CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del tribunale di Messina/A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 10 settembre 2021 del Gip del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, applicativa nei confronti dell'istante della misura della custodia in carcere, in relazione ai delitti di cui all'art. 73 del DPR 309/90, rigettava l'istanza. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, con un solo motivo di impugnazione t:t brd_Clit0 (Or) orI:20/0/Si07 Z. 3. Deduce il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestandosi l'assunto del tribunale che non ha ritenuto credibile la versione offerta in sede di interrogatorio dì garanzia dall'indagato, circa l'approvvigionamento di stupefacente da parte dello stesso per conto proprio e del cognato, sia perché già con l'ordinanza genetica si sarebbe rilevato che il ricorrente utilizzò la medesima sostanza ceduta al cognato; sia per l'irrilevanza del dato, invece valorizzato dal collegio, per cui l'indagato si sarebbe recato nuovamente, dopo i fatti, a Messina, per acquistare altra droga, trattandosi di circostanza avvenuta 19 giorni dopo, a conferma del fatto che il ricorrente si era già rifornito in epoca anteriore all'8 settembre 2020 anche nel proprio interesse; sia, ancora, perché lo stato di disoccupazione, pure valorizzato dal tribunale a sostegno della decisione contestata, farebbe riferimento alla condizione patrimoniale del ricorrente al momento in cui venne eseguita l'ordinanza custodíale, mentre all'epoca dei fatti, anteriori di un anno, la situazione medesima sarebbe stata diversa, in quanto il ricorrente, seppure in nero, svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di una ditta che si occupava della costruzione di forni. 4. Il motivo è inammissibile. Dall'ordinanza impugnata, coerente con la precedente ordinanza genetica, emerge l'articolata e lineare evidenziazione di un chiaro quadro indiziario a carico, fondato non solo su affermazioni del ricorrente con cui lo stesso ammetteva la consegna dello stupefacente, in misura di ben 20 grammi, al deceduto [OSCURATO:PERSONA], ma anche sulla coerente esclusione di un acquisto di gruppo, operato per l'indagato e per il Pantè, come illustrato in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente. Tanto sia alla luce del dato captativo, caratterizzato dal letterale riferimento del ricorrente ad un acquisto effettuato, pochi giorni prima del decesso, solo in favore del Pantè, sia in ragione della valorizzazione delle scarse condizioni economiche del ricorrente, desunte sia da quanto dichiarato in sede di interrogatorio - essendosi definito disoccupato e fino ad allora beneficiario della sola fonte economica del reddito di cittadinanza -, sia da dati investigativi, dimostrativi di acquisti sempre effettuati per quantità estremamente ridotte di stupefacenti, in correlazione, quindi, con le scarse condizioni di sostentamento, sia dalla espressa ammissione, in dialoghi intercettati, per cui l'unico a disporre di sostanziose somme di denaro, funzionali ad acquisti rilevanti di stupefacente, era il deceduto. Le censure difensive tendono a contrapporsi a tale motivazione, indugiando su una diversa valutazione di dati, inammissibile in questa sede (cfr. da ultimo tra le altre Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 11/02/2021) Rv. 280601 - 01), oltre che su affermazioni assertive, quale quella per cui, nonostante la chiarezza di quanto sostenuto dal ricorrente in sede di interrogatorio riguardo alle proprie condizioni economiche, anche anteriori al momento dell'interrogatorio ("nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha dichiarato.....di essersi mantenuto fino a quel momento ...grazie alla percezione del reddito di cittadinanza..."), all'epoca dei fatti sarebbe stato retribuito mediante effettuazione di lavoro in nero. Quest'ultima circostanza invero, oltre ad apparire nuova - e quindi inammissibile - siccome non emerge, né è dedotto e allegato, che sia stata rappresentata e dimostrata in sede di riesame, viene sostenuta mediante allegazione al ricorso - non ammessa in questa sede - di fogli presenze, non meglio illustrati quanto alla fonte e portata probatoria in relazione alla loro genuinità e all'ammontare del corrispettivo assicurato in tal modo all'indagato. Come noto infatti, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2 - n. 42052 del 19/06/2019 Rv. 277609 - 01; sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016 Rv. 266390 - 01) 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/02/2022. Il onsigliere