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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 47153/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 15/06/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 15 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 26 giugno) in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa il 19 novembre del 2021, ha ripristinato la misura in questione, che si riferisce alla contestazione di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato ha presentato, a mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], ricorso nel quale deduce un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento in esame che - a fronte della esaustiva e logica motivazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha accertato, alla luce delle prove emerse in dibattimento, l'insussistenza di apprezzabili esigenze cautelari - ha in modo apodittico ritenuto che le esigenze si fossero ormai definitivamente cristallizzate sulla base del, differente, quadro indiziario dell'epoca di adozione dell'ordinanza genetica (che risale al novembre del 2021).

2.1. In data 27 settembre 2023 sono stati, a mezzo del medesimo difensore, presentati motivi nuovi.

Nella relativa memoria viene ribadito che il provvedimento impugnato non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (di cui è ampiamente riportato il contenuto). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che nell'ambito dell'addebito cautelare relativo all'art. 416-bis cod. pen. (associazione a delinquere di stampo camorristico pluriaggravata) a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato - unitamente al figlio [OSCURATO:PERSONA] - di avere contribuito all'illecita attività del sodalizio nel conseguire il controllo di attività economiche, in specie nel settore dell'installazione e gestione di slot machine/VLT, tramite la gestione dell'impresa "[OSCURATO:SOCIETA]." (di cui i predetti erano "titolari e cogestori di fatto"), imponendo l'installazione delle macchinette della predetta impresa presso vari esercizi commerciali e comunque taglieggiando sistematicamente le. altre ditte alle quali imponevano ed ostentavano la propria presenza e protezione criminale

3. Il Tribunale dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA], pur confermando la sussistenza degli elementi indiziari - sui quali precisa essersi formato il "giudicato cautelare" - ha ritenuto venute meno le esigenze cautelari.

3.1. Sul punto, l'ordinanza che ha revocato la misura custodiale ha valorizzato: a) la struttura "nnonocefala" dell'associazione, orbitante intorno alla figura di soggetto unico capo promotore ([OSCURATO:PERSONA]) tratto in arresto, di tal che gli altri soggetti, tra cui il Bambace - aventi il ruolo di meri "partecipi" - non sono più in grado di far permanere in vita la societas sceleris; b) la risalenza degli elementi a carico del Bambace all'anno 2019, periodo al quale si colloca l'ultima condotta delittuosa ascrivibile all'indagato; c) la irrilevanza della mancata costituzione di parte civile delle persone offese dei vari reati e della omessa presentazione delle stesse a rendere deposizione nel processo (atteso che le 42( assenze dei predetti testimoni sono state ritenute dal Tribunale giustificate e che, all'esito delle deposizioni, il PM non ha chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini a norma dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., ritenendo dunque che non vi erano state pressioni illecite); d) il "ruolo limitato svolto" dall'indagato (installazione di macchinette s/ot); e) la apoditticità della tesi della strumentalità di un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione di 35 slot machine stipulato tra la società dei Bambace e altra; f) la "scarsa partecipazione dell'indagato ai delitti estorsivi ascrittigli"; g) la difficoltà di potere ritenere ancora attuale la forza intimidatrice del Bambace a distanza di quattro anni dai fatti e con l'intervenuta detenzione dello stesso e del capo clan [OSCURATO:PERSONA]; h) il tempo trascorso e il lungo periodo di detenzione dei predetti; i) la risalenza degli ultimi reati scopo a febbraio 2019 e l'assenza di elementi dai quali presumere un pericolo di immediata reiterazione.

4. Il Tribunale dell'appello cautelare nell'ordinanza impugnata ha invece ritenuto che le esigenze fossero ancora evincibili in quanto: "il giudicato cautelare si è formato non solo in punto di gravi indizi di colpevolezza ma anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura di massimo rigore"; deve ritenersi ancora perdurante il sodalizio camorristico, non essendo emersi elementi da cui poterne dedurre il definitivo sfaldamento e neppure dimostrativi dell'intervenuto recesso del Bambace (quali "una confessione, una collaborazione, una volontà risarcitoria delle persone offese"); l'assenza di significativi elementi di novità che possano ribaltare il "giudicato cautelare"; l'irrilevanza del decorso del tempo; la "strumentalità" del contratto di cessione delle macchinette che, lungi da essere elemento a favore dell'indagato, "costituisce una ulteriore manifestazione dell'adesione del Bambace a logiche criminali perché lascia ipotizzare che egli, avendo capito che la [OSCURATO:SOCIETA] è società ormai compromessa dalle indagini suscettibile di procedimento di prevenzione, ne sta ricollocando l'azienda presso altra società (intestata a terzi come la stessa MB) per continuare ad operare indisturbato in altro territorio dove egli non è conosciuto o, comunque, per sottrarla a possibili provvedimenti ablativi".

5. La motivazione dell'ordinanza pronunciata in sede di appello cautelare non è idonea a travolgere quella dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Per quanto riguarda il "giudicato cautelare", questa Corte ha precisato che «la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda» (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 - 01).

5.2. Nella specie, il Tribunale dibattimentale che sta svolgendo l'istruttoria ha, in modo non illogico, ritenuto sulla base di una serie di elementi analiticamente esposti, molti sopravvenuti rispetto all'ordinanza genetica e ai successivi provvedimenti che l'hanno confermata, che le esigenze siano venute meno.

A fronte di tale argomentazione - come detto ancorata a dati obiettivi che tengono anche conto dello sviluppo del dibattimento - il Tribunale del riesame ha valorizzato la situazione oggetto della sua decisione adottata in sede di riesame dell'ordinanza genetica (risalente al novembre 2021).

E' vero che «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato» (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02); peraltro, detta pronuncia ha opportunamente specificato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da diversi elementi, tra i quali rileva anche «un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria»; elementi in relazione ai quali «grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario».

Dunque, atteso l'intervento di una serie di elementi sopravvenuti (quali quelli evidenziati dal Tribunale dibattimentale) dei quali, in modo non illogico, si è predicata la valenza dimostrativa del venir meno delle esigenze cautelari, il Tribunale dell'appello cautelare avrebbe dovuto evidenziare le specifiche ragioni per le quali, ciononostante, dovevano ritenersi dette esigenze ancora perduranti.

In tale ambito, non risulta logica l'argomentazione secondo cui l'intervenuta cessione di parte delle macchinette ad altra società costituirebbe - non un elemento, unitamente agli altri, indicativo della ritenuta cessazione di concrete esigenze cautelari, come ritenuto dal Tribunale dibattimentale, bensì - circostanza che dimostra la perdurante pericolosità sociale dell'indagato.

Trattasi, infatti, di ipotesi non corredata da alcun elemento specifico che possa avvalorare la supposta finalità illecita di detta cessione.

5.3. In ordine poi al "tempo silente" (nella specie consistente) questa Corte ha evidenziato che «In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02).

Tale principio deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui si debba valutare la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari.

Nella specie, gli ultimi delitti scopo ascritti al Bambace risalgono all'inizio del 2019 e l'ordinanza che ha applicato la custodia carceraria è stata emessa nel novembre del 2021, di tal che la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata non risulta adeguata.

5.4. Per le suesposte considerazioni, considerato che la motivazione del provvedimento dell'appello cautelare si appalesa carente in punto di dimostrazione della permanenza delle esigenze cautelarì e non utilmente integrabile, deve essere disposto l'annullamento esigenze cautelari e non utilmente integrabile, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 15/06/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 15 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 26 giugno) in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa il 19 novembre del 2021, ha ripristinato la misura in questione, che si riferisce alla contestazione di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato ha presentato, a mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], ricorso nel quale deduce un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento in esame che - a fronte della esaustiva e logica motivazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha accertato, alla luce delle prove emerse in dibattimento, l'insussistenza di apprezzabili esigenze cautelari - ha in modo apodittico ritenuto che le esigenze si fossero ormai definitivamente cristallizzate sulla base del, differente, quadro indiziario dell'epoca di adozione dell'ordinanza genetica (che risale al novembre del 2021). 2.1. In data 27 settembre 2023 sono stati, a mezzo del medesimo difensore, presentati motivi nuovi. Nella relativa memoria viene ribadito che il provvedimento impugnato non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (di cui è ampiamente riportato il contenuto). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che nell'ambito dell'addebito cautelare relativo all'art. 416-bis cod. pen. (associazione a delinquere di stampo camorristico pluriaggravata) a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato - unitamente al figlio [OSCURATO:PERSONA] - di avere contribuito all'illecita attività del sodalizio nel conseguire il controllo di attività economiche, in specie nel settore dell'installazione e gestione di slot machine/VLT, tramite la gestione dell'impresa "[OSCURATO:SOCIETA]." (di cui i predetti erano "titolari e cogestori di fatto"), imponendo l'installazione delle macchinette della predetta impresa presso vari esercizi commerciali e comunque taglieggiando sistematicamente le. altre ditte alle quali imponevano ed ostentavano la propria presenza e protezione criminale 3. Il Tribunale dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA], pur confermando la sussistenza degli elementi indiziari - sui quali precisa essersi formato il "giudicato cautelare" - ha ritenuto venute meno le esigenze cautelari. 3.1. Sul punto, l'ordinanza che ha revocato la misura custodiale ha valorizzato: a) la struttura "nnonocefala" dell'associazione, orbitante intorno alla figura di soggetto unico capo promotore ([OSCURATO:PERSONA]) tratto in arresto, di tal che gli altri soggetti, tra cui il Bambace - aventi il ruolo di meri "partecipi" - non sono più in grado di far permanere in vita la societas sceleris; b) la risalenza degli elementi a carico del Bambace all'anno 2019, periodo al quale si colloca l'ultima condotta delittuosa ascrivibile all'indagato; c) la irrilevanza della mancata costituzione di parte civile delle persone offese dei vari reati e della omessa presentazione delle stesse a rendere deposizione nel processo (atteso che le 42( assenze dei predetti testimoni sono state ritenute dal Tribunale giustificate e che, all'esito delle deposizioni, il PM non ha chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini a norma dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., ritenendo dunque che non vi erano state pressioni illecite); d) il "ruolo limitato svolto" dall'indagato (installazione di macchinette s/ot); e) la apoditticità della tesi della strumentalità di un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione di 35 slot machine stipulato tra la società dei Bambace e altra; f) la "scarsa partecipazione dell'indagato ai delitti estorsivi ascrittigli"; g) la difficoltà di potere ritenere ancora attuale la forza intimidatrice del Bambace a distanza di quattro anni dai fatti e con l'intervenuta detenzione dello stesso e del capo clan [OSCURATO:PERSONA]; h) il tempo trascorso e il lungo periodo di detenzione dei predetti; i) la risalenza degli ultimi reati scopo a febbraio 2019 e l'assenza di elementi dai quali presumere un pericolo di immediata reiterazione. 4. Il Tribunale dell'appello cautelare nell'ordinanza impugnata ha invece ritenuto che le esigenze fossero ancora evincibili in quanto: "il giudicato cautelare si è formato non solo in punto di gravi indizi di colpevolezza ma anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura di massimo rigore"; deve ritenersi ancora perdurante il sodalizio camorristico, non essendo emersi elementi da cui poterne dedurre il definitivo sfaldamento e neppure dimostrativi dell'intervenuto recesso del Bambace (quali "una confessione, una collaborazione, una volontà risarcitoria delle persone offese"); l'assenza di significativi elementi di novità che possano ribaltare il "giudicato cautelare"; l'irrilevanza del decorso del tempo; la "strumentalità" del contratto di cessione delle macchinette che, lungi da essere elemento a favore dell'indagato, "costituisce una ulteriore manifestazione dell'adesione del Bambace a logiche criminali perché lascia ipotizzare che egli, avendo capito che la [OSCURATO:SOCIETA] è società ormai compromessa dalle indagini suscettibile di procedimento di prevenzione, ne sta ricollocando l'azienda presso altra società (intestata a terzi come la stessa MB) per continuare ad operare indisturbato in altro territorio dove egli non è conosciuto o, comunque, per sottrarla a possibili provvedimenti ablativi". 5. La motivazione dell'ordinanza pronunciata in sede di appello cautelare non è idonea a travolgere quella dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Per quanto riguarda il "giudicato cautelare", questa Corte ha precisato che «la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda» (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 - 01). 5.2. Nella specie, il Tribunale dibattimentale che sta svolgendo l'istruttoria ha, in modo non illogico, ritenuto sulla base di una serie di elementi analiticamente esposti, molti sopravvenuti rispetto all'ordinanza genetica e ai successivi provvedimenti che l'hanno confermata, che le esigenze siano venute meno. A fronte di tale argomentazione - come detto ancorata a dati obiettivi che tengono anche conto dello sviluppo del dibattimento - il Tribunale del riesame ha valorizzato la situazione oggetto della sua decisione adottata in sede di riesame dell'ordinanza genetica (risalente al novembre 2021). E' vero che «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato» (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02); peraltro, detta pronuncia ha opportunamente specificato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da diversi elementi, tra i quali rileva anche «un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria»; elementi in relazione ai quali «grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario». Dunque, atteso l'intervento di una serie di elementi sopravvenuti (quali quelli evidenziati dal Tribunale dibattimentale) dei quali, in modo non illogico, si è predicata la valenza dimostrativa del venir meno delle esigenze cautelari, il Tribunale dell'appello cautelare avrebbe dovuto evidenziare le specifiche ragioni per le quali, ciononostante, dovevano ritenersi dette esigenze ancora perduranti. In tale ambito, non risulta logica l'argomentazione secondo cui l'intervenuta cessione di parte delle macchinette ad altra società costituirebbe - non un elemento, unitamente agli altri, indicativo della ritenuta cessazione di concrete esigenze cautelari, come ritenuto dal Tribunale dibattimentale, bensì - circostanza che dimostra la perdurante pericolosità sociale dell'indagato. Trattasi, infatti, di ipotesi non corredata da alcun elemento specifico che possa avvalorare la supposta finalità illecita di detta cessione. 5.3. In ordine poi al "tempo silente" (nella specie consistente) questa Corte ha evidenziato che «In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02). Tale principio deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui si debba valutare la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari. Nella specie, gli ultimi delitti scopo ascritti al Bambace risalgono all'inizio del 2019 e l'ordinanza che ha applicato la custodia carceraria è stata emessa nel novembre del 2021, di tal che la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata non risulta adeguata. 5.4. Per le suesposte considerazioni, considerato che la motivazione del provvedimento dell'appello cautelare si appalesa carente in punto di dimostrazione della permanenza delle esigenze cautelarì e non utilmente integrabile, deve essere disposto l'annullamento esigenze cautelari e non utilmente integrabile, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnat
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