CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39589/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Nato il 10 Marzo 1978 a Brescia avverso la sentenza resa il 14 dicembre 2023 dal GIP del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione della pena. lette le conclusioni trasmesse dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il GW del Tribunale di Brescia ha affermato la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina e di rapina consumata e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata specifica, lo ha condannato alla pena finale di quattro anni di reclusione ed euro 1000 di multa. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo violazione dell'art. 81 quarto comma cod.pen. poiché, trattandosi di soggetto nei cui confronti è stata riconosciuta la circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica ex art. 99 quarto comma cod.pen., l'aumento sanzionatorio per il reato satellite, unificato per continuazione, non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in forza dell'art. 81 quarto comma cod. pen.. Nel caso di specie invece il gjp ha fissato la pena per il reato più grave in 5 anni di reclusione e 1.200 € di multa e applicato un aumento di pena per il delitto di tentata rapina fissato in anno uno di reclusione e 300 € di multa e quindi in misura inferiore a quanto previsto dalla legge, poiché lo stesso non poteva essere inferiore ad anni uno e mesi 8 di reclusione e 400 € di multa. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso il 6 settembre 2024 memoria con cui chiede il rigetto richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi in cui la circostanza aggravante della recidiva è stata ritenuta equivalente alle attenuanti, la regola di cui all'art. 81 quarto comma cod.pen. non opera. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. L'art. 81 quarto comma cod.pen., come correttamente rilevato dal P.G.ricorrente, dispone che, nel caso in cui l'autore della condotta sia recidivo reiterato ex art. 99 quarto comma cod.pen., il giudice deve determinare l'aumento sanzionatorio per il reato satellite, unifìcato dal vincolo della continuazione, in misura non inferiore ad un terzo della pena base stabilita per il reato più grave. Nel caso di specie la pena base inflitta per il più grave reato di rapina è stata determinata in anni 5 di reclusione ed euro 1200 di multa, sicché l'aumento sanzionatorio ex art. 81 quarto comma cod.pen. non avrebbe potuto essere stabilito in misura inferiore ad anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. Le considerazioni sviluppate con la memoria difensiva, in ordine agli effetti sull'applicazione dell'art. 81 quarto comma del giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.pen. operato tra la recidiva (wm p4,A.0 reiterata e le attenuanti generiche, non tp>ro trovare accoglimento, in forza della maggioritaria giurisprudenza di questa Corte di legittimità, confermata anche dalle Sezioni unite, secondo cui in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044 - 01) Per queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia che, facendo corretta applicazione dell'art. 81 quarto comma cod.pen., rideterminerà la sanzione per il reato unificato ex art. 81 cod.pen., dovendosi ritenere ormai irrevocabili ex art. 624 cod.proc.pen. la pena base determinata per il più grave reato di rapina e l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentata rapina, unificato per continuazione. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale competente ex art. 623 comma 1 lett. D cod.proc.pen. poiché il P.G. ha proposto ricorso per cassazione non potendo proporre appello, in forza dell'art. 443 comma 3 cod.proc.pen., avverso una sentenza di condanna pronunziata all'esito di giudizio abbreviato per censure relative al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorivon rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Maria DnieIa [OSCURATO:PERSONA] ni DEPO