Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 41273/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. peri, in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione fondata sui plurimi precedenti penali anche della medesima natura di quelli oggetto di giudizio e, altresì, sulla circostanza che, successivamente alla rapina, l'imputato veniva rintracciato ed usava violenza anche nei confronti degli operanti; la Corte di appello ha quindi adeguatamente motivato sul punto facendo riferimento ad indici di natura personale, in conformità del principio secondo cui il giudice, in caso di diniego della diminuente de qua, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ( Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina.

Rv. 288210, in motivazione; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 04 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. peri, in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione fondata sui plurimi precedenti penali anche della medesima natura di quelli oggetto di giudizio e, altresì, sulla circostanza che, successivamente alla rapina, l'imputato veniva rintracciato ed usava violenza anche nei confronti degli operanti; la Corte di appello ha quindi adeguatamente motivato sul punto facendo riferimento ad indici di natura personale, in conformità del principio secondo cui il giudice, in caso di diniego della diminuente de qua, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ( Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina. Rv. 288210, in motivazione; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novemb
Sentenza Cassazione n. 41273/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris