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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42668/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e/SP-4.Ake le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] inammissibilita e n udito il rlifinqore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 3835/2021 del 5 febbraio 2020, la Settima sezione penale di questa Corte dichiarava inàmmissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 29 maggio 2019 della Corte di assise di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale era stata rigettata l'istanza per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato per i delitti, accertati con due sentenze irrevocabili riguardanti: 1) partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico fino al luglio 2013 e concorso in tentativo di estorsione aggravata, commesso il 26 maggio 2008; 2) concorso in omicidi, tentati omicidi e porto illegale di armi, commessi tra febbraio e marzo del 2008.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale lamenta l'errore di fatto contenuto nell'ordinanza impugnata circa la valutazione cognitiva fattuale della continuazione tra i reati accertati con le due sentenze di condanna oggetto della richiesta di continuazione; in particolare, tale errore è da individuarsi nella prospettazione di un progetto criminale autonomo ed estemporaneo rispetto alla commissione degli omicidi di cui alla seconda sentenza, mentre essi dovrebbero essere considerati parte dell'iniziale progetto criminale camorristico, stante il modus operandi dell'associazione per mantenere la propria egemonia territoriale; la violazione di legge ravvisabile nella fattispecie attiene, in particolare, alla estromissione dal concetto di "medesimezza del disegno criminoso" di fatti che, invece, sono riconducibili alla mente criminale del [OSCURATO:PERSONA], il quale sin dalla sua affiliazione decideva di commettere i reati poi realizzati, proprio per garantire la supremazia del clan di appartenenza; gli omicidi commessi non sono mai stati legati a situazioni di contingenza od occasionali, rappresentando, invece, atti delinquenziali immaginabili sin dal momento della costituzione dell'associazione; l'unicità, infatti, non può essere esclusa dal fatto che gli omicidi commessi siano il frutto di azioni isolate, proprio perché la logica di commissione del fatto risulta essere piena espressione dell'appartenenza al clan per il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha subito condanna passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.In merito alla astratta possibilità di esperire il rimedio del ricorso straordinario avverso le decisioni di legittimità dei ricorsi riguardanti i provvedimenti in materia di esecuzione, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, secondo cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789).

In particolare, ribadendo che le disposizioni di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez.

U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA]), le S.U.

Nunziata hanno evidenziato che, come per la revisione, anche nella fase dell'esecuzione la decisione della Cassazione può intervenire a stabilizzare il giudicato, sicché, sotto questo profilo, non vi è ragione per impedire l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 625-bis, almeno nei casi in cui la decisione della Cassazione è in grado di determinare l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto.

Tra le ipotesi esemplificativamente enunciate nella pronuncia in questione, circa la proponibilità del rimedio ex art. 625 bis c.p.p., vi è quella in cui il giudizio di legittimità abbia ad avuto ad oggetto la procedura di cui all'art. 671 c.p.p. per l' applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, in cui appunto la Corte di cassazione interviene direttamente sul giudicato: in tale ipotesi, infatti, non vi sarebbe ragione per impedire l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 625-bis, almeno nei casi in cui la decisione della Cassazione è in grado di determinare l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto.

1.1. Nel caso in esame, il rimedio ex art. 625 bis c.p.p. è stato proposto avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato e tale decisione può senz'altro ritenersi stabilizzatrice dei distinti giudicati delle sentenze in relazione alle quali è stata invocata la continuazione.

Già questa Corte, invero, ha ritenuto di fatto esperibile il rimedio ex art. 625 bis c.p.p. avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione nel giudizio di esecuzione (Sez. 5, n. 17636 del 22/01/2020, Rv. 279355) e tale valutazione va senz'altro confermata in questa sede per le ragioni indicate.

2. Tanto premesso, si osserva che nel merito il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

2.1. Deve ribadirsi all'uopo che l'errore di fatto suscettibile di essere emendato con il ricorso in questione, stante la fisionomia dell'istituto, che non ha inteso introdurre un ulteriore grado di giudizio, implica che esso consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco che ha influenzato il processo formativo della volontà della Cassazione condizionandone la decisione che risulta viziata, in modo diretto ed evidente, dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, conducendo ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (Sez. 3 n. 21967 del 16/04/2013, Sez. 6, n. 25121 del 02/04/2012, Rv.253105; Sez.. un. 27 marzo 2002, n. 16103; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Rv. 259531; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527).

Inoltre, l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità (Sez.

III n. 21967 del 16/04/2013).

Sono, dunque, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, gli errori derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, 28/05/2013, n. 28269), gli errori valutativi, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle fgrme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.

Più recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686).

2.1. Tanto premesso, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia evidenziato errori di percezione degli atti che avrebbero fuorviato il giudizio della Corte di Cassazione nell'ordinanza impugnata con riguardo al riconoscimento della nnedesimezza del programma criminale-sotteso ai reati oggetto delle due diverse sentenze irrevocabili di condanna, anzi, il motivo sollevato con il ricorso straordinario in esame mira alla censura di una valutazione delle emergenze acquisite effettuata in prima istanza dal giudice dell'esecuzione (Corte di assise di appello di Napoli), confermata da questa Corte.

In definitiva, ciò che il [OSCURATO:PERSONA] lamenta nell'atto di gravame non è l'errata lettura di alcuni passaggi delle sentenze di cognizione o di altri atti dei relativi processi, dai quali si evincerebbe in modo lampante e senza bisogno di valutazione alcuna l'emergere degli indicatori sintomatici del vincolo continuativo, bensì l'erronea valutazione di questa Corte, laddove ha condiviso l'impostazione del primo giudice, che, nel ritenere ineconfigurabile l'invocata continuazione, ha evidenziato che cui i delitti contro la persona erano da ritenersi espressione della volontà estemporanea della fazione cui apparteneva il ricorrente di punire le persone uccise per pregresse duplici uccisioni "secondo un disegno di supremazia che benchè espressione di logica camorristica si originava solo dalla particolare contingenza di quelle vicende volte al consolidamento degli assetti del gruppo camorristico di riferimento nei confronti della fazione avversaria".

In tale giudizio- che tiene conto dei principi di legittimità in tema di rapporti tra reato associativo e reati fine - non si evince alcun errore di fatto, dovuto ad un'errata percezione delle risultanze processuali in atti, ma una lettura alternativa delle vicende oggetto delle sentenze e una censura ad un presunto errore di giudizio, trascendente l'ambito operativo tracciato dall'art. 625 bis

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e/SP-4.Ake le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] inammissibilita e n udito il rlifinqore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 3835/2021 del 5 febbraio 2020, la Settima sezione penale di questa Corte dichiarava inàmmissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 29 maggio 2019 della Corte di assise di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale era stata rigettata l'istanza per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato per i delitti, accertati con due sentenze irrevocabili riguardanti: 1) partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico fino al luglio 2013 e concorso in tentativo di estorsione aggravata, commesso il 26 maggio 2008; 2) concorso in omicidi, tentati omicidi e porto illegale di armi, commessi tra febbraio e marzo del 2008. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale lamenta l'errore di fatto contenuto nell'ordinanza impugnata circa la valutazione cognitiva fattuale della continuazione tra i reati accertati con le due sentenze di condanna oggetto della richiesta di continuazione; in particolare, tale errore è da individuarsi nella prospettazione di un progetto criminale autonomo ed estemporaneo rispetto alla commissione degli omicidi di cui alla seconda sentenza, mentre essi dovrebbero essere considerati parte dell'iniziale progetto criminale camorristico, stante il modus operandi dell'associazione per mantenere la propria egemonia territoriale; la violazione di legge ravvisabile nella fattispecie attiene, in particolare, alla estromissione dal concetto di "medesimezza del disegno criminoso" di fatti che, invece, sono riconducibili alla mente criminale del [OSCURATO:PERSONA], il quale sin dalla sua affiliazione decideva di commettere i reati poi realizzati, proprio per garantire la supremazia del clan di appartenenza; gli omicidi commessi non sono mai stati legati a situazioni di contingenza od occasionali, rappresentando, invece, atti delinquenziali immaginabili sin dal momento della costituzione dell'associazione; l'unicità, infatti, non può essere esclusa dal fatto che gli omicidi commessi siano il frutto di azioni isolate, proprio perché la logica di commissione del fatto risulta essere piena espressione dell'appartenenza al clan per il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha subito condanna passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.In merito alla astratta possibilità di esperire il rimedio del ricorso straordinario avverso le decisioni di legittimità dei ricorsi riguardanti i provvedimenti in materia di esecuzione, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, secondo cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). In particolare, ribadendo che le disposizioni di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA]), le S.U. Nunziata hanno evidenziato che, come per la revisione, anche nella fase dell'esecuzione la decisione della Cassazione può intervenire a stabilizzare il giudicato, sicché, sotto questo profilo, non vi è ragione per impedire l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 625-bis, almeno nei casi in cui la decisione della Cassazione è in grado di determinare l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. Tra le ipotesi esemplificativamente enunciate nella pronuncia in questione, circa la proponibilità del rimedio ex art. 625 bis c.p.p., vi è quella in cui il giudizio di legittimità abbia ad avuto ad oggetto la procedura di cui all'art. 671 c.p.p. per l' applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, in cui appunto la Corte di cassazione interviene direttamente sul giudicato: in tale ipotesi, infatti, non vi sarebbe ragione per impedire l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 625-bis, almeno nei casi in cui la decisione della Cassazione è in grado di determinare l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. 1.1. Nel caso in esame, il rimedio ex art. 625 bis c.p.p. è stato proposto avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato e tale decisione può senz'altro ritenersi stabilizzatrice dei distinti giudicati delle sentenze in relazione alle quali è stata invocata la continuazione. Già questa Corte, invero, ha ritenuto di fatto esperibile il rimedio ex art. 625 bis c.p.p. avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione nel giudizio di esecuzione (Sez. 5, n. 17636 del 22/01/2020, Rv. 279355) e tale valutazione va senz'altro confermata in questa sede per le ragioni indicate. 2. Tanto premesso, si osserva che nel merito il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 2.1. Deve ribadirsi all'uopo che l'errore di fatto suscettibile di essere emendato con il ricorso in questione, stante la fisionomia dell'istituto, che non ha inteso introdurre un ulteriore grado di giudizio, implica che esso consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco che ha influenzato il processo formativo della volontà della Cassazione condizionandone la decisione che risulta viziata, in modo diretto ed evidente, dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, conducendo ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (Sez. 3 n. 21967 del 16/04/2013, Sez. 6, n. 25121 del 02/04/2012, Rv.253105; Sez.. un. 27 marzo 2002, n. 16103; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Rv. 259531; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527). Inoltre, l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità (Sez. III n. 21967 del 16/04/2013). Sono, dunque, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, gli errori derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, 28/05/2013, n. 28269), gli errori valutativi, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle fgrme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Più recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686). 2.1. Tanto premesso, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia evidenziato errori di percezione degli atti che avrebbero fuorviato il giudizio della Corte di Cassazione nell'ordinanza impugnata con riguardo al riconoscimento della nnedesimezza del programma criminale-sotteso ai reati oggetto delle due diverse sentenze irrevocabili di condanna, anzi, il motivo sollevato con il ricorso straordinario in esame mira alla censura di una valutazione delle emergenze acquisite effettuata in prima istanza dal giudice dell'esecuzione (Corte di assise di appello di Napoli), confermata da questa Corte. In definitiva, ciò che il [OSCURATO:PERSONA] lamenta nell'atto di gravame non è l'errata lettura di alcuni passaggi delle sentenze di cognizione o di altri atti dei relativi processi, dai quali si evincerebbe in modo lampante e senza bisogno di valutazione alcuna l'emergere degli indicatori sintomatici del vincolo continuativo, bensì l'erronea valutazione di questa Corte, laddove ha condiviso l'impostazione del primo giudice, che, nel ritenere ineconfigurabile l'invocata continuazione, ha evidenziato che cui i delitti contro la persona erano da ritenersi espressione della volontà estemporanea della fazione cui apparteneva il ricorrente di punire le persone uccise per pregresse duplici uccisioni "secondo un disegno di supremazia che benchè espressione di logica camorristica si originava solo dalla particolare contingenza di quelle vicende volte al consolidamento degli assetti del gruppo camorristico di riferimento nei confronti della fazione avversaria". In tale giudizio- che tiene conto dei principi di legittimità in tema di rapporti tra reato associativo e reati fine - non si evince alcun errore di fatto, dovuto ad un'errata percezione delle risultanze processuali in atti, ma una lettura alternativa delle vicende oggetto delle sentenze e una censura ad un presunto errore di giudizio, trascendente l'ambito operativo tracciato dall'art. 625 bis 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della c
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