Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 34871/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nza del 29/01/2026 del Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribunale del riesame – inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 18 dicembre 2025,che aveva rigettato la richiesta cautelare – ha disposto la custodia in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 166, commi 1-2, d.lgs.24 febbraio 1998, n. 58, e 648-ter.1 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, per quel che concerne la ritenuta attualità econcretezza delle esigenze cautelari.Il Tribunale, omettendo di fornire una motivazione rafforzata rispetto alprovvedimento di rigetto del primo Giudice (che aveva valorizzato la disgregazionedella rete di clienti), avrebbe stigmatizzato la protrazione delle condotte (tuttavia,risalenti nel tempo), senza tenere in adeguata considerazione i numerosiinvestitori che non avevano sporto querela e la fisiologica estromissione dallacomunità di riferimento, l’ampia collaborazione con consegna dei materialiinformatici (tale da precludere una ripresa dell’attività delittuosa) e il timore diritorsioni (laddove si sarebbe paventato l’intervento punitivo di un soggetto agliarresti domiciliari).2.2.

Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., con riguardo alla omessamotivazione in tema di proporzionalità della misura, essendo stati esclusi gli arrestidomiciliari solo in ragione dell’inidoneità del domicilio e dell’assenza di una rete disostentamento e assistenza, senza prendere considerazioni misure non custodiali,già sperimentate senza controindicazioni.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici, in quantoavulsi da un effettivo confronto con l’apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, e non consentiti, poiché meramente rivalutativi.2.

Il Tribunale ripercorre compiutamente il percorso logico-giuridico delGiudice per le indagini preliminari (pp. 2-3) e, concordando quanto all’assenza diun concreto pericolo di fuga, lo ha poi specificamente superato, in ordine alpericolo di reiterazione, per quel che attiene:- al dissolvimento della rete di frequentazioni, personali prima ancora chefinanziarie, con conseguente venir meno dell’imprescindibile affidamento(sottolineando l’evidente possibilità di riattivare analoghe condotte in diversicontesti soggettivi);- alla cessazione dell’attività di impresa sin dal 2024 (evidenziando ladimestichezza nell’operare tramite società estere e la professionalità riscontratanell’offrire false rassicurazioni);- alle denunciate minacce da parte di uno dei truffati, sola presunta causadella irreperibilità (rimarcando l’arco temporale pari a svariati anni, la vastitàraggiunta dal cosiddetto “schema Ponzi”, la centralità dell’indagato, il numeroconsiderevole di vittime ben superiore ai 164 soggetti che hanno sporto querela, iprofitti quantificati in euro 5.000.000 scomparsi quasi completamente senzalasciare traccia, la spregiudicatezza dimostrata, anche dopo una prima condannaper fatti analoghi);- alla modestia delle somme riciclate, incompatibili con i cospicui profittirealizzati mediante abusivismo finanziario, per quanto attiene al titolo cautelareinvocato ex art. 648-ter.1 cod. pen. (poiché, oltre a quanto accennato, eraindubitabile che fossero stati reinvestiti, sia pure in minima parte, i profitti, fatticonfluire sui medesimi conti utilizzati per i reati per cui si procede);- alla collaborazione resa dall’imputato (indubitabile, ma connessa a plurimeragioni utilitaristiche e, quindi, non tale da attestare una reale e concreta presa didistanza dall’attività delittuosa).Con questo ampio apparato argomentativo, tale da ottemperare appieno aglioneri motivazionali imposti dal ribaltamento contra reum della iniziale pronunciadi rigetto, il ricorrente non si confronta appieno, agitando censure schiettamenterivalutative, estranee al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3.

Del pari, adeguatamente contestualizzata la complessa vicenda, l’unicamisura in grado di sterilizzare completamente il rischio di reiterazione,precludendo nuovi contatti de visu o per via telematica, è stata ritenuta quellaendomuraria (aggiungendosi, ad abundantiam, ulteriori considerazionisull’inidoneità del domicilio indicato dall’indagato).Le stringate doglianze sul punto risultano, pertanto, anch’esse non consentite,a fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici, e, prima ancora, articolatein termini non compiutamente specifici.4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.5. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec.cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 29/01/2026 del Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribunale del riesame – inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 18 dicembre 2025,che aveva rigettato la richiesta cautelare – ha disposto la custodia in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 166, commi 1-2, d.lgs.24 febbraio 1998, n. 58, e 648-ter.1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, per quel che concerne la ritenuta attualità econcretezza delle esigenze cautelari.Il Tribunale, omettendo di fornire una motivazione rafforzata rispetto alprovvedimento di rigetto del primo Giudice (che aveva valorizzato la disgregazionedella rete di clienti), avrebbe stigmatizzato la protrazione delle condotte (tuttavia,risalenti nel tempo), senza tenere in adeguata considerazione i numerosiinvestitori che non avevano sporto querela e la fisiologica estromissione dallacomunità di riferimento, l’ampia collaborazione con consegna dei materialiinformatici (tale da precludere una ripresa dell’attività delittuosa) e il timore diritorsioni (laddove si sarebbe paventato l’intervento punitivo di un soggetto agliarresti domiciliari).2.2. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., con riguardo alla omessamotivazione in tema di proporzionalità della misura, essendo stati esclusi gli arrestidomiciliari solo in ragione dell’inidoneità del domicilio e dell’assenza di una rete disostentamento e assistenza, senza prendere considerazioni misure non custodiali,già sperimentate senza controindicazioni.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici, in quantoavulsi da un effettivo confronto con l’apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato, e non consentiti, poiché meramente rivalutativi.2. Il Tribunale ripercorre compiutamente il percorso logico-giuridico delGiudice per le indagini preliminari (pp. 2-3) e, concordando quanto all’assenza diun concreto pericolo di fuga, lo ha poi specificamente superato, in ordine alpericolo di reiterazione, per quel che attiene:- al dissolvimento della rete di frequentazioni, personali prima ancora chefinanziarie, con conseguente venir meno dell’imprescindibile affidamento(sottolineando l’evidente possibilità di riattivare analoghe condotte in diversicontesti soggettivi);- alla cessazione dell’attività di impresa sin dal 2024 (evidenziando ladimestichezza nell’operare tramite società estere e la professionalità riscontratanell’offrire false rassicurazioni);- alle denunciate minacce da parte di uno dei truffati, sola presunta causadella irreperibilità (rimarcando l’arco temporale pari a svariati anni, la vastitàraggiunta dal cosiddetto “schema Ponzi”, la centralità dell’indagato, il numeroconsiderevole di vittime ben superiore ai 164 soggetti che hanno sporto querela, iprofitti quantificati in euro 5.000.000 scomparsi quasi completamente senzalasciare traccia, la spregiudicatezza dimostrata, anche dopo una prima condannaper fatti analoghi);- alla modestia delle somme riciclate, incompatibili con i cospicui profittirealizzati mediante abusivismo finanziario, per quanto attiene al titolo cautelareinvocato ex art. 648-ter.1 cod. pen. (poiché, oltre a quanto accennato, eraindubitabile che fossero stati reinvestiti, sia pure in minima parte, i profitti, fatticonfluire sui medesimi conti utilizzati per i reati per cui si procede);- alla collaborazione resa dall’imputato (indubitabile, ma connessa a plurimeragioni utilitaristiche e, quindi, non tale da attestare una reale e concreta presa didistanza dall’attività delittuosa).Con questo ampio apparato argomentativo, tale da ottemperare appieno aglioneri motivazionali imposti dal ribaltamento contra reum della iniziale pronunciadi rigetto, il ricorrente non si confronta appieno, agitando censure schiettamenterivalutative, estranee al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3. Del pari, adeguatamente contestualizzata la complessa vicenda, l’unicamisura in grado di sterilizzare completamente il rischio di reiterazione,precludendo nuovi contatti de visu o per via telematica, è stata ritenuta quellaendomuraria (aggiungendosi, ad abundantiam, ulteriori considerazionisull’inidoneità del domicilio indicato dall’indagato).Le stringate doglianze sul punto risultano, pertanto, anch’esse non consentite,a fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici, e, prima ancora, articolatein termini non compiutamente specifici.4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.5. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec.cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris