CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3210/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di già titolare della ENERGY di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE SAVONA n. 1263/2017 depositata i l 30/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla Jolly di [OSCURATO:PERSONA] C nei confronti della Energy di [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto un erogatore d’acqua e, in subordine, la riduzione del prezzo. L’attore dedusse che l’erogatore, sin dalla sua installazione , aveva manifestato perdite di acqua ed aveva richiesto al venditore ripetuti interventi di riparazione, che, pur effettuati, non avevano risolto il problema. 1.1.Si costituì L’Energy di [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione dell’azione; dedusse che la Jolly non aveva installato correttamente l’erogatore all’esterno del lavello ma lo aveva posizionato all’interno. 1.2.[OSCURATO:PERSONA] di Pace respinse la domanda. 1.3.IlTribunale di Savona accolse l’appello della Jolly di [OSCURATO:PERSONA] C e risolse il contratto. 1.4.Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale rigettò l’eccezione di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi in quanto portati immediatamente a conoscenza al punto che il macchinario era stato restituito al venditore per gli interventi manutentivi. 2.Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Jolly di [OSCURATO:PERSONA] C sulla base di cinque motivi. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per assenza di motivazione, ai sensi dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. in ordine all’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia nonché per violazione dell’art.1495 c.c., perché la denuncia dei vizi non sarebbe stata tempestiva; la prova della denuncia sarebbe stata fornita solo con la missiva del 25.2.2013, con cui sarebbe stato contestato il malfunzionamento del macchinario né la disponibilità del venditore ad effettuare le riparazioni poteva implicare il riconoscimento dei vizi. In ogni caso, l’azione sarebbe prescritta in quanto esercitata oltre l’anno dalla consegna del bene; l’atto di citazione risulterebbe notificato il 9.10.2013 mentre la consegna del bene sarebbe avvenuta il 21.2.2012, né sarebbe idonea, al fine dell’interruzione della prescrizione, l’invio della lettera raccomandata di denuncia dei vizi, avvenuta il 25.2.2013,non trattandosi di atto giudiziale. 1.1.Il motivo è fondato, nei limiti di seguito indicati. 1.2.In tema di garanzia per ivizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di decadenza previsto dall'art.1495 c.c 1.3. Il riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del difetto di qualità, rende superflua la denunzia del compratore. 1.4. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il riconoscimento dei vizi costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamentata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale; ne consegue che può essere fatta in qualsiasi forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la pretesa avversaria (Cass. Civ. Sez. II, 11.3.2004, n.4968). 1.5. Il riconoscimento dei vizi non richiede l'ammissione da parte del venditore della propria responsabilità. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditoreconcerne la materiale esistenza del vizio e non richiede un'ammissione di responsabilità del venditore; è sufficiente quindi che il venditore riconosca che un certo fenomeno denunciatogli, e comunque contestato, costituisca difetto della cosa venduta, an che se non ne indichi la causa o la attribuisca a fatto diverso da quello poi individuato come determinante il difetto ( Cass. Civ., Sez. II, 25.7.2013, n.18050). 1.6.L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo momento (Cass. n. 28454 del 2020, in motiv.; Cass. n. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011). 1.4.La Corte di merito ha rigettato l’eccezione di decadenza sul presupposto che il vizio venne immediatamente denunciato e che vi era stato riconoscimento dei vizi tanto che il macchinario era stato restituito per gli interventi manutentivi. 1.5. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che l’effettuazione, da parte della venditrice di interventi di riparazione, nel maggio e nel giugno del 2012, costituisse riconoscimento dei vizi, in relazione ai quali non era necessaria la denuncia. 1.6.E’ invece palese l’errore di diritto in relazione a ll’eccezione di prescrizione, che il Tribunale ha esamina to congiuntamente con l’eccezione di decadenza e rigettato con la stessa motivazione, pur trattandosi di istituti che hanno natura e presupposti diversi. 1.7. Indipendentemente dalla denuncia dei vizi o dal loro riconoscimento, il diritto si prescrive entro un anno dalla consegna, come previsto dall'art.1495, comma 3 c.c., che usa la locuzione "in ogni caso", ovvero indipendentemente, cioè dal rilievo fattuale che, nonostante l'avvenuta consegna, non fosse ancora possibile la scoperta del vizio da parte del compratore, e quindi anche se il medesimo vizio fosse stato dolosamente occultato dal venditore con espedienti o raggiri; la ratio della norma si giustifica alla luce dell'esigenza di evitare che i rapporti negoziali restino per lungo tempo sospesi, ma anche, e soprattutto, di rendere più agevole l'accertamento della sussistenza, della causa e della entità dei vizi (Cass., 17 settembre 1963, n. 2540). 1.8.Nel caso di specie, il Tribunale non ha accertato se fosse maturato il termine di prescrizione al momento della proposizione della domanda, considerando che il contratto era stato concluso nel febbraio 2012 e che l’atto di citazione era stato notificato il 9.10.2013. 1.9. E’ la consegna del bene, al momento della conclusione del contratto o successivamente, che rappresenta il dies a quo del termine prescrizionale mentre non hanno rilievo le consegne conseguenti agli interventi di riparazione da parte del venditore, che costituisconola fase attuativa dell’esercizio del diritto di garanzia. 1.10.Infine, nessun accertamento è stato compiuto sull’esistenza di atti interruttivi della prescrizione che, dopo l'intervento sul punto di questa Corte aSezioni Unite ( Cass. S.U. 18672/2019) includono tutti gli atti conformi alle disposizioniex art.1219 c.c. e non esclusivamente gli atti giudiziali. 1.11. Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto. 1.12.Sono assorbiti i restanti motivi, che attengono al merito della decisione. 1.13.La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Savona in persona di altro magistrato. P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt o e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Savona