CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Fermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il ricorso inammissibile.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha rigettato l’istanzaproposta, ex art. 309 cod. proc. pen., nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari in data 23 febbraio2026, avente a oggetto la somma di euro 2.950, ritenuta profitto del concorso nel reato ditruffa ai danni della compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla sussistenza della gravità indiziaria, giustificata sulla base di elementi neppureidonei a fondare la sussistenza del ritenuto fumus commissi delicti. Si evidenzia, inparticolare, 1) l’assenza di condotte attive, da parte del [OSCURATO:PERSONA], indirizzate a indurre la personaoffesa alla stipula delle polizze; 2) l’assenza di prova del contributo causale allarealizzazione dell’illecito, descrivibile, al limite, come ricettazione ovvero riciclaggio, postoche le somme oggetto del sequestro sono state accreditate su conti correnti intestati aicoindagati Luzi, senza che vi fosse un accredito diretto sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA]; 3)l’insufficienza della assenza di giustificazione dei bonifici a provare il concorso nel reato ditruffa.2.2 Con i motivi secondo e terzo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il profitto del reato, nonchéalla mancata indicazione del periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2. I motivi primo e terzo congiuntamente esaminabili, posto che attengono a censure,tra loro connesse, relative tanto alla gravità indiziaria quanto ai presupposti delfumuscommissi delicti e del periculum in mora, legittimanti il disposto sequestro preventivoespongono doglianze non consentite dalla legge. La difesa, infatti, pur prospettandoformalmente vizi concernenti la violazione di legge e la carenza assoluta o meramenteapparente della motivazione, deduce, nella sostanza, la mancata persuasività dellamotivazione ovvero, di volta in volta, l’inversione dell’onere della prova e la sottovalutazionedi argomenti difensivi che, in realtà, sono stati presi in adeguata considerazione dal Collegiodel riesame e che, comunque, risultano assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamentodel provvedimento impugnato. Va ricordato come, secondo l'insegnamento di legittimità (cfr.,explur., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01), il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soloper violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando"o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (e ancheSez. 2, n. 49739 del 10/10/2023,Mannolo, Rv. 285608 – 01; v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01,con riferimento al procedimento di prevenzione, ma con principio estensibile alle misurecautelari reali; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239694 - 01).Nel caso di specie, il Tribunale, esaustivamente replicando a quanto richiestonell’istanza di riesame, ha valutato la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculumin mora, non già limitandosi all’astratta verifica della corretta qualificazione giuridica dei fattiprospettati dall'accusa, verificando bensì la sussistenza di un concreto quadro indiziario(Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01), segnatamenteevidenziando, in primo luogo, la stretta contiguità temporale tra l’incasso dei premiassicurativi e il trasferimento avvenuto nello stesso giorno di parte delle somme (euro2.950, vale a dire l’esatta metà dei complessivi 5.900 euro sottratti, con condotta truffaldina,alla persona offesa [OSCURATO:SOCIETA].) sul conto corrente del ricorrente.In aggiunta a ciò e il rilievo è dirimente ai fini dell’esclusione dell’ipotesi, che la difesatorna vanamente a riproporre in tal sede, della configurabilità del reato di ricettazione ovverodi riciclaggio si è rimarcato il fatto che la ditta individuale riconducibile all'indagato fosseregistrata come “broker Patanè”, ciò che, secondo il razionale apprezzamento dei giudicidella cautela, ha ricondotto al nominativo “dr. [OSCURATO:PERSONA]”, indicato come firmatariodelle polizze risultate false intestate alla persona offesa. La mancata giustificazione, da partedel ricorrente, in ordine alla causale dei bonifici ricevuti considerata nel contestodell’accertata falsità delle polizze assicurative e dell’assenza di redditi del ricorrente,derivanti da attività di intermediazione del settore assicurativo ha infine contribuito, secondol’incensurabile valutazione del Tribunale, a irrobustire tanto il quadro indiziario, la cuivalutazione non riesce a essere contrastata dalle reiterative censure del ricorrente, quanto lasussistenza del fumus.Sufficientemente motivata, infine, deve ritenersi anche la concisa valutazione circa ilpericulum in mora, non fondata soltanto sul generico richiamo alla natura fungibile deldenaro (sul punto, v., ad es., Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 – 01), maanche sull’evidenziata attitudine del ricorrente a una dimostrata capacità dissimulatoria.Anche a tal riguardo, le doglianze difensive si contraddistinguono per il tenore meramentecontestativo.3. Il motivo secondo è aspecifico, in quanto non considera la ravvisata conseguenzialitàgià ricordata supra, sub 2 temporale tra l’incasso dei premi assicurativi e il trasferimentoavvenuto nello stesso giorno di parte delle somme (euro 2.950) sul conto corrente delricorrente; somma, peraltro, corrispondente all’esatta metà dei complessivi 5.900 euro,provento del reato provvisoriamente ascritto. Appare pertanto generica l’obiezione difensivacirca la mancata dimostrazione del nesso di derivazione causale (cfr., ex multis, Sez. 6, n.17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906 – 01: in tema di sequestro preventivo di sommedi denaro, la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso dipertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profittoo il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinatoalla commissione dello stesso). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profilidi colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]