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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 07161/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letti i motivi nuovi depositati per il ricorrente in data 27 dicembre 2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di tentata estorsione nonché il travisamento della prova, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno inquadrato la condotta nella fattispecie contestata con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sulla dinamica della vicenda, ricostruita alla stregua delle dichiarazioni ritenute attendibili della p.o. e sull'idoneità della condotta a coartare la volontà della vittima nonché sulla palese inverosimiglianza del racconto del ricorrente relativo al furto dei gioielli e della sussistenza di una lecita pretesa azionabile in giudizio); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, denunciando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'estorsione di lieve entità, non è consentito in sede di legittimità in ordine al denegato riconoscimento da parte del giudice di appello dell'invocata attenuante, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti,ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massinnata); che, nella specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello ed alle conclusioni difensive, il mancato riconoscimento dell'attenuante in parola non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l'esercizio del relativo potere officioso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 8); ritenuto, in relazione ai motivi nuovi dedotti, che la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen., e inoltre che la lieve entità del fatto risulta implicitamente esclusa per il fatto che è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato in relazione alle ipotesi aggravate di cui agli artt. 628 (capo A) e 56 e 629 (capo B) cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letti i motivi nuovi depositati per il ricorrente in data 27 dicembre 2025; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di tentata estorsione nonché il travisamento della prova, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno inquadrato la condotta nella fattispecie contestata con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sulla dinamica della vicenda, ricostruita alla stregua delle dichiarazioni ritenute attendibili della p.o. e sull'idoneità della condotta a coartare la volontà della vittima nonché sulla palese inverosimiglianza del racconto del ricorrente relativo al furto dei gioielli e della sussistenza di una lecita pretesa azionabile in giudizio); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, denunciando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'estorsione di lieve entità, non è consentito in sede di legittimità in ordine al denegato riconoscimento da parte del giudice di appello dell'invocata attenuante, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti,ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massinnata); che, nella specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello ed alle conclusioni difensive, il mancato riconoscimento dell'attenuante in parola non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l'esercizio del relativo potere officioso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 8); ritenuto, in relazione ai motivi nuovi dedotti, che la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen., e inoltre che la lieve entità del fatto risulta implicitamente esclusa per il fatto che è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato in relazione alle ipotesi aggravate di cui agli artt. 628 (capo A) e 56 e 629 (capo B) cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
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