appello di Catania con sentenza n 523/2024depositata il 25/03/2024 ha rigettato l appello proposto avverso lacitata sentenza del Tribunale per i minorenni da * ** La Corte di merito disattesa l istanza di rinnovo dellaC T U ed espletato l incombente dell audizione segretata delresponsabile della * ove si trovava il figlio maggiore edell affidataria ove si trovavano collocati gli altri due figli harilevato che in base alle risultanze acquisite nel corsodell istruttoria espletata e a quelle della C T U espletata in primogrado risultava provato lo stato di abbandono in cui versavano iminori a fronte dell accertata e irreversibile incapacità del padre disvolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale e considerata lamancanza di una valida rete familiare in grado di supportarlo nello4 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024svolgimento dei doveri connessi all esercizio della responsabilitàNumero di raccolta generale 27999/2024genitoriale Data pubblicazione 30/10/20243 Avverso la suddetta sentenza * * * proponericorso per cassazione affidato a quattro motivi nei confronti di* De * dell Avv * * * tutricedei minori della Procura Generale c/o la Corte di Appello diCatania e di * * e * De * nonnimaterni dei minori Si è costituita con controricorso l Avv ** * nella qualità di tutrice dei minori mentre lealtre parti sono rimaste intimate4 Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioIl ricorrente ha depositato memoria illustrativaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la nullità dellasentenza per violazione dell art 132 comma 2 n 4 e 118 dispd appello motivato in maniera apparente circa il primo motivo diimpugnazione riguardante la mancata predisposizione di qualsiasiprogetto di intervento volto a sostenere il padre nelle funzionigenitoriali ii con il secondo motivo la violazione e/o falsaapplicazione degli artt 1 8 15 comma 1 lettere b e c dellaLegge 184/1983 della * di * resa esecutivacon L n 357 del 1974 nonché degli artt 29 e 30 dellaCostituzione in relazione all art 360 n 3 c p c per non avere laCorte d appello valutato all attualità ed in concreto lo stato diabbandono iii con il terzo motivo la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell art 112 132 n 4 c p c conriferimento all art 360 n 4 per non avere la Corte di meritomotivato in merito alla mancata rinnovazione della C T U volta adaccertare le competenze genitoriali attuali del ricorrente ecomunque al fine di accertare la reale situazione personologicasociale sanitaria dei minori iv con il quarto motivo la violazione5 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 comma 2 Cost inNumero di raccolta generale 27999/2024relazione all art 360 n 3 c p c per non avere la Corte dDai tam puebbrliictaozio ne 30/10/2024garantito il diritto di difesa e di contraddittorio della partericorrente in occasione della audizione segretata del responsabiledella comunità e dell affidataria dei minori2 I motivi primo secondo e terzo da esaminarsi congiuntamenteper la loro stretta connessione sono fondati nei limiti che si vannoad illustrare2 1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte condivisodal Collegio in tema di adozione del minore il giudice nellavalutazione della situazione di abbandono quale presupposto per ladichiarazione dello stato di adottabilità deve fondare il suoconvincimento effettuando un riscontro attuale e concreto basatosu indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente enon passata tenendo conto della positiva volontà di recupero delrapporto genitoriale da parte dei genitori tra le tante da ultimoCass 4002/2023 La dichiarazione di adottabilità del minorecostituisce una extrema ratio che si fonda sull accertamentodell irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale dacompiersi tenendo conto che il legislatore all art 1 l n 184 del1983 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nelnucleo familiare anche allargato di origine quale tessuto connettivodella sua identità La natura non assoluta ma bilanciabile di talediritto impone un esame approfondito completo e attuale dellecondizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto gradodisponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità direcupero e cambiamento ove sostenute da interventi di supportoadeguati anche al contesto socioculturale di riferimento Cass24717/2021 Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità diun figlio minore è consentito solo in presenza di fatti graviindicativi in modo certo dello stato di abbandono morale emateriale che devono essere specificamente dimostrati in6 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024concreto senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari diNumero di raccolta generale 27999/2024incapacità genitoriale seppure espressi da esperti della * ptuebbrliicaz io ne 30/10/2024non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un realepregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto Cass 7391/2016 Infine è stato ribadito e precisato da questaCorte che in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità ildiritto del minore di crescere nell ambito della propria famigliad origine considerata l ambiente più idoneo al suo armonicosviluppo psicofisico è tutelato dall art 1 l n 184 del 1983 Neconsegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare unintervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà odisagio familiare e solo quando a seguito del fallimento deltentativo risulti impossibile prevedere il recupero delle capacitàgenitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore dicrescere in uno stabile contesto familiare è legittima ladichiarazione dello stato di adottabilità tra le tante Cass3059/2022 Cass 20948/20222 2 La Corte di merito non si è attenuta ai suesposti principi conriferimento alla valutazione dell idoneità del padre all attualità e inbase ad elementi di riscontro concreti motivi secondo e terzoposto che peraltro e soprattutto detta valutazione deve effettuarsisolo all esito di un preventivo tentativo di apprestamento di misuredi sostegno e recupero della genitorialità adeguate ai bisogniparticolari dei minori motivo primoVa infatti ribadito che compete al giudice di merito accertareall attualità la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi epregiudizievoli per i minori indicativi di una incapacità genitorialein concreto non recuperabile stante l infruttuosa adozione di tuttele misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza diparenti in grado di prendersi cura dei minori * l adottabilitàpuò essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono siadeterminato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non7 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024transitoria che renda il genitore ancorché ispirato da sentimenti diData pubblicazione 30/10/2024amore sincero e profondo inidoneo ad assumere ed a conservarepiena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figlinonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore losviluppo fisico psichico e affettivo sempre che il disturbo o le“carenze personologiche” del genitore come nella specieriscontrate dai giudici di merito siano tali da coinvolgere il minoreproducendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibriopsichico e che non siano in alcun modo emendabili con adeguatemisure di sostegno2 3 La Corte d appello come denunciato in ricorso ha valorizzatoessenzialmente circostanze riferibili al periodo anteriore alprovvedimento del Tribunale del 7 2 2020 con cui si disponeva ilcollocamento dei minori presso famiglie o idonee struttureeducative con segretazione del luogo di collocamento el interruzione di ogni rapporto tra genitori e figli senza invero cherisulti specificata nella sentenza impugnata la ragione delsuddetto totale e ormai risalente divieto di incontri tra il padre e ibambini Le circostanze richiamate dalla Corte di merito i minorierano stati “non solo sottoposti a violenza assistita ma ancheabbandonati per lungo tempo assieme ad una madre del tuttoinadeguata” il tentativo di ricomposizione familiare tramite l aiutodel bisnonno era fallito l odierno ricorrente aveva tenuto unacondotta irresponsabile poiché dopo aver sposato la De *nonostante la grave situazione psichica in cui versava e dopo averconcepito con lei la terza figlia abbandonava la famiglia e siallontanava dalla casa del bisnonno disinteressandosi per mesi deifigli pag 6 sentenza non sono state indicate nella lorocollocazione temporale ma non possono che riferirsi al periodoanteriore al febbraio 2020 data del provvedimento del Tribunale dicui si è detto8 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024* la valutazione negativa è stata basata su comportamentiData pubblicazione 30/10/2024concreti risalenti nel tempo che la Corte d appello assume “mairivisitati” senza puntualmente e compiutamente precisare leragioni di fatto a sostegno di detto ultimo assunto salvo evocaregenericamente “limiti cognitivi e intellettivi” del padre nelcontempo dando atto del suo “cambiamento di vita” e anche delfatto che non si trova più in una situazione di indigenza poichélavora A ciò si aggiunga che come pure denunciato dal ricorrente pag 11 ricorso la Corte di merito non ha dato conto di quantoriferito da * * * nella qualità di assistentesociale della * famiglia “Casa * * circa ilcomportamento tenuto dall odierno ricorrente quando i figli eranoospitati presso la struttura e anche nel periodo in cui erano statevietate le sue visite2 4 Anche le relazioni dei servizi sociali richiamate nella sentenzaimpugnata sono risalenti nel tempo 2020 2021 come espone ilricorrente con sufficiente specificità e come espone anche lacontroricorrente mentre la decisione ora impugnata è del marzo2024 il ricorrente precisa altresì che solo l ultima relazione deiservizi sociali è del 29 aprile 2022 e concerneva la visitadomiciliare senza preavviso effettuata presso la nuova abitazionedel ricorrente poiché egli nel frattempo aveva svolto attività divenditore ambulante e aveva iniziato a convivere con la nuovacompagna Il ricorrente espone parimenti con sufficientespecificità che da detta relazione non considerata dalla Corteterritoriale emergeva il suo trasferimento in un nuovo ampioappartamento pulito adeguatamente con spazi adeguati adaccogliere i tre figli ubicato nel centro urbano di * CTper il quale corrispondeva la somma di 450 00 euro a titolo dicanone di locazione e nelle stanze destinate all accoglienza deiminori erano presenti molti giocattoli disposti in maniera ordinata9 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/20242 5 In questo quadro va rimarcato che l unico incombenteData pubblicazione 30/10/2024istruttorio espletato nel giudizio d appello è stata l audizionesegretata del responsabile della * ove si trovava il figliomaggiore e dell affidataria ove si trovavano collocati gli altri duefigli mentre nessuna indagine all attualità è stata svoltasull eventuale evoluzione delle ritenute “gravi carenzepersonologiche del padre” per i suoi “limiti cognitivi e intellettivi”accertati con la C T U espletata in primo grado e invero purequesta non recentissima contrariamente a quanto si legge nellasentenza impugnata pag 11 l integrazione peritale è del 17 22022 ossia di due anni anteriori alla pubblicazione della sentenzaimpugnata2 6 Anche con riferimento alle doglianze che si incentranosull elaborato peritale terzo motivo occorre rilevare che comedato atto anche nella sentenza impugnata pag 8 il collegio deiconsulenti nel maggio 2021 riteneva che le capacità genitoriali del* fossero appena sufficienti ma in ogni caso idonee aconsentire il collocamento prevalente dei minori presso di lui e lasua compagna come espone ancora una volta con sufficientespecificità il ricorrente riportando stralci della C T U * conl integrazione peritale del febbraio 2022 quel giudizio peritaleveniva “superato” e il padre veniva ritenuto non adeguato inconsiderazione della particolare delicatezza e complessità deibisogni dei figli a causa delle patologie che presentano i primi duebambini in dettaglio descritte dalla Corte di merito che a taleriguardo richiama la motivazione della sentenza del Tribunale deiminorenniOrbene il percorso argomentativo della Corte territoriale non lasciacompiutamente comprendere come “capacità genitoriali appenasufficienti” del padre e pure della sua compagna dichiaratasiquest ultima disponibile ad occuparsi dei minori si possano esseredi seguito trasformate in totale inadeguatezza così come sono10 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024rimasti criptici sia il riferimento ai “limiti intellettivi e cognitivi” delData pubblicazione 30/10/2024padre sia quello a “fattori carenziali personologici e propri e socioeconomici“ pag 9 sentenza della coppia * * Ilricorrente inoltre deduce che nell integrazione peritale non eradato rinvenire alcun riferimento a valutazioni giustificative dellarecisione totale dei rapporti padre – figli In effetti la motivazionedella Corte di merito sul punto si risolve in un affermazionegenerica priva di riferimenti precisi alle risultanze di causa operitali pag 15 e 16 della sentenza “non recidere il legame cheunisce i minori al padre vorrebbe dire esporre in modoingiustificato i bambini a pericolosi esperimenti cheragionevolmente aggraverebbero il loro già difficilissimo percorso dicrescita in contrasto manifesto con il best interest del minorestesso che verrebbe esposto a pericolose sperimentazioni”L irreversibilità dell incapacità genitoriale del padre è stata altresì eancora una volta ricondotta ai suoi “limiti intellettivi e cognitivi” pag 11 sentenza e la Corte d appello ha aggiunto che “la condottatenuta in concreto dall appellante non può essere giustificata dauna situazione di inedia” pag 16 senza che sia dato comprenderea quale specifica condotta ci si voglia riferire2 7 Da ultimo altrettanto dirimente è il rilievo che non si rinvienenella sentenza impugnata l indicazione della tempistica e dellatipologia degli interventi di sostegno che si affermano forniti primomotivo ed invero anche la ricostruzione delle vicende di causa edei provvedimenti assunti in primo grado difetta di una sia pursommaria cronologia salvo che per l anno di inizio delprocedimento 2018 i dati temporali citati nella parte narrativadella presente ordinanza sono stati tratti dall esposizione del ricorsoe del controricorso benché anche della tempistica debba ritenersiquantomeno l utilità ai fini del decidere ossia ai fini dellaponderazione dell evolversi dei comportamenti del padre11 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024* si rinviene nella sentenza impugnata un preciso eData pubblicazione 30/10/2024compiuto richiamo a risultanze di causa da cui sia emerso ilreiterato rifiuto del padre a ricevere aiuto e assistenza nel percorsogenitoriale nonostante la Corte d appello più volte abbia rimarcatoperò del tutto genericamente pagg 6 7 10 e 11 la reiterazionedi detti interventi nel tempo e il sistematico rifiuto di essi da partedell odierno ricorrenteLa Corte di merito ha evidenziato che i bisogni reali dei figli sono diparticolare delicatezza e complessità cfr pag 9 e 10 dellasentenza a causa delle patologie che sicuramente presentano iprimi due bambini mentre vi è un dubbio diagnostico da indagaresull epilessia anche della terza figlia e ha sottolineato chel inidoneità del padre e della sua compagna era stata valutataproprio in relazione ai suddetti peculiari bisogni tali da necessitaredi un accudimento particolarmente impegnativo e di complesseadeguate e specialistiche cureOrbene la condizione di criticità del padre anche in relazione adetti specifici e delicati profili avrebbe dovuto valutarsi secondo iprincipi di cui si è detto solo all esito dell infruttuoso esperimentodi interventi di supporto “rafforzati” ossia adeguati alle peculiaritàdel caso proprio in considerazione della situazione complessa eimpegnativa in cui versano i minori Non risulta invece dallasentenza impugnata che siano stati previamente tentati i doverosiinterventi di supporto “rafforzati” nel senso precisatoIn altre parole l irreversibilità del recupero della totale idoneitàgenitoriale e l eventuale necessità di recisione di ogni rapporto trapadre e figli potranno essere accertate in base a dati concretisolo dopo che il giudice di merito avrà prioritariamente verificatol utile praticabilità di un intervento di sostegno diretto a rimuoverele particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare che nellaspecie hanno connotazioni assai delicate non solo a causa deibisogni dei minori sopra descritti ma anche a causa del lungo12 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024protrarsi della disposta interruzione di ogni rapporto tra l odiernoNumero di raccolta generale 27999/2024ricorrente e i figli A tale ultimo riguardo il ricorrente rimDaatrac paub bclihcaezio ne 30/10/2024l esame della sua persona che aveva condotto alla conclusionedella prima relazione peritale risaliva alla data del 18 01 2021ossia oltre tre anni prima della decisione della Corte di appello e ineffetti non si rinviene nella sentenza impugnata una specificaesplicitazione delle ragioni che nel febbraio 2020 avevanogiustificato il divieto di incontro dei minori con il ricorrente néviene spiegata compiutamente quale fosse stata anchesuccessivamente l esigenza a tutela dei minori di mantenere sinedie quel divieto sì da affievolire grandemente ogni legame affettivocon il padreOccorre infine ribadire che solo ove risulti impossibilequand anche in base ad un criterio di grande probabilità prevedereil recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con lanecessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare èlegittimo e corretto l accertamento dello stato di abbandono Cass6137/20152 8 Alla stregua del suesposto contesto il giudice di merito potràse del caso altresì accertare se l interesse del minore a non vedererecisi i legami con il genitore naturale debba prevalere o menorispetto al quadro deficitario delle sue capacità genitorialipotendosi prevedere almeno in via temporanea un regime diaffidamento extrafamiliare potenzialmente sostituibile daun adozione ex art 44 della l n 184 del 1983 cosìCass 28371/2022 cfr anche Cass 10278/2024 e Cass11138/2024 in tema di recisione dei legami familiari in ipotesi diadozione legittimante3 In conclusione i motivi primo secondo e terzo sono accolti neilimiti suesposti restando assorbito il quarto motivo La sentenzaimpugnata va pertanto cassata nei limiti dei motivi accolti e lacausa va rinviata alla Corte d appello di Catania in diversa13 di 14* disposto Numero registro generale 10658/2024Numero sezionale 3529/2024Numero di raccolta generale 27999/2024composizione per nuovo esame alla luce dei suesposti principi eData pubblicazione 30/10/2024anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizioVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52 P Q MLa Corte accoglie i motivi primo secondo terzo di ricorso nei sensidi cui in motivazione dichiara assorbito il quarto cassa la sentenzaimpugnata nei limiti dei motivi accolti rinvia la causa alla Corte diappello di Catania in diversa composizione a cui demanda diprovvedere anche sulle spese di lite del giudizio di legittimitàDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezioneCivile il 26 settembre 2024Il Presidente* *14 di 14P Q MLa Corte accoglie i motivi primo secondo terzo di ricorso nei sensidi cui in motivazione dichiara assorbito il quarto cassa la sentenzaimpugnata nei limiti dei motivi accolti rinvia la causa alla Corte diappello di Catania in diversa composizione a cui demanda diprovvedere anche sulle spese di lite del giudizio di legittimitàDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezioneCivile il 26 settembre 2024Il Presidente* *14 di 14