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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25484/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del materiale indiziario ex art. 192 cod. proc. pen. fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, per contro, sulla natura meramente ipotetica delle giustificazioni addotte dall'imputato nell'ipotizzare che altri avessero utilizzato il conto corrente riferibile all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del materiale indiziario ex art. 192 cod. proc. pen. fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, per contro, sulla natura meramente ipotetica delle giustificazioni addotte dall'imputato nell'ipotizzare che altri avessero utilizzato il conto corrente riferibile all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli
Sentenza Cassazione n. 25484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris