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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10884/2026

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sa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]-CIARDI unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-TORIA con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 997/2020depositata il 21/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/20261.

L'Unione dei Comuni “Valdarno e Valdisieve”, anche quale successore atitolo particolare dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, impugnaper cassazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 997 pubbli-cata il 21 maggio 2020.2.

Con detta pronuncia la Corte fiorentina ha respinto l'impugnazione pro-posta nei confronti della sentenza n. 49/2012 del Tribunale di Firenze, Se-zione distaccata di Pontassieve, a definizione dell'azione ex art. 1669 cod.civ. o, in subordine, ex art. 1667 cod. civ., proposte nel 2007 dall'[OSCURATO:PERSONA] e Valdisieve e dall'Unione Montana dei Comuni delMugello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il risarcimento del dan-no, indicato in Euro 162.792,72, per gravi vizi dell'opera appaltata all'im-presa convenuta con contratto del 12/5/1998, a causa dell'accertata per-colazione di acqua dal tetto dell'edificio adibito a nuovo centro di macella-zione, lavorazione e deposito carni in Vicchio (FI), manifestatasi dopo ilcollaudo.3.

Il Tribunale aveva rigettato l'azione ex art. 1669 cod. civ. perché pre-scritta, mentre aveva accolto l'azione formulata ai sensi dell'art. 1667 cod.civ., superando l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta e li-quidando il danno nella minore somma di euro 9.465,00 oltre accessori.4.

Proposto gravame, l'Unione dei [OSCURATO:PERSONA] e Valdisieve e l'UnioneMontana dei Comuni del Mugello insisteva per l'accoglimento della doman-da ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., ovvero, in subordine, chiedendo che lacondanna al risarcimento dei danni fosse accolta nel maggiore importo dieuro 72.019,02.5.

Parte appellante deduceva quattro motivi: (i) l'omessa ricostruzione delfatto, (ii) l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669cod. civ., (iii) l'erronea riduzione del quantum riconosciuto a fronte delmaggior importo richiesto e (iv) l'erronea compensazione delle spese pro-cessuali.Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/20266.

Si costituiva in giudizio l'appellata che, oltre a chiedere il rigetto delgravame principale, spiegava appello incidentale, con richiesta di esseremandata assolta da qualsiasi pretesa di controparte, col rimborso dellesomme versate e delle spese di giudizio.7.

La Corte d'appello – per quanto qui rileva – all'esito del dettagliato va-glio di tutte le censure proposte confermava la decisione di primo grado.7.1.

In particolare, con riguardo al primo motivo di gravame (omessa rico-struzione dei fatti) la Corte di merito affermava che la sentenza avevasvolto un resoconto completo dello svolgimento dei fatti e, pertanto, nonmancava della ricostruzione del fatto, come infondatamente sostenuto daparte appellante.7.2.

Con riguardo al secondo motivo ribadiva la fondatezza della eccezionedi prescrizione, per essere trascorso un tempo maggiore di un anno, aisensi dell'art. 1669, co. 2 cod. civ., tra la messa in mora dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -successiva alla denuncia del 30/9/2003 ed a quella del 28/11/2003 - equella immediatamente seguente del 21/10/2005.7.3.

Con riguardo all'appello incidentale, teso al rigetto integrale della do-manda risarcitoria ex art. 1667 cod. civ., la Corte territoriale ha ritenutoinfondata l'eccezione di decadenza della parte committente dalla garanzia,per effetto dell'art. 28, comma 10 della l. n. 109 /1994, ribadendo il prin-cipio interpretativo enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale lapredetta norma non si applica ai vizi non conosciuti e non conoscibili all'e-poca del collaudo definitivo; essendo incontestato che quelli oggetto dicausa erano vizi manifestatisi dopo il collaudo, il motivo di appello inciden-tale è stato ritenuto infondato.7.4.

Con riguardo all'ulteriore profilo dedotto in via incidentale dalla socie-tà [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il danno sarebbe derivato dalla con-dotta tenuta dalla committente dopo la consegna dei lavori ovvero, in su-bordine, sarebbe stato connesso alla corresponsabilità della stazione ap-paltante, con la conseguente necessità di ridurre il risarcimento ai sensiNumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026dell'art. 1227 cod. civ., la Corte ha pure respinto la doglianza. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, infatti, che essa avrebbe dovuto essere formulataa pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta di primogrado che, invece, non la conteneva, dal momento che in quella sede laconvenuta [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a dedurre la modifica dei luoghiaccertata da Polisystem (la società fornitrice delle guaine usate per la rea-lizzazione della copertura) nel suo sopralluogo ai fini dell'eccezione di de-cadenza ex art. 1669 cod. civ. che, però, non poteva essere d'ufficio ri-qualificata quale eccezione ex art. 1227, comma 2, cod. civ. pena la viola-zione dell'art. 112 cod. proc. civ.7.5.

La Corte territoriale ha rigettato anche il terzo motivo di appello prin-cipale, con il quale l'Unione dei Comuni aveva lamentato la mancata liqui-dazione del danno richiesto per euro 160.792,72 pari al costo delle opereemendative realizzate rispetto alle quali il Tribunale aveva osservato, re-spingendola, che parte committente aveva ricostruito un tetto di tipologianuova e diversa rispetto a quella commissionata con l'appalto. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver precisato che il contenuto della garanzia previstodall'art. 1668 cod. civ. è costituito, alternativamente, o dall'eliminazionedei vizi a spese dell'appaltatore o dalla riduzione del prezzo, precisava chela domanda della parte committente nella specie dell'actio quanti minorisandava per giurisprudenza consolidata ricondotta a quella di riduzione delprezzo, parametrando il dovuto alla somma necessaria per eliminare i vizidell'opera.

Ciò premesso la Corte fiorentina rilevava come dalla ctu risul-tava la prova che la nuova opera realizzata era diversa da quella oggettodell'appalto, non potendo essere configurata quale emendativa rispetto adessa, con ciò disattendendo il relativo gravame.7.6.

Infine, la Corte d'appello respingeva il quarto motivo d'appello princi-pale, relativamente alle spese, osservando che non si trattava di vero eproprio gravame, essendosi la parte limitata a chiedere la refusione dellespese in conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame.Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/20268.

La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'[OSCURATO:PERSONA] del Mugello con ricorso notificato il 24/7/2020 ed affidato adue motivi, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], pro-ponendo, a sua volta, ricorso incidentale, cui resiste l'Amministrazione concontroricorso.9.

La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE10.

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., per errore di percezione e comprensione epalese travisamento del significato dell'accertamento compiuto dal ctu,nonché omesso esame di un fatto decisivo del giudizio e violazione degliartt. 1667 e 1668 cod. civ., per avere la Corte territoriale travisato il signi-ficato e le conclusioni dell'accertamento eseguito in primo grado dal geom.Incerpi, laddove aveva ritenuto la prova della sufficienza di un mero inter-vento tampone anziché del rifacimento integrale della guaina, e per avere,conseguentemente, respinto la domanda risarcitoria formulata dalla Am-ministrazione.10.1.

La censura è inammissibile sia con riguardo alla dedotta violazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sia in riferimento agli artt. 1667 e1668 cod. proc. civ.10.2.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contrad-dizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad al-Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026cune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un. 20867/2020).20.3.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che in relazioneal ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammis-sibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamenta-re la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime con-trastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascen-de le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongo-no in contrasto con essa (Cass. Sez.

Un. 23745/2020).10.4.

Ciò posto, la censura ha ad oggetto esclusivamente l'apprezzamentodelle risultanze della ctu, compiuto dalla sentenza impugnata per respin-gere il gravame proposto in relazione al mancato risarcimento del costodell'integrale sostituzione della guaina impermeabilizzante.10.5.

A fronte dei giudizi del ctu sulla presumibilità che col passare deltempo si rendesse necessaria l'integrale sostituzione della guaina, valoriz-zati da parte ricorrente per sostenere l'errore di percezione e l'omessoesame di fatto decisivo (peraltro inammissibile a seguito di una c.d. dop-pia conforme ex art. 348-bis, comma 5, cod. proc. civ., ratione temporisvigente), la Corte ha infatti argomentato ribadendo che vi era stata unasovrastima del danno, il quale non poteva consistere nel rimborso di tuttele opere fatte eseguire unilateralmente dalle Unioni e travalicanti le merenecessità di riparazione, potendosi riconoscere come dovuto solo quantorealizzato per aggiustare i punti ammalorati dai quali dipendeva la perco-lazione.Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/202610.6.

Si tratta all'evidenza di un argomentato apprezzamento del Giudicedi merito, che non è stato validamente censurato in sede di legittimità, es-sendosi la ricorrente limitata a contrapporre una propria personale letturadella relazione di c.t.u. a quella fornita dalla Corte territoriale, senza esse-re in grado d'individuare né l'errore percettivo da quest'ultima commesso,né i vizi logici in cui essa sarebbe incorsa.11.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 1668, 2014, 2727, 2697 cod. civ., per erronea applicazionedel principio causale “del più probabile che non”, per avere erroneamentela Corte d'appello ritenuto che non sarebbe stata dimostrata la probabilitàche con il passare del tempo le infiltrazioni si sarebbero estese all'interacopertura, e che dunque ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. fosse necessariala sua integrale sostituzione, come invece affermato chiaramente dal CTU.11.1.

Il motivo è infondato, oltre che inammissibile, laddove indica unapluralità di norme violate, senza specificare le affermazioni attraverso lequali la Corte territoriale se ne sarebbe discostata.11.2.

Quanto al principio causale del “più probabile che non”, la Corte ter-ritoriale non ha d'altronde utilizzato un criterio diverso da quello invocatoda parte ricorrente, ma ha ritenuto, con giudizio non affetto dalle allegateviolazioni di legge, che la sostituzione integrale della copertura non fosseinteramente riconducibile, dal punto di vista della causalità materiale, alloinadempimento dell'Impresa, e ciò è ricollegato alla statuizione di interve-nuta prescrizione dell'azione ex art. 1669 cod. civ. ed all'accoglimentodell'azione subordinata ex all'art. 1667 cod. civ., con il riconoscimento diuna somma decisamente inferiore rispetto a quella richiesta dalle Unioni.12.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la sentenzad'appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame riflettente l'i-Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026nammissibilità della tutela ex art. 1667 cod. civ., in relazione a quanto di-sposto dall'art. 28, comma 10, della legge 109/94.12.1.

La ricorrente incidentale denuncia l'erroneità del riconoscimento del-la garanzia ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., e della conseguente confermadella condanna al pagamento dell'importo di euro 9.465,00 oltre interessied accessori, deducendo la violazione dell'art. 28, comma 10, cit., che intesi del ricorrente incidentale consente, dopo il collaudo, solo la denunciadi vizi integranti la fattispecie dell'art. 1669 cod. civ.12.2.

La censura è infondata.12.3.

L'articolo 28, comma 10, della legge 109/1994 (c.d.

Legge Merloni)sancisce infatti che «Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile,l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché rico-noscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificatodi collaudo assuma carattere definitivo».12.3.

Come condivisibilmente rilevato dalla Corte fiorentina, il significatodella norma suddetta va individuato in quello di identificare nel collaudodefinitivo il momento in cui l'opera può dirsi accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] appaltante, escludendo quindi dalla garanzia i vizi che aquella data erano conosciuti o conoscibili, ma non sono stati denunciati.12.4.

La norma si fa carico, nell'ambito degli appalti pubblici, di quantonell'appalto privato è previsto dall'art. 1667, primo comma, cod. civ., lad-dove stabilisce che l'appaltatore non può rispondere dei vizi riconoscibilinon denunciati dopo che il committente privato abbia accettato l'opera.12.5.

La norma non può, invece, essere interpretata nel senso di esclude-re l'operatività della garanzia dell'art. 1667 cod. civ. per i vizi non cono-scibili al momento del collaudo, in quanto occulti, perché tale interpreta-zione risulterebbe ingiustificatamente discriminante per il committentepubblico.12.6.

Al contrario, la giurisprudenza di legittimità invocata dalla Corte ter-ritoriale (cfr. Cass. 10501/2009), nel delineare il rilievo applicativo dellaNumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026distinzione nel caso di appalto di opera pubblica del diverso inizio della de-correnza dei termini di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art.1667 cod. civ. in relazione ai vizi e difetti rivelatisi precedentemente ocontemporaneamente al collaudo, costituisce serio argomento a favoredella conferma dell'applicabilità dell'art. 1667 cod. civ. ai vizi occulti emer-si dopo il collaudo.

Infatti, il mancato riferimento ai vizi occulti corroborala conclusione logica, oltre che sistematica, che essi non possono essereritenuti compresi nell'esclusione della garanzia desumibile dall'art. 28,comma 10, della legge 109/1994 per i vizi non denunciati prima del col-laudo.

La conclusione non è poi contrastata dal richiamo all'art. 1669 cod.civ., che fa salvi i vizi conoscibili e pure non denunciati prima del collaudo,in presenza del pericolo di rovina o di gravi difetti.12.7.

Può quindi concludersi che l'art. 28, comma 10, si applica solo fino almomento in cui il collaudo non diventa definitivo.

Dopo tale data, nonopera più, e scattano i termini di decadenza e prescrizione del codice civile(art. 1667 e seguenti) in relazione ai vizi occulti.18.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applica-zione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e l'omessa pronuncia su alcunimotivi oggetto di discussione in appello.18.1.

Si duole l'[OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale nonavrebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principa-le, correlata alla richiesta di parte attrice formulata in termini di ricono-scimento dell'importo di euro 162.792,72, ovvero della maggiore o minoresomma ritenuta di giustizia.18.2.

Si tratta di censura infondata.18.3.

La mera circostanza che, nel formulare la domanda di condanna del-la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni ex art. 1667 e in subordineex art. 1669 cod. civ., le attrici avessero richiesto, in alternativa rispettoal riconoscimento della somma di euro 162.792,72, quello della «maggioreNumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026o minore somma che sarà ritenuta di giustizia», non consente infatti di ri-tenere che l'accoglimento della predetta domanda da parte del Tribunale,con la liquidazione del minor importo di euro 9.465,00, escludesse la par-ziale soccombenza delle attrici, e quindi l'interesse all'impugnazione dellasentenza di primo grado, nella parte in cui aveva negato il maggior impor-to indicato in via principale, trattandosi evidentemente, almeno per quan-to riguarda la «minor somma», di una richiesta formulata in via subordi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a soddisfare integralmente lapretesa avanzata.19.

Il ricorso incidentale va dunque respinto.20.

Atteso il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, ricorronogiusti motivi per la compensazione delle spese di lite.21.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri-to dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussi-stenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principalee del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ricorso incidentale,a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa inte-gralmente fra le parti le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale e per ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.Il PresidenteNumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026GUIDO MERCOLINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]-CIARDI unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-TORIA con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 997/2020depositata il 21/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/20261. L'Unione dei Comuni “Valdarno e Valdisieve”, anche quale successore atitolo particolare dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, impugnaper cassazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 997 pubbli-cata il 21 maggio 2020.2. Con detta pronuncia la Corte fiorentina ha respinto l'impugnazione pro-posta nei confronti della sentenza n. 49/2012 del Tribunale di Firenze, Se-zione distaccata di Pontassieve, a definizione dell'azione ex art. 1669 cod.civ. o, in subordine, ex art. 1667 cod. civ., proposte nel 2007 dall'[OSCURATO:PERSONA] e Valdisieve e dall'Unione Montana dei Comuni delMugello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il risarcimento del dan-no, indicato in Euro 162.792,72, per gravi vizi dell'opera appaltata all'im-presa convenuta con contratto del 12/5/1998, a causa dell'accertata per-colazione di acqua dal tetto dell'edificio adibito a nuovo centro di macella-zione, lavorazione e deposito carni in Vicchio (FI), manifestatasi dopo ilcollaudo.3. Il Tribunale aveva rigettato l'azione ex art. 1669 cod. civ. perché pre-scritta, mentre aveva accolto l'azione formulata ai sensi dell'art. 1667 cod.civ., superando l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta e li-quidando il danno nella minore somma di euro 9.465,00 oltre accessori.4. Proposto gravame, l'Unione dei [OSCURATO:PERSONA] e Valdisieve e l'UnioneMontana dei Comuni del Mugello insisteva per l'accoglimento della doman-da ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., ovvero, in subordine, chiedendo che lacondanna al risarcimento dei danni fosse accolta nel maggiore importo dieuro 72.019,02.5. Parte appellante deduceva quattro motivi: (i) l'omessa ricostruzione delfatto, (ii) l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669cod. civ., (iii) l'erronea riduzione del quantum riconosciuto a fronte delmaggior importo richiesto e (iv) l'erronea compensazione delle spese pro-cessuali.Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/20266. Si costituiva in giudizio l'appellata che, oltre a chiedere il rigetto delgravame principale, spiegava appello incidentale, con richiesta di esseremandata assolta da qualsiasi pretesa di controparte, col rimborso dellesomme versate e delle spese di giudizio.7. La Corte d'appello – per quanto qui rileva – all'esito del dettagliato va-glio di tutte le censure proposte confermava la decisione di primo grado.7.1. In particolare, con riguardo al primo motivo di gravame (omessa rico-struzione dei fatti) la Corte di merito affermava che la sentenza avevasvolto un resoconto completo dello svolgimento dei fatti e, pertanto, nonmancava della ricostruzione del fatto, come infondatamente sostenuto daparte appellante.7.2. Con riguardo al secondo motivo ribadiva la fondatezza della eccezionedi prescrizione, per essere trascorso un tempo maggiore di un anno, aisensi dell'art. 1669, co. 2 cod. civ., tra la messa in mora dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -successiva alla denuncia del 30/9/2003 ed a quella del 28/11/2003 - equella immediatamente seguente del 21/10/2005.7.3. Con riguardo all'appello incidentale, teso al rigetto integrale della do-manda risarcitoria ex art. 1667 cod. civ., la Corte territoriale ha ritenutoinfondata l'eccezione di decadenza della parte committente dalla garanzia,per effetto dell'art. 28, comma 10 della l. n. 109 /1994, ribadendo il prin-cipio interpretativo enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale lapredetta norma non si applica ai vizi non conosciuti e non conoscibili all'e-poca del collaudo definitivo; essendo incontestato che quelli oggetto dicausa erano vizi manifestatisi dopo il collaudo, il motivo di appello inciden-tale è stato ritenuto infondato.7.4. Con riguardo all'ulteriore profilo dedotto in via incidentale dalla socie-tà [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il danno sarebbe derivato dalla con-dotta tenuta dalla committente dopo la consegna dei lavori ovvero, in su-bordine, sarebbe stato connesso alla corresponsabilità della stazione ap-paltante, con la conseguente necessità di ridurre il risarcimento ai sensiNumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026dell'art. 1227 cod. civ., la Corte ha pure respinto la doglianza. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, infatti, che essa avrebbe dovuto essere formulataa pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta di primogrado che, invece, non la conteneva, dal momento che in quella sede laconvenuta [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a dedurre la modifica dei luoghiaccertata da Polisystem (la società fornitrice delle guaine usate per la rea-lizzazione della copertura) nel suo sopralluogo ai fini dell'eccezione di de-cadenza ex art. 1669 cod. civ. che, però, non poteva essere d'ufficio ri-qualificata quale eccezione ex art. 1227, comma 2, cod. civ. pena la viola-zione dell'art. 112 cod. proc. civ.7.5. La Corte territoriale ha rigettato anche il terzo motivo di appello prin-cipale, con il quale l'Unione dei Comuni aveva lamentato la mancata liqui-dazione del danno richiesto per euro 160.792,72 pari al costo delle opereemendative realizzate rispetto alle quali il Tribunale aveva osservato, re-spingendola, che parte committente aveva ricostruito un tetto di tipologianuova e diversa rispetto a quella commissionata con l'appalto. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver precisato che il contenuto della garanzia previstodall'art. 1668 cod. civ. è costituito, alternativamente, o dall'eliminazionedei vizi a spese dell'appaltatore o dalla riduzione del prezzo, precisava chela domanda della parte committente nella specie dell'actio quanti minorisandava per giurisprudenza consolidata ricondotta a quella di riduzione delprezzo, parametrando il dovuto alla somma necessaria per eliminare i vizidell'opera. Ciò premesso la Corte fiorentina rilevava come dalla ctu risul-tava la prova che la nuova opera realizzata era diversa da quella oggettodell'appalto, non potendo essere configurata quale emendativa rispetto adessa, con ciò disattendendo il relativo gravame.7.6. Infine, la Corte d'appello respingeva il quarto motivo d'appello princi-pale, relativamente alle spese, osservando che non si trattava di vero eproprio gravame, essendosi la parte limitata a chiedere la refusione dellespese in conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame.Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/20268. La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'[OSCURATO:PERSONA] del Mugello con ricorso notificato il 24/7/2020 ed affidato adue motivi, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], pro-ponendo, a sua volta, ricorso incidentale, cui resiste l'Amministrazione concontroricorso.9. La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., per errore di percezione e comprensione epalese travisamento del significato dell'accertamento compiuto dal ctu,nonché omesso esame di un fatto decisivo del giudizio e violazione degliartt. 1667 e 1668 cod. civ., per avere la Corte territoriale travisato il signi-ficato e le conclusioni dell'accertamento eseguito in primo grado dal geom.Incerpi, laddove aveva ritenuto la prova della sufficienza di un mero inter-vento tampone anziché del rifacimento integrale della guaina, e per avere,conseguentemente, respinto la domanda risarcitoria formulata dalla Am-ministrazione.10.1. La censura è inammissibile sia con riguardo alla dedotta violazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sia in riferimento agli artt. 1667 e1668 cod. proc. civ.10.2. Invero, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contrad-dizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad al-Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026cune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020).20.3. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che in relazioneal ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammis-sibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamenta-re la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime con-trastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascen-de le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongo-no in contrasto con essa (Cass. Sez. Un. 23745/2020).10.4. Ciò posto, la censura ha ad oggetto esclusivamente l'apprezzamentodelle risultanze della ctu, compiuto dalla sentenza impugnata per respin-gere il gravame proposto in relazione al mancato risarcimento del costodell'integrale sostituzione della guaina impermeabilizzante.10.5. A fronte dei giudizi del ctu sulla presumibilità che col passare deltempo si rendesse necessaria l'integrale sostituzione della guaina, valoriz-zati da parte ricorrente per sostenere l'errore di percezione e l'omessoesame di fatto decisivo (peraltro inammissibile a seguito di una c.d. dop-pia conforme ex art. 348-bis, comma 5, cod. proc. civ., ratione temporisvigente), la Corte ha infatti argomentato ribadendo che vi era stata unasovrastima del danno, il quale non poteva consistere nel rimborso di tuttele opere fatte eseguire unilateralmente dalle Unioni e travalicanti le merenecessità di riparazione, potendosi riconoscere come dovuto solo quantorealizzato per aggiustare i punti ammalorati dai quali dipendeva la perco-lazione.Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/202610.6. Si tratta all'evidenza di un argomentato apprezzamento del Giudicedi merito, che non è stato validamente censurato in sede di legittimità, es-sendosi la ricorrente limitata a contrapporre una propria personale letturadella relazione di c.t.u. a quella fornita dalla Corte territoriale, senza esse-re in grado d'individuare né l'errore percettivo da quest'ultima commesso,né i vizi logici in cui essa sarebbe incorsa.11. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 1668, 2014, 2727, 2697 cod. civ., per erronea applicazionedel principio causale “del più probabile che non”, per avere erroneamentela Corte d'appello ritenuto che non sarebbe stata dimostrata la probabilitàche con il passare del tempo le infiltrazioni si sarebbero estese all'interacopertura, e che dunque ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. fosse necessariala sua integrale sostituzione, come invece affermato chiaramente dal CTU.11.1. Il motivo è infondato, oltre che inammissibile, laddove indica unapluralità di norme violate, senza specificare le affermazioni attraverso lequali la Corte territoriale se ne sarebbe discostata.11.2. Quanto al principio causale del “più probabile che non”, la Corte ter-ritoriale non ha d'altronde utilizzato un criterio diverso da quello invocatoda parte ricorrente, ma ha ritenuto, con giudizio non affetto dalle allegateviolazioni di legge, che la sostituzione integrale della copertura non fosseinteramente riconducibile, dal punto di vista della causalità materiale, alloinadempimento dell'Impresa, e ciò è ricollegato alla statuizione di interve-nuta prescrizione dell'azione ex art. 1669 cod. civ. ed all'accoglimentodell'azione subordinata ex all'art. 1667 cod. civ., con il riconoscimento diuna somma decisamente inferiore rispetto a quella richiesta dalle Unioni.12. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la sentenzad'appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame riflettente l'i-Numero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026nammissibilità della tutela ex art. 1667 cod. civ., in relazione a quanto di-sposto dall'art. 28, comma 10, della legge 109/94.12.1. La ricorrente incidentale denuncia l'erroneità del riconoscimento del-la garanzia ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., e della conseguente confermadella condanna al pagamento dell'importo di euro 9.465,00 oltre interessied accessori, deducendo la violazione dell'art. 28, comma 10, cit., che intesi del ricorrente incidentale consente, dopo il collaudo, solo la denunciadi vizi integranti la fattispecie dell'art. 1669 cod. civ.12.2. La censura è infondata.12.3. L'articolo 28, comma 10, della legge 109/1994 (c.d. Legge Merloni)sancisce infatti che «Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile,l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché rico-noscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificatodi collaudo assuma carattere definitivo».12.3. Come condivisibilmente rilevato dalla Corte fiorentina, il significatodella norma suddetta va individuato in quello di identificare nel collaudodefinitivo il momento in cui l'opera può dirsi accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] appaltante, escludendo quindi dalla garanzia i vizi che aquella data erano conosciuti o conoscibili, ma non sono stati denunciati.12.4. La norma si fa carico, nell'ambito degli appalti pubblici, di quantonell'appalto privato è previsto dall'art. 1667, primo comma, cod. civ., lad-dove stabilisce che l'appaltatore non può rispondere dei vizi riconoscibilinon denunciati dopo che il committente privato abbia accettato l'opera.12.5. La norma non può, invece, essere interpretata nel senso di esclude-re l'operatività della garanzia dell'art. 1667 cod. civ. per i vizi non cono-scibili al momento del collaudo, in quanto occulti, perché tale interpreta-zione risulterebbe ingiustificatamente discriminante per il committentepubblico.12.6. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità invocata dalla Corte ter-ritoriale (cfr. Cass. 10501/2009), nel delineare il rilievo applicativo dellaNumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026distinzione nel caso di appalto di opera pubblica del diverso inizio della de-correnza dei termini di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art.1667 cod. civ. in relazione ai vizi e difetti rivelatisi precedentemente ocontemporaneamente al collaudo, costituisce serio argomento a favoredella conferma dell'applicabilità dell'art. 1667 cod. civ. ai vizi occulti emer-si dopo il collaudo. Infatti, il mancato riferimento ai vizi occulti corroborala conclusione logica, oltre che sistematica, che essi non possono essereritenuti compresi nell'esclusione della garanzia desumibile dall'art. 28,comma 10, della legge 109/1994 per i vizi non denunciati prima del col-laudo. La conclusione non è poi contrastata dal richiamo all'art. 1669 cod.civ., che fa salvi i vizi conoscibili e pure non denunciati prima del collaudo,in presenza del pericolo di rovina o di gravi difetti.12.7. Può quindi concludersi che l'art. 28, comma 10, si applica solo fino almomento in cui il collaudo non diventa definitivo. Dopo tale data, nonopera più, e scattano i termini di decadenza e prescrizione del codice civile(art. 1667 e seguenti) in relazione ai vizi occulti.18. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applica-zione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e l'omessa pronuncia su alcunimotivi oggetto di discussione in appello.18.1. Si duole l'[OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale nonavrebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principa-le, correlata alla richiesta di parte attrice formulata in termini di ricono-scimento dell'importo di euro 162.792,72, ovvero della maggiore o minoresomma ritenuta di giustizia.18.2. Si tratta di censura infondata.18.3. La mera circostanza che, nel formulare la domanda di condanna del-la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni ex art. 1667 e in subordineex art. 1669 cod. civ., le attrici avessero richiesto, in alternativa rispettoal riconoscimento della somma di euro 162.792,72, quello della «maggioreNumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026o minore somma che sarà ritenuta di giustizia», non consente infatti di ri-tenere che l'accoglimento della predetta domanda da parte del Tribunale,con la liquidazione del minor importo di euro 9.465,00, escludesse la par-ziale soccombenza delle attrici, e quindi l'interesse all'impugnazione dellasentenza di primo grado, nella parte in cui aveva negato il maggior impor-to indicato in via principale, trattandosi evidentemente, almeno per quan-to riguarda la «minor somma», di una richiesta formulata in via subordi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a soddisfare integralmente lapretesa avanzata.19. Il ricorso incidentale va dunque respinto.20. Atteso il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, ricorronogiusti motivi per la compensazione delle spese di lite.21. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri-to dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussi-stenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principalee del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ricorso incidentale,a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa inte-gralmente fra le parti le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale e per ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.Il PresidenteNumero registro generale 20547/2020Numero sezionale 3711/2025Numero di raccolta generale 10884/2026Data pubblicazione 23/04/2026GUIDO MERCOLINO
Sentenza Cassazione n. 10884/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris