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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26225/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP.

SLOVACCA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa il 18 aprile 2023 del Tribunale di Trani con cui, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che il primo motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità dell'imputato e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990), non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2 sent. app.), nonché volto a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali (così, ex multis: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); Rilevato che le conclusioni cui è giunta la sentenza ricorsa si pongono nell'alveo del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento del limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da soli non costituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 255726; Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695); Ritenuto che il secondo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pena) attiene al trattamento sanzionatorio, la cui determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta in- censurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere mo- tivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. SLOVACCA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa il 18 aprile 2023 del Tribunale di Trani con cui, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il primo motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di moti- vazione in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità dell'imputato e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990), non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2 sent. app.), nonché volto a prefigurare, in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali (così, ex multis: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); Rilevato che le conclusioni cui è giunta la sentenza ricorsa si pongono nell'alveo del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento del limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da soli non costituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 255726; Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695); Ritenuto che il secondo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pena) attiene al trattamento sanzionatorio, la cui determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta in- censurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere mo- tivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 26225/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris