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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25739/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto dì furto aggravato di 20 confezioni di lamette; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per il diniego del rinvio dell'udienza fissata per il giudizio di appello, in ragione del legittimo impedimento dell'imputata, è manifestamente infondato, posto che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, è soltanto la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato che determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento nel caso di legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore (cfr. Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G. Rv. 282400; conf.

Sez. 7, n.15342 del 04/03/2022, non massimata), mentre laddove si proceda con rito cartolare in difetto di richiesta di trattazione orale, non essendo prevista l'udienza partecipata, non può certo addursi un impedimento di parte che imponga il rinvio della decisione, essendo tale istituto indefettibilmente associato ad un'udienza a cui si abbia diritto a partecipare (cfr. art. 420-ter cod. proc. pen.); - che il secondo motivo è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello (cfr. pag. 3, punto 2 della sentenza impugnata); le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241) ovvero la restituzione della refurtiva (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 2759229): principi, questi, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto dì furto aggravato di 20 confezioni di lamette; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità assoluta della sentenza impugnata per il diniego del rinvio dell'udienza fissata per il giudizio di appello, in ragione del legittimo impedimento dell'imputata, è manifestamente infondato, posto che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, è soltanto la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato che determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento nel caso di legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore (cfr. Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G. Rv. 282400; conf. Sez. 7, n.15342 del 04/03/2022, non massimata), mentre laddove si proceda con rito cartolare in difetto di richiesta di trattazione orale, non essendo prevista l'udienza partecipata, non può certo addursi un impedimento di parte che imponga il rinvio della decisione, essendo tale istituto indefettibilmente associato ad un'udienza a cui si abbia diritto a partecipare (cfr. art. 420-ter cod. proc. pen.); - che il secondo motivo è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello (cfr. pag. 3, punto 2 della sentenza impugnata); le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241) ovvero la restituzione della refurtiva (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 2759229): principi, questi, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere esten
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