CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi. Con il primo eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado, perché pronunciata nel corso di un processo alle cui udienze non aveva partecipato il difensore di fiducia dell'imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA]); in luogo di detto difensore risultava presente, invece, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore dell'imputato, la cui nomina era stata revocata il 26 febbraio 2016. Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione di norme processuali: nel verbale di udienza del 6 novembre 2019 non è stato dato atto della lettura del dispositivo con motivazione contestuale, né il deposito della motivazione è stato comunicato all'imputato o al suo difensore; ergo l'atto di appello depositato il 25 maggio 2020 è tempestivo, poiché non è mai decorso il termine di impugnazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti processuali, consentito al collegio in ragione della natura della questione da risolvere, risulta quanto segue: - l'imputato, in origine difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha conferito nuovo mandato difensivo — con atto del 24 febbraio 2016, depositato il successivo 26 febbraio — all'avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando la precedente nomina; - dopo l'udienza del 26 febbraio 2016 (rinviata per legittimo impedimento del difensore appena nominato) l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non si è mai presentata alle udienze successive, né ha mai dedotto impedimenti; - stante l'assenza del difensore di fiducia, in sostituzione di questi, il Tribunale ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. che ha partecipato, in tale veste, alle udienze, garantendo il diritto di difesa e assistenza all'imputato. Ergo nessuna nullità si è prodotta nel giudizio di primo grado. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalla intestazione della sentenza di primo grado risulta che la decisione è stata deliberata con lettura contestuale del dispositivo e della motivazione all'udienza del 6 novembre 2019. Di tale circostanza dà atto lo stesso imputato appellante che, nella premessa dei motivi di impugnazione, dichiara di impugnare "la sentenza n. 3642/2019 Reg. sent., con motivazione contestuale". È quindi corretta la decisione della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, sul rilievo: - che l'appello principale, proposto il 21 novembre 2019, era generico perché sostanzialmente privo di motivi; - che i motivi aggiunti, depositati il 25 novembre 2019, erano tardivi (e quindi venivano travolti dalla inammissibilità del ricorso principale ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) perché proposti in data successiva alla scadenza del termine di quindici giorni decorrente dalla pronuncia, in data 6 novembre 2019, della sentenza con motivazione contestuale (artt. 585, comma 1, lett. a e comma 2 lett. b). 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021