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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:218
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0217 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 27 marzo 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di “appartenenza a un particolare gruppo sociale” – Condizione relativa alla percezione del gruppo come diverso da parte della società circostante nel paese d’origine – Requisiti per la protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “danno grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Persone facenti parte di una stessa famiglia e minacciate nell’ambito di una faida a motivo del loro legame familiare».

Nella causa C‑217/23 [Laghman] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 28 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2023, nel procedimento Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contro A N, LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Jääskinen, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per A N, da R. Lukits, Rechtsanwalt, – per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Kopetzki, in qualità di agenti, – per il governo tedesco, da J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti, – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K.

Bulterman, A. Hanje e J.M.

Hoogveld, in qualità di agenti, – per la Commissione europea, da A. Azéma, J. Hottiaux e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per l’immigrazione e l’asilo, Austria; in prosieguo: il «BFA») e A N in merito al rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da quest’ultimo.

Contesto normativo Diritto internazionale 3 Ai sensi dell’articolo 1, sezione A, punto 2, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»): «Ai fini della presente Convenzione, il termine di “rifugiato” è applicabile: a chiunque, (...) nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato (...)».

Diritto dell’Unione Direttiva 2011/95 4 I considerando 6, 29, 30, 33, 34 e 39 della direttiva 2011/95 così recitano: «(6) Le conclusioni di Tampere [Consiglio europeo tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999] precisano (...) che lo status di rifugiato dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale. (...) (29) Una delle condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l’esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti. (30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall’“appartenenza a un determinato gruppo sociale”.

Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l’aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni. (...) (33) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria.

La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. (34) È necessario introdurre criteri comuni per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria.

Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri. (...) (39) In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità». 5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g); (...) d) “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12; e) “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato; f) “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese; g) “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; h) “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata; i) “richiedente”: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva; (...)». 6 L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Esame dei fatti e delle circostanze», così dispone al suo paragrafo 3: «L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione: (...) c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; (...)». 7 L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Responsabili della persecuzione o del danno grave», prevede quanto segue: «I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7». 8 L’articolo 7 della direttiva 2011/95, intitolato «Soggetti che offrono protezione», è così formulato: «1.

La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente: a) dallo Stato; oppure b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea.

Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione. (...)». 9 L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Atti di persecuzione», così dispone al suo paragrafo 3: «In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti». 10 L’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Motivi di persecuzione», prevede quanto segue: «Nel valutare i motivi di persecuzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto dei seguenti elementi: (...) d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando: – i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e – tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale.

L’interpretazione dell’espressione “orientamento sessuale” non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere; (...)». 11 L’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Danno grave», così dispone: «Sono considerati danni gravi: a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». 12 L’articolo 18 della direttiva 2011/95, intitolato «Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria», è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V».

Direttiva 2013/32 13 L’articolo 10 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), intitolato «Criteri applicabili all’esame delle domande», così dispone al paragrafo 2: «Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria».

Diritto austriaco 14 L’articolo 3 del Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005) [legge federale sulla concessione del diritto di asilo (legge sul diritto d’asilo del 2005)], del 16 agosto 2005 (BGBl.

I, 100/2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AsylG 2005»), intitolato «Status di beneficiario del diritto d’asilo», così dispone: «(1) A un cittadino straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale in Austria viene riconosciuto lo status di beneficiario del diritto d’asilo, sempreché la domanda non debba essere respinta a norma degli articoli 4, 4a o 5, se è plausibile che egli sia minacciato di persecuzione nel suo paese d’origine, ai sensi dell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della [convenzione di Ginevra]. (...) (5) La decisione che concede a uno straniero, d’ufficio o sulla base di una domanda di protezione internazionale, lo status di beneficiario del diritto d’asilo deve essere legata alla constatazione che tale straniero beneficia ipso iure dello status di rifugiato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il 4 novembre 2015 A N, cittadino afghano di etnia pashtun originario della provincia di Laghman (Afghanistan), ha presentato una domanda di protezione internazionale in Austria ai sensi dell’AsylG 2005.

A sostegno di tale domanda, A N ha affermato di essere minacciato di persecuzione in Afghanistan a causa di una faida nei confronti di persone aventi un legame di parentela con suo padre.

Tale faida avrebbe origine in una controversia patrimoniale vertente su un terreno agricolo e tra il padre e i cugini di quest’ultimo.

Secondo le informazioni fornite da A N, suo padre e suo fratello sarebbero stati uccisi dai cugini del padre in esecuzione della suddetta faida. 16 Con decisione del 21 giugno 2017, il BFA ha respinto tale domanda, ritenendo che la partenza di A N dal suo paese d’origine fosse «motivata unicamente dal suo desiderio di migliorare la sua situazione economica e sociale» e che le informazioni fornite in merito al rischio di persecuzione non corrispondessero alla realtà.

A N ha proposto ricorso avverso tale decisione. 17 Con decisione del 26 luglio 2022, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) ha accolto il ricorso di A N, gli ha riconosciuto lo status di beneficiario di asilo in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’AsylG 2005 e ha constatato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, di tale legge, che gli spettava ipso iure lo status di rifugiato. 18 Tale giudice ha ritenuto che le dichiarazioni di A N sulle ragioni per le quali egli temeva di essere perseguitato nel suo paese d’origine fossero dimostrate.

Secondo le constatazioni di detto giudice, A N è coinvolto in una faida fondata su una controversia di natura patrimoniale che lo esporrebbe, in caso di ritorno nel suo paese d’origine, al rischio di essere aggredito, o addirittura ucciso, dai cugini del padre a causa del suo legame di filiazione con quest’ultimo, senza poter ragionevolmente sperare in una protezione da parte delle autorità afghane.

Inoltre, in caso di stabilimento in un’altra regione del suo paese d’origine, A N rischierebbe di non poter provvedere al proprio sostentamento. 19 Il BFA ha proposto un ricorso per «Revision» avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, facendo valere, in sostanza, che il fatto di essere membro di una famiglia coinvolta in una faida non poteva essere qualificato come «appartenenza a un particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. 20 Il giudice del rinvio rileva che, secondo le constatazioni del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), che non sono più rimesse in discussione dal BFA e sulle quali esso deve fondarsi, A N è oggetto di minacce, con una probabilità sufficientemente concreta di atti di violenza fisica che vanno fino all’omicidio, da parte di cugini del padre, a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una faida, la cui origine risiede in una controversia patrimoniale.

Esso si chiede se persone oggetto di siffatte minacce unicamente a causa di tale legame di parentela debbano essere considerate come appartenenti a un «particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, in quanto motivo di persecuzione idoneo a indurre l’autorità nazionale competente a riconoscere loro lo status di rifugiato.

In particolare, tale giudice chiede alla Corte di chiarire la portata della condizione prevista al secondo trattino di tale disposizione, in forza della quale un «particolare gruppo sociale» deve possedere un’identità distinta nel paese terzo di cui trattasi perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. 21 Detto giudice rileva altresì che, nell’ipotesi in cui dalle risposte della Corte risultasse che a A N non può essere riconosciuto lo status di rifugiato, sarebbe ancora necessario esaminare se occorra riconoscergli lo status di protezione sussidiaria a causa delle minacce di atti di violenza fisica che possono arrivare fino all’omicidio, accertate dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale). 22 In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’espressione “tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante” di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della [direttiva 2011/95/UE], debba essere interpretata nel senso che un gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi solo se vi è percepito come diverso dalla società circostante, o se sia necessario valutare l’esistenza di un’“identità distinta” in maniera autonoma e indipendentemente dal fatto che il gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante.

Nell’ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, l’esistenza di un’“identità distinta” debba essere valutata autonomamente: 2) In base a quali criteri debba essere valutata l’esistenza di un’“identità distinta” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.

Indipendentemente dalla risposta alla prima e alla seconda questione: 3) Se, nel valutare se un gruppo sia percepito come diverso “dalla società circostante” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, ci si debba basare sul punto di vista del persecutore, o della società nel suo complesso, o di una parte sostanziale della società di un paese, o di una parte del paese. 4) Su quali criteri ci si debba basare per valutare se un gruppo sia percepito come “diverso” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95».

Sulle questioni pregiudiziali 23 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale minacciato nell’ambito di una faida nel suo paese d’origine a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una controversia di natura patrimoniale possa, per questo solo motivo, essere considerato appartenente a un «particolare gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione. 24 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, che riprende, in sostanza, la definizione di cui all’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 , EU:C:2019:403 , punto 84 ], riconosce lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. 25 Un rischio comprovato di subire atti di violenza fisica che possono arrivare fino all’omicidio, come quello al quale sarebbe esposto A N nel suo paese d’origine, non è tuttavia sufficiente, di per sé, perché possa essergli riconosciuto lo «status di rifugiato», ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95.

Infatti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 6, lettera c), e con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima e alla luce del suo considerando 29, il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone che sia stabilito un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva e gli atti di persecuzione, ai sensi delle disposizioni cui rinvia l’articolo 9, paragrafo 3, della stessa direttiva, o tra uno di tali motivi di persecuzione e la mancanza di protezione, da parte dei «soggetti che offrono protezione», contro siffatti atti commessi da «soggetti non statuali» [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 66 ]. 26 Il giudice del rinvio interroga la Corte sull’esistenza di un siffatto collegamento tra, da un lato, il rischio di atti di violenza al quale è esposto un richiedente protezione internazionale minacciato nell’ambito di una faida nel suo paese d’origine e, dall’altro, il motivo vertente sull’appartenenza a un «particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.

In altri termini, tale giudice si chiede se, in simili circostanze, si debba ritenere che tale richiedente rischi di essere perseguitato nel suo paese d’origine «per motivi di appartenenza a un particolare gruppo sociale». 27 Dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva emerge che un gruppo è considerato come un «particolare gruppo sociale» quando sono soddisfatte due condizioni cumulative.

Da un lato, i membri del gruppo considerato devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi enunciati al primo trattino di detta disposizione, ossia una «caratteristica innata», una «storia comune che non può essere mutata» o ancora una «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi».

Dall’altro lato, tale gruppo deve possedere un’identità distinta nel paese origine, «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante» [sentenza dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. 28 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la cui soddisfazione non è contestata dinanzi al giudice del rinvio, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 24 a 26 delle sue conclusioni, i membri di una famiglia condividono, in virtù dei loro legami familiari, siano essi derivanti da una filiazione biologica, da un’adozione o ancora da un matrimonio, una «caratteristica innata» o una «storia comune che non può essere mutata».

La circostanza che i membri di una famiglia, e in particolare gli uomini e i ragazzi di tale famiglia, si trovino soggetti, a causa della loro ascendenza, a una faida, per il motivo che quest’ultima si trasmette di generazione in generazione, in linea patrilineare, rientra anch’essa in una siffatta storia comune che non può essere mutata e costituisce quindi un aspetto supplementare comune a tali persone.

Pertanto, si può ritenere che dette persone soddisfino tale prima condizione. 29 Per quanto riguarda la seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché si abbia un «particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, della direttiva 2011/95, attinente all’identità distinta di tale gruppo nel paese di origine interessato «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante», il giudice del rinvio si chiede se tale disposizione imponga di esaminare l’esistenza di un’«identità distinta» in modo autonomo e indipendentemente dalla questione se il gruppo considerato sia percepito come diverso dalla società circostante. 30 Dalla formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, della direttiva 2011/95, in tutte le sue versioni linguistiche, risulta che la percezione, da parte della società circostante, della differenza del gruppo considerato riveste un’importanza decisiva.

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 30 a 32 delle sue conclusioni, l’«identità distinta» del gruppo, di cui a tale disposizione, costituisce una condizione che deve essere esaminata non già separatamente e autonomamente rispetto alla percezione della società circostante, bensì in relazione a quest’ultima. 31 Spetta allo Stato membro interessato determinare quale «società circostante», ai sensi di tale disposizione, sia pertinente per valutare l’esistenza di un gruppo sociale.

Tale società può coincidere con l’intero paese terzo di origine del richiedente protezione internazionale o essere più circoscritta, ad esempio a una parte del territorio o della popolazione di tale paese terzo [sentenze del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 54 , e dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punto 50 ]. 32 Inoltre, «l’appartenenza a un particolare gruppo sociale» deve essere constatata indipendentemente dal rischio di atti di persecuzione ai quali i membri di tale gruppo sono esposti nel paese d’origine [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 55 ]. 33 A titolo di esempio, l’esistenza, nel paese d’origine, di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale (sentenza del 7 novembre 2013, X e a., da C‑199/12 a C‑201/12 , EU:C:2013:720 , punto 49 ). 34 Analogamente, in funzione delle condizioni e in particolare delle norme sociali, morali o giuridiche prevalenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, della direttiva 2011/95, sia le donne di tale paese nel loro insieme sia gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica supplementare, come il fatto di essersi sottratte a un matrimonio forzato o, per le donne coniugate, di aver lasciato le loro case, o ancora il fatto di identificarsi effettivamente nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punti 52 , 53 e 62 , nonché dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punti 49 e 64 ]. 35 In tale contesto, occorre sottolineare che non può essere determinante la percezione che hanno soltanto alcuni individui facenti parte della società circostante.

Per poter essere riconosciuto come avente un’identità distinta nel paese d’origine, il gruppo deve essere percepito come diverso dalla società circostante nel suo insieme, il che implica necessariamente che tale percezione sia condivisa da una parte sostanziale degli individui che compongono tale società e non unicamente da singoli autori di atti che possono essere classificati come atti persecutori ai sensi della direttiva 2011/95.

In caso contrario, infatti, simili atti sarebbero sufficienti a considerare le persone a cui si dirigono come appartenenti ad un «particolare gruppo sociale», il che priverebbe tale condizione di effetto utile. 36 Del pari, la percezione della loro propria differenza da parte delle vittime di simili atti non può, di per sé, essere determinante in tale contesto.

In circostanze caratterizzate da una faida familiare, la percezione soggettiva della loro differenza, da parte dei familiari coinvolti in tale faida, non implica di per sé che il gruppo che essi formano insieme sia percepito come diverso dalla società circostante, come richiesto dal secondo trattino di tale articolo 10, paragrafo 1, lettera d). 37 Pertanto, ciò che rileva è il fatto che un gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante nel suo insieme, in ragione, in particolare, delle norme sociali, morali o giuridiche prevalenti nel paese d’origine.

La prova di una siffatta percezione, a livello della società circostante, può essere fornita, in particolare, sulla base di indizi concreti quali, ad esempio, trattamenti discriminatori o pratiche di esclusione, oppure stigmatizzazioni che colpiscono in generale i membri del gruppo in questione e che hanno l’effetto di collocarli ai margini della società circostante [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 53 , e dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punto 49 ]. 38 Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che, nel loro paese d’origine, il gruppo costituito dai membri di una famiglia particolare coinvolti una faida la cui causa è una controversia di natura patrimoniale sia percepito come diverso non solo dai membri delle famiglie implicate in tale faida, ma parimenti dalla società circostante nel suo insieme. 39 Da quanto precede risulta che il fatto che un richiedente protezione internazionale sia esposto, nel suo paese d’origine, a un rischio di subire atti di violenza fisica che arrivano fino all’omicidio in esecuzione di una faida nei confronti di tutti o di parte dei suoi familiari a causa di una controversia patrimoniale non consente di constatare che tale richiedente appartenga a un «particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.

Pertanto, a un siffatto richiedente non potrebbe essere riconosciuto, a tale titolo, lo status di rifugiato. 40 Occorre tuttavia precisare che, se, in sede di esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale effettuato conformemente all’articolo 4 della direttiva 2011/95, tenendo conto, in particolare, degli elementi indicati al paragrafo 3 di tale articolo, l’autorità competente constata che il richiedente non soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 obbliga tale autorità a determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per poter beneficiare della protezione sussidiaria. 41 Come risulta, in primo luogo, dal considerando 33 della direttiva 2011/95, la protezione sussidiaria ha carattere complementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione di Ginevra.

In secondo luogo, il considerando 34 di tale direttiva precisa che i criteri comuni per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria sono elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri.

In terzo luogo, dal considerando 39 di detta direttiva risulta che, fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, i beneficiari dello status di protezione sussidiaria devono godere degli stessi diritti e degli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della medesima direttiva ed essere soggetti alle stesse condizioni di ammissibilità. 42 Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95, ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo che non può essere considerato come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15 di tale direttiva, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. 43 La nozione di «danno grave» comprende in particolare, ai sensi di tale articolo 15, lettere a) e b), la pena di morte, l’esecuzione, la tortura, trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese d’origine.

Poiché tali disposizioni non operano alcuna distinzione a seconda che il danno sia commesso da un soggetto statuale o da un soggetto non statuale, una siffatta nozione ricomprende una minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, indipendentemente dai motivi sottesi a detti atti [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punti 75 e 80 ]. 44 Spetta quindi all’autorità nazionale competente valutare, nell’ambito, in particolare, della procedura prevista all’articolo 4 della direttiva 2011/95, se un richiedente protezione internazionale come A N soddisfi le condizioni previste per poter beneficiare della protezione sussidiaria.

La Corte ha precisato, a tal riguardo, che le circostanze relative alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente possono costituire elementi pertinenti per l’esame di una domanda di protezione sussidiaria da parte dell’autorità nazionale competente, indipendentemente dal tipo specifico di danno grave, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2011/95, che è oggetto di una siffatta valutazione [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nozione di danno grave), C‑125/22 , EU:C:2023:843 , punto 43 ]. 45 Se un cittadino di un paese terzo o un apolide soddisfano le condizioni previste da tale direttiva per poter beneficiare della protezione sussidiaria, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, conformemente all’articolo 18 di detta direttiva, a concedere loro lo status conferito da tale protezione. 46 Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale minacciato nell’ambito di una faida nel suo paese d’origine a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una controversia di natura patrimoniale non può, per questo solo motivo, essere considerato come appartenente a un «particolare gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che: un richiedente protezione internazionale minacciato nell’ambito di una faida nel suo paese d’origine a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una controversia di natura patrimoniale non può, per questo solo motivo, essere considerato come appartenente a un «particolare gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0217 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 27 marzo 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di “appartenenza a un particolare gruppo sociale” – Condizione relativa alla percezione del gruppo come diverso da parte della società circostante nel paese d’origine – Requisiti per la protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “danno grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Persone facenti parte di una stessa famiglia e minacciate nell’ambito di una faida a motivo del loro legame familiare». Nella causa C‑217/23 [Laghman] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 28 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2023, nel procedimento Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contro A N, LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Jääskinen, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per A N, da R. Lukits, Rechtsanwalt, – per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Kopetzki, in qualità di agenti, – per il governo tedesco, da J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti, – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman, A. Hanje e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti, – per la Commissione europea, da A. Azéma, J. Hottiaux e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per l’immigrazione e l’asilo, Austria; in prosieguo: il «BFA») e A N in merito al rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da quest’ultimo. Contesto normativo Diritto internazionale 3 Ai sensi dell’articolo 1, sezione A, punto 2, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»): «Ai fini della presente Convenzione, il termine di “rifugiato” è applicabile: a chiunque, (...) nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato (...)». Diritto dell’Unione Direttiva 2011/95 4 I considerando 6, 29, 30, 33, 34 e 39 della direttiva 2011/95 così recitano: «(6) Le conclusioni di Tampere [Consiglio europeo tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999] precisano (...) che lo status di rifugiato dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale. (...) (29) Una delle condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l’esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti. (30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall’“appartenenza a un determinato gruppo sociale”. Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l’aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni. (...) (33) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. (34) È necessario introdurre criteri comuni per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri. (...) (39) In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità». 5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g); (...) d) “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12; e) “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato; f) “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese; g) “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; h) “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata; i) “richiedente”: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva; (...)». 6 L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Esame dei fatti e delle circostanze», così dispone al suo paragrafo 3: «L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione: (...) c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; (...)». 7 L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Responsabili della persecuzione o del danno grave», prevede quanto segue: «I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7». 8 L’articolo 7 della direttiva 2011/95, intitolato «Soggetti che offrono protezione», è così formulato: «1.   La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente: a) dallo Stato; oppure b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2. 2.   La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione. (...)». 9 L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Atti di persecuzione», così dispone al suo paragrafo 3: «In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti». 10 L’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Motivi di persecuzione», prevede quanto segue: «Nel valutare i motivi di persecuzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto dei seguenti elementi: (...) d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando: – i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e – tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione “orientamento sessuale” non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere; (...)». 11 L’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Danno grave», così dispone: «Sono considerati danni gravi: a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». 12 L’articolo 18 della direttiva 2011/95, intitolato «Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria», è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V». Direttiva 2013/32 13 L’articolo 10 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), intitolato «Criteri applicabili all’esame delle domande», così dispone al paragrafo 2: «Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria». Diritto austriaco 14 L’articolo 3 del Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005) [legge federale sulla concessione del diritto di asilo (legge sul diritto d’asilo del 2005)], del 16 agosto 2005 (BGBl. I, 100/2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AsylG 2005»), intitolato «Status di beneficiario del diritto d’asilo», così dispone: «(1)   A un cittadino straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale in Austria viene riconosciuto lo status di beneficiario del diritto d’asilo, sempreché la domanda non debba essere respinta a norma degli articoli 4, 4a o 5, se è plausibile che egli sia minacciato di persecuzione nel suo paese d’origine, ai sensi dell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della [convenzione di Ginevra]. (...) (5)   La decisione che concede a uno straniero, d’ufficio o sulla base di una domanda di protezione internazionale, lo status di beneficiario del diritto d’asilo deve essere legata alla constatazione che tale straniero beneficia ipso iure dello status di rifugiato». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il 4 novembre 2015 A N, cittadino afghano di etnia pashtun originario della provincia di Laghman (Afghanistan), ha presentato una domanda di protezione internazionale in Austria ai sensi dell’AsylG 2005. A sostegno di tale domanda, A N ha affermato di essere minacciato di persecuzione in Afghanistan a causa di una faida nei confronti di persone aventi un legame di parentela con suo padre. Tale faida avrebbe origine in una controversia patrimoniale vertente su un terreno agricolo e tra il padre e i cugini di quest’ultimo. Secondo le informazioni fornite da A N, suo padre e suo fratello sarebbero stati uccisi dai cugini del padre in esecuzione della suddetta faida. 16 Con decisione del 21 giugno 2017, il BFA ha respinto tale domanda, ritenendo che la partenza di A N dal suo paese d’origine fosse «motivata unicamente dal suo desiderio di migliorare la sua situazione economica e sociale» e che le informazioni fornite in merito al rischio di persecuzione non corrispondessero alla realtà. A N ha proposto ricorso avverso tale decisione. 17 Con decisione del 26 luglio 2022, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) ha accolto il ricorso di A N, gli ha riconosciuto lo status di beneficiario di asilo in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’AsylG 2005 e ha constatato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, di tale legge, che gli spettava ipso iure lo status di rifugiato. 18 Tale giudice ha ritenuto che le dichiarazioni di A N sulle ragioni per le quali egli temeva di essere perseguitato nel suo paese d’origine fossero dimostrate. Secondo le constatazioni di detto giudice, A N è coinvolto in una faida fondata su una controversia di natura patrimoniale che lo esporrebbe, in caso di ritorno nel suo paese d’origine, al rischio di essere aggredito, o addirittura ucciso, dai cugini del padre a causa del suo legame di filiazione con quest’ultimo, senza poter ragionevolmente sperare in una protezione da parte delle autorità afghane. Inoltre, in caso di stabilimento in un’altra regione del suo paese d’origine, A N rischierebbe di non poter provvedere al proprio sostentamento. 19 Il BFA ha proposto un ricorso per «Revision» avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, facendo valere, in sostanza, che il fatto di essere membro di una famiglia coinvolta in una faida non poteva essere qualificato come «appartenenza a un particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. 20 Il giudice del rinvio rileva che, secondo le constatazioni del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), che non sono più rimesse in discussione dal BFA e sulle quali esso deve fondarsi, A N è oggetto di minacce, con una probabilità sufficientemente concreta di atti di violenza fisica che vanno fino all’omicidio, da parte di cugini del padre, a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una faida, la cui origine risiede in una controversia patrimoniale. Esso si chiede se persone oggetto di siffatte minacce unicamente a causa di tale legame di parentela debbano essere considerate come appartenenti a un «particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, in quanto motivo di persecuzione idoneo a indurre l’autorità nazionale competente a riconoscere loro lo status di rifugiato. In particolare, tale giudice chiede alla Corte di chiarire la portata della condizione prevista al secondo trattino di tale disposizione, in forza della quale un «particolare gruppo sociale» deve possedere un’identità distinta nel paese terzo di cui trattasi perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. 21 Detto giudice rileva altresì che, nell’ipotesi in cui dalle risposte della Corte risultasse che a A N non può essere riconosciuto lo status di rifugiato, sarebbe ancora necessario esaminare se occorra riconoscergli lo status di protezione sussidiaria a causa delle minacce di atti di violenza fisica che possono arrivare fino all’omicidio, accertate dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale). 22 In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’espressione “tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante” di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della [direttiva 2011/95/UE], debba essere interpretata nel senso che un gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi solo se vi è percepito come diverso dalla società circostante, o se sia necessario valutare l’esistenza di un’“identità distinta” in maniera autonoma e indipendentemente dal fatto che il gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante. Nell’ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, l’esistenza di un’“identità distinta” debba essere valutata autonomamente: 2) In base a quali criteri debba essere valutata l’esistenza di un’“identità distinta” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. Indipendentemente dalla risposta alla prima e alla seconda questione: 3) Se, nel valutare se un gruppo sia percepito come diverso “dalla società circostante” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, ci si debba basare sul punto di vista del persecutore, o della società nel suo complesso, o di una parte sostanziale della società di un paese, o di una parte del paese. 4) Su quali criteri ci si debba basare per valutare se un gruppo sia percepito come “diverso” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95». Sulle questioni pregiudiziali 23 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale minacciato nell’ambito di una faida nel suo paese d’origine a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una controversia di natura patrimoniale possa, per questo solo motivo, essere considerato appartenente a un «particolare gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione. 24 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, che riprende, in sostanza, la definizione di cui all’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 , EU:C:2019:403 , punto 84 ], riconosce lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. 25 Un rischio comprovato di subire atti di violenza fisica che possono arrivare fino all’omicidio, come quello al quale sarebbe esposto A N nel suo paese d’origine, non è tuttavia sufficiente, di per sé, perché possa essergli riconosciuto lo «status di rifugiato», ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95. Infatti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 6, lettera c), e con l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima e alla luce del suo considerando 29, il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone che sia stabilito un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva e gli atti di persecuzione, ai sensi delle disposizioni cui rinvia l’articolo 9, paragrafo 3, della stessa direttiva, o tra uno di tali motivi di persecuzione e la mancanza di protezione, da parte dei «soggetti che offrono protezione», contro siffatti atti commessi da «soggetti non statuali» [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 66 ]. 26 Il giudice del rinvio interroga la Corte sull’esistenza di un siffatto collegamento tra, da un lato, il rischio di atti di violenza al quale è esposto un richiedente protezione internazionale minacciato nell’ambito di una faida nel suo paese d’origine e, dall’altro, il motivo vertente sull’appartenenza a un «particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. In altri termini, tale giudice si chiede se, in simili circostanze, si debba ritenere che tale richiedente rischi di essere perseguitato nel suo paese d’origine «per motivi di appartenenza a un particolare gruppo sociale». 27 Dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva emerge che un gruppo è considerato come un «particolare gruppo sociale» quando sono soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, i membri del gruppo considerato devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi enunciati al primo trattino di detta disposizione, ossia una «caratteristica innata», una «storia comune che non può essere mutata» o ancora una «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall’altro lato, tale gruppo deve possedere un’identità distinta nel paese origine, «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante» [sentenza dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. 28 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la cui soddisfazione non è contestata dinanzi al giudice del rinvio, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 24 a 26 delle sue conclusioni, i membri di una famiglia condividono, in virtù dei loro legami familiari, siano essi derivanti da una filiazione biologica, da un’adozione o ancora da un matrimonio, una «caratteristica innata» o una «storia comune che non può essere mutata». La circostanza che i membri di una famiglia, e in particolare gli uomini e i ragazzi di tale famiglia, si trovino soggetti, a causa della loro ascendenza, a una faida, per il motivo che quest’ultima si trasmette di generazione in generazione, in linea patrilineare, rientra anch’essa in una siffatta storia comune che non può essere mutata e costituisce quindi un aspetto supplementare comune a tali persone. Pertanto, si può ritenere che dette persone soddisfino tale prima condizione. 29 Per quanto riguarda la seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché si abbia un «particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, della direttiva 2011/95, attinente all’identità distinta di tale gruppo nel paese di origine interessato «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante», il giudice del rinvio si chiede se tale disposizione imponga di esaminare l’esistenza di un’«identità distinta» in modo autonomo e indipendentemente dalla questione se il gruppo considerato sia percepito come diverso dalla società circostante. 30 Dalla formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, della direttiva 2011/95, in tutte le sue versioni linguistiche, risulta che la percezione, da parte della società circostante, della differenza del gruppo considerato riveste un’importanza decisiva. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 30 a 32 delle sue conclusioni, l’«identità distinta» del gruppo, di cui a tale disposizione, costituisce una condizione che deve essere esaminata non già separatamente e autonomamente rispetto alla percezione della società circostante, bensì in relazione a quest’ultima. 31 Spetta allo Stato membro interessato determinare quale «società circostante», ai sensi di tale disposizione, sia pertinente per valutare l’esistenza di un gruppo sociale. Tale società può coincidere con l’intero paese terzo di origine del richiedente protezione internazionale o essere più circoscritta, ad esempio a una parte del territorio o della popolazione di tale paese terzo [sentenze del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 54 , e dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punto 50 ]. 32 Inoltre, «l’appartenenza a un particolare gruppo sociale» deve essere constatata indipendentemente dal rischio di atti di persecuzione ai quali i membri di tale gruppo sono esposti nel paese d’origine [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 55 ]. 33 A titolo di esempio, l’esistenza, nel paese d’origine, di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale (sentenza del 7 novembre 2013, X e a., da C‑199/12 a C‑201/12 , EU:C:2013:720 , punto 49 ). 34 Analogamente, in funzione delle condizioni e in particolare delle norme sociali, morali o giuridiche prevalenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, della direttiva 2011/95, sia le donne di tale paese nel loro insieme sia gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica supplementare, come il fatto di essersi sottratte a un matrimonio forzato o, per le donne coniugate, di aver lasciato le loro case, o ancora il fatto di identificarsi effettivamente nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punti 52 , 53 e 62 , nonché dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punti 49 e 64 ]. 35 In tale contesto, occorre sottolineare che non può essere determinante la percezione che hanno soltanto alcuni individui facenti parte della società circostante. Per poter essere riconosciuto come avente un’identità distinta nel paese d’origine, il gruppo deve essere percepito come diverso dalla società circostante nel suo insieme, il che implica necessariamente che tale percezione sia condivisa da una parte sostanziale degli individui che compongono tale società e non unicamente da singoli autori di atti che possono essere classificati come atti persecutori ai sensi della direttiva 2011/95. In caso contrario, infatti, simili atti sarebbero sufficienti a considerare le persone a cui si dirigono come appartenenti ad un «particolare gruppo sociale», il che priverebbe tale condizione di effetto utile. 36 Del pari, la percezione della loro propria differenza da parte delle vittime di simili atti non può, di per sé, essere determinante in tale contesto. In circostanze caratterizzate da una faida familiare, la percezione soggettiva della loro differenza, da parte dei familiari coinvolti in tale faida, non implica di per sé che il gruppo che essi formano insieme sia percepito come diverso dalla società circostante, come richiesto dal secondo trattino di tale articolo 10, paragrafo 1, lettera d). 37 Pertanto, ciò che rileva è il fatto che un gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante nel suo insieme, in ragione, in particolare, delle norme sociali, morali o giuridiche prevalenti nel paese d’origine. La prova di una siffatta percezione, a livello della società circostante, può essere fornita, in particolare, sulla base di indizi concreti quali, ad esempio, trattamenti discriminatori o pratiche di esclusione, oppure stigmatizzazioni che colpiscono in generale i membri del gruppo in questione e che hanno l’effetto di collocarli ai margini della società circostante [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punto 53 , e dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi), C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punto 49 ]. 38 Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che, nel loro paese d’origine, il gruppo costituito dai membri di una famiglia particolare coinvolti una faida la cui causa è una controversia di natura patrimoniale sia percepito come diverso non solo dai membri delle famiglie implicate in tale faida, ma parimenti dalla società circostante nel suo insieme. 39 Da quanto precede risulta che il fatto che un richiedente protezione internazionale sia esposto, nel suo paese d’origine, a un rischio di subire atti di violenza fisica che arrivano fino all’omicidio in esecuzione di una faida nei confronti di tutti o di parte dei suoi familiari a causa di una controversia patrimoniale non consente di constatare che tale richiedente appartenga a un «particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. Pertanto, a un siffatto richiedente non potrebbe essere riconosciuto, a tale titolo, lo status di rifugiato. 40 Occorre tuttavia precisare che, se, in sede di esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale effettuato conformemente all’articolo 4 della direttiva 2011/95, tenendo conto, in particolare, degli elementi indicati al paragrafo 3 di tale articolo, l’autorità competente constata che il richiedente non soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 obbliga tale autorità a determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per poter beneficiare della protezione sussidiaria. 41 Come risulta, in primo luogo, dal considerando 33 della direttiva 2011/95, la protezione sussidiaria ha carattere complementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione di Ginevra. In secondo luogo, il considerando 34 di tale direttiva precisa che i criteri comuni per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria sono elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri. In terzo luogo, dal considerando 39 di detta direttiva risulta che, fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, i beneficiari dello status di protezione sussidiaria devono godere degli stessi diritti e degli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della medesima direttiva ed essere soggetti alle stesse condizioni di ammissibilità. 42 Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95, ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo che non può essere considerato come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15 di tale direttiva, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. 43 La nozione di «danno grave» comprende in particolare, ai sensi di tale articolo 15, lettere a) e b), la pena di morte, l’esecuzione, la tortura, trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese d’origine. Poiché tali disposizioni non operano alcuna distinzione a seconda che il danno sia commesso da un soggetto statuale o da un soggetto non statuale, una siffatta nozione ricomprende una minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, indipendentemente dai motivi sottesi a detti atti [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica), C‑621/21 , EU:C:2024:47 , punti 75 e 80 ]. 44 Spetta quindi all’autorità nazionale competente valutare, nell’ambito, in particolare, della procedura prevista all’articolo 4 della direttiva 2011/95, se un richiedente protezione internazionale come A N soddisfi le condizioni previste per poter beneficiare della protezione sussidiaria. La Corte ha precisato, a tal riguardo, che le circostanze relative alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente possono costituire elementi pertinenti per l’esame di una domanda di protezione sussidiaria da parte dell’autorità nazionale competente, indipendentemente dal tipo specifico di danno grave, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2011/95, che è oggetto di una siffatta valutazione [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nozione di danno grave), C‑125/22 , EU:C:2023:843 , punto 43 ]. 45 Se un cittadino di un paese terzo o un apolide soddisfano le condizioni previste da tale direttiva per poter beneficiare della protezione sussidiaria, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, conformemente all’articolo 18 di detta direttiva, a concedere loro lo status conferito da tale protezione. 46 Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale minacciato nell’ambito di una faida nel suo paese d’origine a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una controversia di natura patrimoniale non può, per questo solo motivo, essere considerato come appartenente a un «particolare gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione. Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che: un richiedente protezione internazionale minacciato nell’ambito di una faida nel suo paese d’origine a causa della sua qualità di membro di una famiglia coinvolta in una controversia di natura patrimoniale non può, per questo solo motivo, essere considerato come appartenente a un «particolare gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris