CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13910/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano per [OSCURATO:PERSONA] il vizio motivazionale in relazione agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., nonché la violazione di legge in ordine agli artt. 131 bis e 164 cod. pen. e per [OSCURATO:PERSONA] la carenza della motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza dei reati contestati ai ricorrenti; pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); che, peraltro, i motivi in punto di responsabilità sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il