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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22224/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, via DeiPortoghesi, n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026CONSORZIO [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.204/7/2020 depositata in data 15/1/2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio venivarigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.12095/15/2018 con laquale veniva parzialmente accolto il ricorso introduttivo proposto dalConsorzio Stabile LD Italia, ora in fallimento, avverso l’avviso diaccertamento per II.DD. e IVA 2012.2.

L’atto impositivo veniva emesso a seguito di attività di verifica finalizzataall’acquisizione di dati, notizie e documenti terminata con un processoverbale di constatazione e accertava un maggiore reddito imponibile ai finiIRES e IRAP.Inoltre, si comprende dalla sentenza che, ai fini IVA, venivano contestatedeterminate operazioni con le consorziate sul presupposto della non pienae corretta operatività sia del consorzio sia delle consorziate, un’operazionedi sponsorizzazione con la LO Racing A.S., costi ritenuti non documentati inquanto le fatture oggetto di contestazione sarebbero state oggetto di furto,costi ritenuti non inerenti e costi relativi ai lavori edili ritenuti indeducibili.Dalla lettura del ricorso per Cassazione si evince che veniva contestato alConsorzio di essere parte di un disegno fraudolento, volto a consentireall’ente un’indebita detrazione dell’IVA a fronte del mancato versamentodell’imposta da parte delle consorziate fatturanti che gestivano il personaleNumero registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026necessario all’esecuzione di prestazioni attinenti al settore delle pulizie ededili, ma avevano omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e ilversamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali per ilavoratori.

Sia il consorzio che le consorziate erano riconducibili alla famigliaPizzoli.3.

Si legge in sentenza che il giudice di prime cure annullava il recupero IVAcon le sanzioni e viene al proposito riportato il seguente brano dimotivazione: la CTP «rileva che ai fini del recupero dell'IVA detratta suoperazioni effettuate con le consorziate l'ufficio non ha dimostrato la frodepaventata.

Difatti l'unico elemento su si basa l'ufficio è la mancatapresentazione della dichiarazione da parte dette consorziate.

Tale elementopuò essere considerato una presunzione semplice che la parte hadimostrato essere non valida essendo le società pienamente operative nelperiodo anno 2012.

Anche l'altro elemento sottolineato dall’ufficio e relativoalla incongruenza tra i dati di bilancio ed i dati IVA non trova riscontro nellarealtà contabile in quanto il bilancio è redatto con fini di competenza mentrela comunicazione IVA considera l'emissione delle fatture a prescindere dellacompetenza.

Infine, si deve evidenziare che le consorziate risultano concrediti IVA nel periodo nel periodo precedete dimostrati dalle liquidazioniperiodiche non rilevando nessun elemento oggettivo di frode.

Pertanto, ilrecupero IVA pari euro 939.910,91 è annullato» (cfr. p.3 sentenza).4.

Il giudice d’appello riteneva che la sentenza fosse adeguatamentemotivata e stabiliva che, quanto:«alla discrasia tra dati di bilancio e comunicazioni IVA, va detto che ledifferenze evidenziate dall'Ufficio nella tabella sono assolutamentefisiologiche dal momento che il bilancio (valori esposti nella prima colonna)è redatto seguendo il criterio dl competenza, mentre la comunicazione IVA(valori esposti nella seconda colonna) va presentata tenendo conto delleNumero registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026fatture ricevute o emesse in quell'esercizio, a prescindere dalla lorocompetenza.Va, in proposito, precisato che il dato estrapolato dall'ufficio come “dato dibilancio" non è quello relativo ai costi sostenuti dalle consorziate nel 2012(registrati sia nel conto economico che nello stato patrimoniale comedimostrato dall'appellata), ma quello - diverso - relativo ai soli costi imputatidalle stesse al [OSCURATO:PERSONA]; mancano, quindi, in questa voce, i costi,sostenuti nel 2012, che sono stati imputati direttamente allo StatoPatrimoniale.A tale proposito, si rileva che nei bilanci delle 4 società consorziate (all. 5 e6 al ricorso di primo grado) ci sono voci di stato patrimoniale come le"immobilizzazioni immateriali, i “debiti del 2011 esigibili entro 12 mesi" evarie voci di "ratei" e “risconti" che espongono valori che includono costifatturati nel 2012, ma di competenza di esercizi precedenti e successivi.

Telivalori sono stati indicati nella comunicazione IVA, ma non sono confluiti, intutto o in parte, nel conto economico.

Di qui le discrepanze tra le duegrandezze che - lo si ripete - sono assolutamente fisiologiche» (cfr. p.4sentenza).5.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione da parte dellasentenza di appello del combinato di cui agli artt. 19 del d.P.R. n. 633/1972,2697, 2727 e 2729 cod. civ., per aver errato il giudice a non riteneredimostrata la consapevolezza della frode in capo al Consorzio, conriferimento a due circostanze: in primo luogo la condotta omissiva di tutteNumero registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026le consorziate che, per l’anno 2012, non hanno presentato né ai fini IVA néai fini delle imposte dirette, i modelli dichiarativi, omettendo anche ilversamento delle imposte.

In secondo luogo, che il Consorzio committentenon poteva non sapere della condotta evasiva delle consorziate, consideratoche il filo conduttore dei rapporti tra lo stesso e le consorziate facevariferimento ad un unico soggetto, individuato nella famiglia Pizzoli.2.

Il motivo è fondato con riguardo alla falsa applicazione di legge.Nella fattispecie, ai fini della ripresa IVA, è contestata l’evasione in relazionealla indebita detrazione e al mancato pagamento delle imposte da partedelle consorziate fatturanti, tutti soggetti riconducibili al medesimo centrodi interesse, mentre la motivazione del giudice ragiona sui criteri di cassa ecompetenza e sulla tenuta del bilancio, ossia su profili fattuali e logiciL’Agenzia denuncia, ai fini IVA, il meccanismo frodatorio che ha permessoal Consorzio l’esternalizzazione dei costi relativi alle prestazioni lavorativeper fondamentali prestazioni (pulizie, edilizie) in capo a società fittiziefatturanti costi portati indebitamente in detrazione dal Consorzio, pur inassenza della presentazione di dichiarazioni da parte delle consorziate e delversamento delle imposte.3.

Il ragionamento presuntivo è allora stravolto nella sentenza, la cuimotivazione dà conto di elementi fattuali irrilevanti, in particolare sullacassa/competenza e sul bilancio, ai fini della decisione sulla questione e, alcontrario, non tiene conto di altri elementi potenzialmente decisivi conriferimento alla contestata frode che ha generato l’evasione fiscale.In particolare, il p.v.c., si legge a pag.6 del ricorso, evidenzia che il legalerappresentante del Consorzio, [OSCURATO:PERSONA], è nel periodo d’imposta unatesta di legno, a fronte del vero gestore, [OSCURATO:PERSONA], ossia il direttoregenerale del Consorzio e legale rappresentante di due delle quattroNumero registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026consorziate.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA], figlio di Arcangelo è il legalerappresentante della terza consorziata e la famiglia Pizzoli è tra i socifondatori di tutte e quattro le consorziate (p.48 p.v.c.).

Infine, si leggesempre a pag6 del ricorso, fino al 2010 tutti i soggetti coinvolti fruivano deiservizi fiscali di predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni da partedegli stessi intermediari, mentre dal 2011 per il solo Consorzio subentra unnuovo intermediario riconducile alla moglie di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non dà conto di tali elementi potenzialmente decisivi, néragiona sull’evasione dell’imposta armonizzata e sul mancato pagamentodelle imposte da parte delle consorziate.

Tale gravi carenze incidono sulragionamento presuntivo del giudice, determinando l’accoglimento delmotivo in relazione alle norme di legge richiamate in rubrica sotto il profilodella falsa sussunzione della fattispecie nelle pertinenti previsioninormative.4.

In conclusione, in accoglimento del ricorso sotto l’angolo della falsaapplicazione di legge, la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, via DeiPortoghesi, n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026CONSORZIO [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.204/7/2020 depositata in data 15/1/2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio venivarigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.12095/15/2018 con laquale veniva parzialmente accolto il ricorso introduttivo proposto dalConsorzio Stabile LD Italia, ora in fallimento, avverso l’avviso diaccertamento per II.DD. e IVA 2012.2. L’atto impositivo veniva emesso a seguito di attività di verifica finalizzataall’acquisizione di dati, notizie e documenti terminata con un processoverbale di constatazione e accertava un maggiore reddito imponibile ai finiIRES e IRAP.Inoltre, si comprende dalla sentenza che, ai fini IVA, venivano contestatedeterminate operazioni con le consorziate sul presupposto della non pienae corretta operatività sia del consorzio sia delle consorziate, un’operazionedi sponsorizzazione con la LO Racing A.S., costi ritenuti non documentati inquanto le fatture oggetto di contestazione sarebbero state oggetto di furto,costi ritenuti non inerenti e costi relativi ai lavori edili ritenuti indeducibili.Dalla lettura del ricorso per Cassazione si evince che veniva contestato alConsorzio di essere parte di un disegno fraudolento, volto a consentireall’ente un’indebita detrazione dell’IVA a fronte del mancato versamentodell’imposta da parte delle consorziate fatturanti che gestivano il personaleNumero registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026necessario all’esecuzione di prestazioni attinenti al settore delle pulizie ededili, ma avevano omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e ilversamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali per ilavoratori. Sia il consorzio che le consorziate erano riconducibili alla famigliaPizzoli.3. Si legge in sentenza che il giudice di prime cure annullava il recupero IVAcon le sanzioni e viene al proposito riportato il seguente brano dimotivazione: la CTP «rileva che ai fini del recupero dell'IVA detratta suoperazioni effettuate con le consorziate l'ufficio non ha dimostrato la frodepaventata. Difatti l'unico elemento su si basa l'ufficio è la mancatapresentazione della dichiarazione da parte dette consorziate. Tale elementopuò essere considerato una presunzione semplice che la parte hadimostrato essere non valida essendo le società pienamente operative nelperiodo anno 2012. Anche l'altro elemento sottolineato dall’ufficio e relativoalla incongruenza tra i dati di bilancio ed i dati IVA non trova riscontro nellarealtà contabile in quanto il bilancio è redatto con fini di competenza mentrela comunicazione IVA considera l'emissione delle fatture a prescindere dellacompetenza. Infine, si deve evidenziare che le consorziate risultano concrediti IVA nel periodo nel periodo precedete dimostrati dalle liquidazioniperiodiche non rilevando nessun elemento oggettivo di frode. Pertanto, ilrecupero IVA pari euro 939.910,91 è annullato» (cfr. p.3 sentenza).4. Il giudice d’appello riteneva che la sentenza fosse adeguatamentemotivata e stabiliva che, quanto:«alla discrasia tra dati di bilancio e comunicazioni IVA, va detto che ledifferenze evidenziate dall'Ufficio nella tabella sono assolutamentefisiologiche dal momento che il bilancio (valori esposti nella prima colonna)è redatto seguendo il criterio dl competenza, mentre la comunicazione IVA(valori esposti nella seconda colonna) va presentata tenendo conto delleNumero registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026fatture ricevute o emesse in quell'esercizio, a prescindere dalla lorocompetenza.Va, in proposito, precisato che il dato estrapolato dall'ufficio come “dato dibilancio" non è quello relativo ai costi sostenuti dalle consorziate nel 2012(registrati sia nel conto economico che nello stato patrimoniale comedimostrato dall'appellata), ma quello - diverso - relativo ai soli costi imputatidalle stesse al [OSCURATO:PERSONA]; mancano, quindi, in questa voce, i costi,sostenuti nel 2012, che sono stati imputati direttamente allo StatoPatrimoniale.A tale proposito, si rileva che nei bilanci delle 4 società consorziate (all. 5 e6 al ricorso di primo grado) ci sono voci di stato patrimoniale come le"immobilizzazioni immateriali, i “debiti del 2011 esigibili entro 12 mesi" evarie voci di "ratei" e “risconti" che espongono valori che includono costifatturati nel 2012, ma di competenza di esercizi precedenti e successivi. Telivalori sono stati indicati nella comunicazione IVA, ma non sono confluiti, intutto o in parte, nel conto economico. Di qui le discrepanze tra le duegrandezze che - lo si ripete - sono assolutamente fisiologiche» (cfr. p.4sentenza).5. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione da parte dellasentenza di appello del combinato di cui agli artt. 19 del d.P.R. n. 633/1972,2697, 2727 e 2729 cod. civ., per aver errato il giudice a non riteneredimostrata la consapevolezza della frode in capo al Consorzio, conriferimento a due circostanze: in primo luogo la condotta omissiva di tutteNumero registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026le consorziate che, per l’anno 2012, non hanno presentato né ai fini IVA néai fini delle imposte dirette, i modelli dichiarativi, omettendo anche ilversamento delle imposte. In secondo luogo, che il Consorzio committentenon poteva non sapere della condotta evasiva delle consorziate, consideratoche il filo conduttore dei rapporti tra lo stesso e le consorziate facevariferimento ad un unico soggetto, individuato nella famiglia Pizzoli.2. Il motivo è fondato con riguardo alla falsa applicazione di legge.Nella fattispecie, ai fini della ripresa IVA, è contestata l’evasione in relazionealla indebita detrazione e al mancato pagamento delle imposte da partedelle consorziate fatturanti, tutti soggetti riconducibili al medesimo centrodi interesse, mentre la motivazione del giudice ragiona sui criteri di cassa ecompetenza e sulla tenuta del bilancio, ossia su profili fattuali e logiciL’Agenzia denuncia, ai fini IVA, il meccanismo frodatorio che ha permessoal Consorzio l’esternalizzazione dei costi relativi alle prestazioni lavorativeper fondamentali prestazioni (pulizie, edilizie) in capo a società fittiziefatturanti costi portati indebitamente in detrazione dal Consorzio, pur inassenza della presentazione di dichiarazioni da parte delle consorziate e delversamento delle imposte.3. Il ragionamento presuntivo è allora stravolto nella sentenza, la cuimotivazione dà conto di elementi fattuali irrilevanti, in particolare sullacassa/competenza e sul bilancio, ai fini della decisione sulla questione e, alcontrario, non tiene conto di altri elementi potenzialmente decisivi conriferimento alla contestata frode che ha generato l’evasione fiscale.In particolare, il p.v.c., si legge a pag.6 del ricorso, evidenzia che il legalerappresentante del Consorzio, [OSCURATO:PERSONA], è nel periodo d’imposta unatesta di legno, a fronte del vero gestore, [OSCURATO:PERSONA], ossia il direttoregenerale del Consorzio e legale rappresentante di due delle quattroNumero registro generale 17476/2020Numero sezionale 4939/2026Numero di raccolta generale 22224/2026Data pubblicazione 29/06/2026consorziate. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA], figlio di Arcangelo è il legalerappresentante della terza consorziata e la famiglia Pizzoli è tra i socifondatori di tutte e quattro le consorziate (p.48 p.v.c.). Infine, si leggesempre a pag6 del ricorso, fino al 2010 tutti i soggetti coinvolti fruivano deiservizi fiscali di predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni da partedegli stessi intermediari, mentre dal 2011 per il solo Consorzio subentra unnuovo intermediario riconducile alla moglie di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non dà conto di tali elementi potenzialmente decisivi, néragiona sull’evasione dell’imposta armonizzata e sul mancato pagamentodelle imposte da parte delle consorziate. Tale gravi carenze incidono sulragionamento presuntivo del giudice, determinando l’accoglimento delmotivo in relazione alle norme di legge richiamate in rubrica sotto il profilodella falsa sussunzione della fattispecie nelle pertinenti previsioninormative.4. In conclusione, in accoglimento del ricorso sotto l’angolo della falsaapplicazione di legge, la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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