CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAN I raavviso&léPiFtID udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in rEii•2ione al reato di cui agli artt. 110 e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rEzione all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizioi ie del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendr . Così deci