CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 35172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di ROMA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il TRIBUNALE di LATINA il 28/9/2021 ha respinto l'istanza di sostituire con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato estorsione aggravata di cui agli artt. 629, comma secondo in reazione al 628, comma terzo nr.i 1 e 3, e art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 1) e artt. 610 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 3). 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 commi 3 e 4 bis, 274 284 cod. proc pen. con riferimento all'adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere in atto.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 299, comma 4 ter cod. proc. pen. 3. In data 11 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020. La richiesta di procedere alla trattazione orale inserita nell'ultimo periodo dell'atto di impugnazione ("ex art. 23 c. 8 D.L. 137/2020 si chiede sin da ora la trattazione orale"), infatti, non è ammissibile. Ai sensi dell'art. 23, comnna 8 D.L. 131/2020 "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria". I termini (entro venticinque giorni liberi prima dell'udienza) e le modalità (per iscritto e a mezzo pec alla cancelleria) di presentazione della richiesta sono stabiliti a pena di inamnnissibilità. Tali disposizioni, finalizzate a garantire in modo armonico il contemperamento del diritto di difesa e delle esigenze di organizzazione delle udienze nel periodo di emergenza, non sono derogabile e non possono evidentemente essere sostituite con forme e modalità alternative, inidonee a far pervenire la comunicazione all'ufficio competente attraverso l'unico canale, la posta elettronica, istituito a tale specifico fine. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 commi 3 e 4 bis, 274 284 cod. proc pen. con riferimento all'adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere in atto evidenziando, in specifico, che il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione l'elemento nuovo rappresentato dallo stato di salute del ricorrente così come documentato dalle certificazioni e dalla consulenza tecnica della difesa dalla quale risulta che "la grave disabilità psichica che affligge il signor [OSCURATO:PERSONA] non è certamente fronteggiabile nell'ambiente carcerario di Uta". La doglianza è infondata.Il Tribunale del riesame, che pure nella prima parte della motivazione ha indicato che non sussisterebbero elementi nuovi tali da modificare l'originario cautelare, ha comunque considerato l'aggravamento dello stato di salute e ha evidenziato le ragioni per le quali tale situazione, non incidendo sulle esigenze cautelari, non imponeva una modifica della misura cautelare in atto. Nella motivazione sul punto, d'altro canto, il Tribunale, diversamente da quanto indicato nell'impugnazione, ha dato atto di avere tenuto conto della conclusione cui è pervenuto lo stesso consulente della difesa che, per l'appunto, non ha evidenziato una situazione di incompatibilità con il regime carcerario quanto, piuttosto, ha segnalato l'opportunità che il ricorrente, già adeguatamente seguito da un punto di vita medico, sia trasferito in una struttura carceraria dove sia più agevole avere colloqui frequenti con i propri familiari. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 299, comma 4 ter cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale, preso atto che la richiesta di sostituzione della misura era fondata sulle condizioni di salute e considerato il tenore della documentazione a tal fine allegata, era tenuto a disporre una perizia al fine di verificare, a fronte del quadro clinico indicato, la compatibilità della salute del ricorrente con il regime carcerario. La doglianza è infondata. Il Tribunale del riesame, infatti, facendo riferimento alle certificazioni in atti e alle considerazioni e alle conclusioni contenute nella consulenza di parte, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che allo stato non fosse necessario disporre l'accertamento peritale di cui all'art. 275, comma 4 bis cod. proc. pen. Come anche evidenziato dal Procuratore Generale la conclusione cui è pervenuto il giudice del riesame risulta essere fondata su di una puntuale e complessiva lettura della relazione del consulente di parte, per il quale sarebbe "opportuno" e "doveroso" attuare, quale "unico provvedimento efficace idoneo ad impedire fenomeni auto aggressivi", il trasferimento del detenuto "presso un carcere che possa consentire ai parenti un periodico contatto visivo", così che le iniziative della difesa e, di riflesso, del giudice procedente, dovrebbero concentrarsi sulle sollecitazioni a effettuare il citato trasferimento (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Sotto tale profilo, pertanto, pur rientrando nei poteri del giudice dell'appello cautelare, disporre eventuali approfondimenti peritali ai sensi dell'art. 299 c.p.p. (cfr., tra le altre, di recente Sez. IV 14/12/2021 n. 2630), la conclusione del Tribunale -non risultando ipotizzabile, anche alla luce dell'ulteriore e recente documentazione allegata al ricorso, la necessità dell'approfondimento peritale sollecitato dal ricorrente- appare corretta.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c