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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17675/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - in parziale riforma della sentenza impugnata ha rideterminato in mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 186 C.d.S. e vizio di motivazione con riferimento all'af- fermazione di responsabilità del Franchini.

Si deduce che la Corte di appello ha rite- nuto provata la guida in stato di ebbrezza in base alle affermazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], senza valutare adeguatamente l'opposta versione dei fatti resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale escludeva una condotta di guida del Franchini, in quanto lo scooter sarebbe caduto addosso allo stesso nel semplice intento di spostarlo a mani.

Peraltro, i due documenti della società assicuratrice del Franchini depositati in giudizio attestavano l'assenza di richieste di risarcimento dei danni nei confronti della stessa.

Anche la stessa Schiavo non aveva visto un urto del Franchini contro un'auto.

Il teste [OSCURATO:PERSONA], agente di P.S., non aveva rilevato la presenza di tracce di vernice sul mezzo del Franchini.

Doveva quindi essere esclusa la circostanza ag- gravante dell'aver provocato un incidente stradale.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, La Corte territoriale, quindi, ha fatto corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito t fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un suf- ficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152).

Nel caso in esame, la compatibilità tra le dichiarazioni dei testi Milani e Merola e la presumibile dinamica della vicenda descritta dal consulente ha logicamente costi- tuito l'elemento decisivo per formulare un giudizio di affidabilità di tali testimoni e per non escluderne l'attendibilità.

Al riguardo, la Corte di appello ha riportato in dettaglio il contenuto delle testi- monianze rese dall'agente Merola, che aveva rinvenuto il motociclo del Franchini in mezzo alla carreggiata stradale col motore ancora acceso, e dalla Schiavo che dal balcone aveva osservato il conducente mentre saliva sul mezzo percorrendo via [OSCURATO:PERSONA] zigzagando tra vetture parcheggiate sul bordo stradale per poi cadere sotto la moto che aveva fari accesi.

Inoltre, la Corte territoriale ha fornito spiegazioni precise circa la parziale diffor- mità delle dichiarazioni della teste Milani, in quanto la stessa aveva osservato solo la parte finale della condotta.

Per tali ragioni, nella sentenza impugnata si è logicamente affermata la respon- sabilità per il reato contestato con l'aggravante di aver causato un incidente stradale.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'elevato tasso alcolemico riscontrato, il grave tasso alcolemico e la persistenza nel porsi alla guida nonostante i primi tentativi non andati a buon fine di stare in equilibrio sulla moto cadendo più volte a terra.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

Il ricorrente si limita a sottolineare la sussistenza degli estremi per poter ricono- scere la particolare tenuità del fatto, senza prospettare nessun elemento idoneo a disarticolare l'impianto accusatorio.

3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - in parziale riforma della sentenza impugnata ha rideterminato in mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 186 C.d.S. e vizio di motivazione con riferimento all'af- fermazione di responsabilità del Franchini. Si deduce che la Corte di appello ha rite- nuto provata la guida in stato di ebbrezza in base alle affermazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], senza valutare adeguatamente l'opposta versione dei fatti resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale escludeva una condotta di guida del Franchini, in quanto lo scooter sarebbe caduto addosso allo stesso nel semplice intento di spostarlo a mani. Peraltro, i due documenti della società assicuratrice del Franchini depositati in giudizio attestavano l'assenza di richieste di risarcimento dei danni nei confronti della stessa. Anche la stessa Schiavo non aveva visto un urto del Franchini contro un'auto. Il teste [OSCURATO:PERSONA], agente di P.S., non aveva rilevato la presenza di tracce di vernice sul mezzo del Franchini. Doveva quindi essere esclusa la circostanza ag- gravante dell'aver provocato un incidente stradale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, La Corte territoriale, quindi, ha fatto corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito t fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un suf- ficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152). Nel caso in esame, la compatibilità tra le dichiarazioni dei testi Milani e Merola e la presumibile dinamica della vicenda descritta dal consulente ha logicamente costi- tuito l'elemento decisivo per formulare un giudizio di affidabilità di tali testimoni e per non escluderne l'attendibilità. Al riguardo, la Corte di appello ha riportato in dettaglio il contenuto delle testi- monianze rese dall'agente Merola, che aveva rinvenuto il motociclo del Franchini in mezzo alla carreggiata stradale col motore ancora acceso, e dalla Schiavo che dal balcone aveva osservato il conducente mentre saliva sul mezzo percorrendo via [OSCURATO:PERSONA] zigzagando tra vetture parcheggiate sul bordo stradale per poi cadere sotto la moto che aveva fari accesi. Inoltre, la Corte territoriale ha fornito spiegazioni precise circa la parziale diffor- mità delle dichiarazioni della teste Milani, in quanto la stessa aveva osservato solo la parte finale della condotta. Per tali ragioni, nella sentenza impugnata si è logicamente affermata la respon- sabilità per il reato contestato con l'aggravante di aver causato un incidente stradale. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'elevato tasso alcolemico riscontrato, il grave tasso alcolemico e la persistenza nel porsi alla guida nonostante i primi tentativi non andati a buon fine di stare in equilibrio sulla moto cadendo più volte a terra. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente si limita a sottolineare la sussistenza degli estremi per poter ricono- scere la particolare tenuità del fatto, senza prospettare nessun elemento idoneo a disarticolare l'impianto accusatorio. 3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'd
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