CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 14060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoCORRADO MARTELLI;2026- controricorrente –1232nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 748/2024 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 9483/2025Numero sezionale 1232/2026MESSINA, depositata il 22/10/2024 R.G.N. 351/2024; [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14060/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 13/05/202611/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata,ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenutol’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato conpreavviso ad [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con applicazione delle tutele previste dall’art. 3,comma 2, d. lgs. n. 23/2015, condannando la società allareintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed alpagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal recesso allareintegrazione, detratte tre mensilità a titolo di aliundepercipiendum.2. La Corte territoriale ha premesso in fatto: «Nello specifico eraaccaduto che [OSCURATO:PERSONA] veniva attinto, conprovvedimento del 28 dicembre 2022 (ricevuto il 12 gennaio2023), da una prima contestazione disciplinare per presuntainsubordinazione, da una seconda contestazione disciplinare del6 febbraio 2023, anch’essa per insubordinazione e, infine, dauna terza contestazione disciplinare dell’8 febbraio 2023 -ricevuta il giorno dopo. In data 4 aprile 2023 riceveva la letteradi licenziamento con preavviso nella quale contestualmentevenivano comminate le sanzioni disciplinari della sospensione(per un totale di 24 giorni) per i precedenti tre episodicontestati».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9483/2025La Corte ha quindi condiviso col primo giudice l’assunto secondoN umero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 14060/2026cui «con unico provvedimento conclusivo dei tre procedimenDtait a pubblicazione 13/05/2026disciplinari già avviati, MSBC, nell’irrogare la relativa sanzionedisciplinare in relazione a ciascuno, aveva contestualmenteintimato a sorpresa il licenziamento senza alcuna previacontestazione e senza garantire il diritto del dipendente alcontraddittorio»; a fronte del motivo di appello con cui sirichiamava la disciplina contrattuale collettiva contenente laprevisione del licenziamento con preavviso nel caso dilavoratori incorsi, per almeno 3 volte nel corso del rapporto di 2anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, insospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20giorni, la Corte ha replicato che «nell’intimazione dilicenziamento parte datoriale ha riconsiderato i tre episodi nellaloro globalità e continuità, quale fatto nuovo tale da far veniremeno il vincolo fiduciario, senza garantire il diritto deldipendente al contraddittorio»; da ciò ha tratto la conseguenzache il radicale difetto di contestazione aveva determinatol’inesistenza dell’intero procedimento e non solo l’inosservanzadelle norme che lo regolano, così da potersi equiparare, quantogli effetti, alla fattispecie inerente l’insussistenza del fattocontestato.4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con due motivi; hanno resistito con distinticontroricorsi l’intimato lavoratore e l’INPS.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9483/20251. Il primo motivo del ricorso – così come esposto nella sintesNi umero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 14060/2026formulata dalla stessa parte ricorrente - denuncia: « ViolazionDeat a pubblicazione 13/05/2026dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 4 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23,nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 68 delC.c.n.l. dei [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte di Appellointerpretato la clausola contenuta nella predetta disposizione inviolazione dei predetti canoni, non riconoscendo che inapplicazione di essa costituisse giusta causa di licenziamento ilsuperamento della soglia di venti giorni di sospensione, senzala necessità di un’ulteriore contestazione limitata al predettosuperamento».La censura è priva di fondamento.La dichiarata illegittimità del licenziamento non trae originedall’interpretazione di una disposizione contrattuale collettiva,di cui parte ricorrente lamenta l’errata esegesi, bensì dallaviolazione di una disposizione inderogabile qual è l’art. 7 St. Lav.che impone la preventiva contestazione dell’addebitodisciplinare.Parte ricorrente ancora non specifica con quale atto sia stataaperta la procedura disciplinare avente ad oggetto l’addebito alGumina di aver subito sospensioni disciplinari per analoghemancanze per un tempo complessivamente a venti giorni; deltutto correttamente i giudici del doppio grado hanno ritenutoche la società non potesse, con lo stesso provvedimentodisciplinare, intimare sanzioni di sospensione dal lavoro e dallaretribuzione per più di venti giorni e contestualmente infliggereil licenziamento.Ciò posto, in punto di tutela, la sentenza impugnata è conformealla giurisprudenza di questa Corte che equipara allainsussistenza del fatto avente rilievo disciplinare l’ipotesi dilicenziamento adottato «senza alcuna contestazioneNumero registro generale 9483/2025dell’addebito», con conseguente applicazione della tutelaN umero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 14060/2026reintegratoria, già nel vigore della l. n. 92/2012 (cfr. Cass. nDa.t a pubblicazione 13/05/202625745/2016; Cass. n. 4879/2020).2. Il secondo motivo denuncia: «violazione dell’art. 2119 c.c. edell’art. 4 del D. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 sotto altro profilo, peravere la Corte di Appello ignorato che il licenziamento del 20marzo 2023 era stato intimato non soltanto per il superamentodella soglia di 20 giorni di sospensione di cui all’art. 68 delC.c.n.l., ma anche per “omesso adempimento rispetto a unordine datoriale più volte disatteso, all’abbandono del posto dilavoro e ai disordini nell’organizzazione del servizio, e dunqueall’insubordinazione grave e continuata”, oggetto dicontestazione specifica nelle contestazioni disciplinari del 28dicembre 2022, del 6 febbraio 2023 e dell’8 febbraio 2023».La censura è inammissibile per concorrenti profili.Per un verso, la questione sollevata secondo cui il licenziamentonon era stato solo intimato per il superamento della soglia diventi giorni di sospensione non risulta specificamente affrontatanella sentenza impugnata, di modo che parte ricorrente avrebbedovuto indicare come la stessa era stata introdotta nel giudiziodi primo grado, come fosse stata risolta dalla pronuncia di primogrado e se e come, infine, era stata devoluta in grado di appellomediante specifico motivo di gravame, al fine di evitare lasanzione della inammissibilità del motivo (cfr. Cass., Sez. Un.,n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012; Cass. n. 20518/2008; Cass.n. 25546/2006; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass.n. 27568/2017; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019).Per altro verso, la doglianza si traduce in una diversainterpretazione degli atti della procedura disciplinare, quali lacontestazione degli addebiti in correlazione con la motivazionedel recesso, che appartengono alla valutazione del giudicNeu mdeerol r egistro generale 9483/2025Numero sezionale 1232/2026merito (cfr. Cass. n. 13667 del 2018; conf., tra le molteN,u mCearos dsi r.a ccolta generale 14060/2026n. 18168/2023 in motivazione). Data pubblicazione 13/05/20263. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con regolazione delle spese secondo soccombenza,liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle particontroricorrenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società soccombente alpagamento delle spese liquidate in favore del [OSCURATO:PERSONA] in euro5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge erimborso spese generali al 15% nonché, in favore dell’INPS, ineuro 2.800,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondolegge e rimborso spese generali al 15%Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9483/2025La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 14060/2026Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 9483/2025Numero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 14060/2026Data pubblicazione 13/05/2026