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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21988/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20684/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v iale [OSCURATO:PERSONA] 82,presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] della G HERARDI I NG.

G IANCARLO s . r . l . in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, v ia di [OSCURATO:PERSONA] dè Cesarini 3 , presso lo s tudio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procuraspeciale in calce al controricorso -controricorrente - e contro PROCURATORE della REPUBBLICA presso il T RIBUNALE di ROMA, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di ROMA, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] . in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI R OMA n. 3814/2019, depositata in data 7/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20.1.2017, in accoglimento del reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, revocò la sentenza dichiarativa del fallimento della società, pronunciata dal Tribunale di Roma il 16/11/2015.

La corte del merito affermò che il primo giudice, nel ritenere inammissibile la domanda di concordato preventivo avanzata da Ing.

Gherardi in ragione dell’accertata inattendibilità dell’attestazione del professionista, tale da impedire una corretta e completa informazione del ceto creditorio, aveva in realtà compiuto una valutazione critica dei dati informativi forniti dall'attestatore che esorbitava dai limiti di sindacabilità del piano e atteneva al giudizio di convenienza spettante ai creditori.

Il ricorso per cassazione proposto dal Fallimentocontro la sentenza è stato accolto da questa Corte che, con l’ordinanza nr. 5825/2018 del 9/3/2018, ha annullato la decisione e rinviato la causa, per un nuovo giudizio, alla corte capitolina in diversa composizione, rilevando che il tribunale aveva accertato l’assoluta carenza della relazione ex art. 161 , 3° comma , l. fall. relativamente alla stima dei beni immobili, la cui liquidazione costituiva una delle componenti dell’attivo concordatario, e che tale criticità si traduceva in un’inadeguata informazione fornita ai creditori, che non consentiva a questi ultimi la libera e consapevole espressione delvoto e minava la regolarità della procedura.

2. Il giudizio è stato riassunto dinanzi al giudice del rinvio, che ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. contr o la sentenza dichiarativa. 2.1.Premesso che il controllo sull’adeguatezza della relazione, che veicola ai creditori dati ed informazioni rilevanti ai fini del consapevole esercizio del diritto di voto, afferisce al sindacato sulla fattibilità giuridica della proposta, la corte del merito ha evidenziato che, nella parte riservata alla valutazione degli immobili , l’attestatore si era limitat o a condividere i valori di stima espressi dallaprofessionist a di fiducia del la proponente , affermando di non avere cognizioni tecniche per pervenire a valorizzazioni dissimili, così appiattendosi acriticamente su quei valori, giudicati apoditticamente validi e conformi alla norma.

3. La s entenza, pubblicata il 7/6/2019 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazioneaffidato a un unico motiv o che compendia più censure, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

I creditori istanti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Romanon hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motiv o del ricorso denuncia : sub. ie ii) violazione e falsa applicazione degli artt . 160, 161 e 162 l.fall, ai sensi dei nn. 4 e 3 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c., per avere la corte del merito errato nel ritenere inadeguat a la relazione del professionista attestatore, senza tener conto che questi aveva condiviso le relazioni giurate dell’architetta e del geometra incaricati della stima del compendio immobiliare posto a disposizione dei creditori in quanto intrinsecamente congrue e logiche, ovvero collegabili a dati oggettivi, emersi e riscontrabili dai documenti in esse richiamati e prodotti (certificati ipotecari, banca dati O.M.I. dell’Agenzia delle Entrate, valutazioni di operatori locali del settore); sub iiie iv) violazione e falsa applicazione , sempre ai sensi dei nn. 4 e 3 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c., dell’art . 384 c . p . c . e dei principi e norme che impongono al giudice del rinvio di attenersi e uniformarsi al principio di diritto enunciato nel provvedimento rescindente e, comunque, a quanto in esso statuito : a dire della ricorrente, la corte d’appello, in esecuzione del dictum contenuto nell’ordinanza di questa Corte, avrebbe dovuto verificare la validità e l’attendibilità dei metodi e dei criteri oggettivi posti a base della perizia giurata e recepiti dall’attestatore ; sub v)omesso esame del fatto decisivo , oggetto di discussione tra le parti, costituito dal collegamento fra le conclusioni dell’attestatore e i dati oggettivi risultanti dalla documentazione ufficiale. 2 Le censure, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connesse, devono essere respinte. 2.1 Al giudice di rinvio è stato demandato esclusivamente il compito di controllare la corretta predisposizione della relazione del professionista attestatore, in termini di congruità e logicità della sua motivazione e di collegamento effettivo fra i dati (dallo stesso) riscontrati e il conseguente giudizio; più specificamente, tenuto conto delle ragioni di annullamento della sentenza che aveva accolto il reclamo, di accertare se la relazione redatta ai sensi dell’art 161, 3 ° comma l.fall. fosse o meno carente perché affetta dal vizio rilevato dal tribunale, ovvero di accertare se il professionista attestatore si fosse o meno “appiattito acriticamente sui valori indicatinella perizia giurata … senza svolgere una propria verifica sulla loro correttezza e veridicità”. 2.2.La c orte distrettuale ha assolto a tale compito evidenziando le significative anomalie e carenze della relazione nella parte in cui aveva valutato gli immobili, in quanto il professionista “ dapprima si (era) limita (to) a qualificare come equilibrata la relazione del consulentee a farne perciò stesso proprie le conclusioni , indi nelle note integrative, dando atto di giudicare validi e conformi alla norma i metodi seguiti dall’architetto, (aveva) dichiara (to) di non avere cognizioni tecniche per giungere a valori dissimili da quelli espressi dal CTU” 2.3 Si tratta(va), all’evidenza , di affermazioni traducentesi nella mera presa d’atto delle altrui conclusioni, non avvalorate da autonoma verifica e reputate corrette senza alcun vaglio critico circa i valori espressi e i criteri seguiti da i professionist i incaricat i della stima degli immobili. 2.4 Nessuna violazione dell’art. dell’art. 384 c.p.c. può quindi predicarsi; né ricorre il vizio di omesso esame di fatto decisivo, (espressamente dedotto solo con la quinta censura, ma in realtà surrettiziamente denunciato anche là dove, lamentando pretese violazioni degli artt. 160, 161 e 162 l. fall., la ricorrente non fa altro che contestare l’omessa considerazione, da parte del giudice del rinvio, del collegamento esistente fra l ’ a ttestazione e i dati oggettivi desumibili dai documenti sui quali erano basate le perizie di stima) posto che la corte del merito, nel rilevare che i l professionista aveva evidenziato di non essere in grado di operare proprie valutazioni, ha sostanzialmente accertato che questi non aveva effettuato alcun riscontro e d unque escluso che un simile collegamento fosse stato da lui compiuto.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], di condanna della ricorrente alle spese per responsabilità aggravata ex art 96,3° comma c . p . c.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente in complessivi € 10.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello per il ricorso, se dovuto,a norma del comma 1- bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20684/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v iale [OSCURATO:PERSONA] 82,presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] della G HERARDI I NG. G IANCARLO s . r . l . in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, v ia di [OSCURATO:PERSONA] dè Cesarini 3 , presso lo s tudio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procuraspeciale in calce al controricorso -controricorrente - e contro PROCURATORE della REPUBBLICA presso il T RIBUNALE di ROMA, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di ROMA, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] . in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI R OMA n. 3814/2019, depositata in data 7/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20.1.2017, in accoglimento del reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, revocò la sentenza dichiarativa del fallimento della società, pronunciata dal Tribunale di Roma il 16/11/2015. La corte del merito affermò che il primo giudice, nel ritenere inammissibile la domanda di concordato preventivo avanzata da Ing. Gherardi in ragione dell’accertata inattendibilità dell’attestazione del professionista, tale da impedire una corretta e completa informazione del ceto creditorio, aveva in realtà compiuto una valutazione critica dei dati informativi forniti dall'attestatore che esorbitava dai limiti di sindacabilità del piano e atteneva al giudizio di convenienza spettante ai creditori. Il ricorso per cassazione proposto dal Fallimentocontro la sentenza è stato accolto da questa Corte che, con l’ordinanza nr. 5825/2018 del 9/3/2018, ha annullato la decisione e rinviato la causa, per un nuovo giudizio, alla corte capitolina in diversa composizione, rilevando che il tribunale aveva accertato l’assoluta carenza della relazione ex art. 161 , 3° comma , l. fall. relativamente alla stima dei beni immobili, la cui liquidazione costituiva una delle componenti dell’attivo concordatario, e che tale criticità si traduceva in un’inadeguata informazione fornita ai creditori, che non consentiva a questi ultimi la libera e consapevole espressione delvoto e minava la regolarità della procedura. 2. Il giudizio è stato riassunto dinanzi al giudice del rinvio, che ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. contr o la sentenza dichiarativa. 2.1.Premesso che il controllo sull’adeguatezza della relazione, che veicola ai creditori dati ed informazioni rilevanti ai fini del consapevole esercizio del diritto di voto, afferisce al sindacato sulla fattibilità giuridica della proposta, la corte del merito ha evidenziato che, nella parte riservata alla valutazione degli immobili , l’attestatore si era limitat o a condividere i valori di stima espressi dallaprofessionist a di fiducia del la proponente , affermando di non avere cognizioni tecniche per pervenire a valorizzazioni dissimili, così appiattendosi acriticamente su quei valori, giudicati apoditticamente validi e conformi alla norma. 3. La s entenza, pubblicata il 7/6/2019 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazioneaffidato a un unico motiv o che compendia più censure, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. I creditori istanti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Romanon hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motiv o del ricorso denuncia : sub. ie ii) violazione e falsa applicazione degli artt . 160, 161 e 162 l.fall, ai sensi dei nn. 4 e 3 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c., per avere la corte del merito errato nel ritenere inadeguat a la relazione del professionista attestatore, senza tener conto che questi aveva condiviso le relazioni giurate dell’architetta e del geometra incaricati della stima del compendio immobiliare posto a disposizione dei creditori in quanto intrinsecamente congrue e logiche, ovvero collegabili a dati oggettivi, emersi e riscontrabili dai documenti in esse richiamati e prodotti (certificati ipotecari, banca dati O.M.I. dell’Agenzia delle Entrate, valutazioni di operatori locali del settore); sub iiie iv) violazione e falsa applicazione , sempre ai sensi dei nn. 4 e 3 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c., dell’art . 384 c . p . c . e dei principi e norme che impongono al giudice del rinvio di attenersi e uniformarsi al principio di diritto enunciato nel provvedimento rescindente e, comunque, a quanto in esso statuito : a dire della ricorrente, la corte d’appello, in esecuzione del dictum contenuto nell’ordinanza di questa Corte, avrebbe dovuto verificare la validità e l’attendibilità dei metodi e dei criteri oggettivi posti a base della perizia giurata e recepiti dall’attestatore ; sub v)omesso esame del fatto decisivo , oggetto di discussione tra le parti, costituito dal collegamento fra le conclusioni dell’attestatore e i dati oggettivi risultanti dalla documentazione ufficiale. 2 Le censure, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connesse, devono essere respinte. 2.1 Al giudice di rinvio è stato demandato esclusivamente il compito di controllare la corretta predisposizione della relazione del professionista attestatore, in termini di congruità e logicità della sua motivazione e di collegamento effettivo fra i dati (dallo stesso) riscontrati e il conseguente giudizio; più specificamente, tenuto conto delle ragioni di annullamento della sentenza che aveva accolto il reclamo, di accertare se la relazione redatta ai sensi dell’art 161, 3 ° comma l.fall. fosse o meno carente perché affetta dal vizio rilevato dal tribunale, ovvero di accertare se il professionista attestatore si fosse o meno “appiattito acriticamente sui valori indicatinella perizia giurata … senza svolgere una propria verifica sulla loro correttezza e veridicità”. 2.2.La c orte distrettuale ha assolto a tale compito evidenziando le significative anomalie e carenze della relazione nella parte in cui aveva valutato gli immobili, in quanto il professionista “ dapprima si (era) limita (to) a qualificare come equilibrata la relazione del consulentee a farne perciò stesso proprie le conclusioni , indi nelle note integrative, dando atto di giudicare validi e conformi alla norma i metodi seguiti dall’architetto, (aveva) dichiara (to) di non avere cognizioni tecniche per giungere a valori dissimili da quelli espressi dal CTU” 2.3 Si tratta(va), all’evidenza , di affermazioni traducentesi nella mera presa d’atto delle altrui conclusioni, non avvalorate da autonoma verifica e reputate corrette senza alcun vaglio critico circa i valori espressi e i criteri seguiti da i professionist i incaricat i della stima degli immobili. 2.4 Nessuna violazione dell’art. dell’art. 384 c.p.c. può quindi predicarsi; né ricorre il vizio di omesso esame di fatto decisivo, (espressamente dedotto solo con la quinta censura, ma in realtà surrettiziamente denunciato anche là dove, lamentando pretese violazioni degli artt. 160, 161 e 162 l. fall., la ricorrente non fa altro che contestare l’omessa considerazione, da parte del giudice del rinvio, del collegamento esistente fra l ’ a ttestazione e i dati oggettivi desumibili dai documenti sui quali erano basate le perizie di stima) posto che la corte del merito, nel rilevare che i l professionista aveva evidenziato di non essere in grado di operare proprie valutazioni, ha sostanzialmente accertato che questi non aveva effettuato alcun riscontro e d unque escluso che un simile collegamento fosse stato da lui compiuto. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], di condanna della ricorrente alle spese per responsabilità aggravata ex art 96,3° comma c . p . c. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente in complessivi € 10.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello per il ricorso, se dovuto,a norma del comma 1- bis del
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