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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14325/2026

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e pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controA.[OSCURATO:SOCIETA].– intimata –avverso la sentenza n. 944/2022 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 22 aprile 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il 19 gennaio 2017, da un gruppo di cogenerazione di energiavenduto ed installato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in appresso,per brevità: Viessmann), la cui manutenzione era affidata alla A.D.M.Numero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026Maintenance s.r.l. (in appresso, per brevità: A.D.M.), divampò unincendio che danneggiò un immobile e vari impianti di proprietà dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., assicurata con polizza incendio conla società Cattolica di Assicurazione (in appresso, in breve: Cattolica).Denunciato il sinistro, svolte le operazioni peritali, la compagniaassicuratrice corrispose all’assicurata un indennizzo di euro 150.000,ad integrale copertura e ristoro dei pregiudizi subiti.2.

A seguito di ciò, la Cattolica, agendo in surrogazione ex art. 1916cod. civ., domandò giudizialmente la condanna della Viessman e dellaA.D.M. al pagamento della somma di euro 150.000, sull’assunto dellaresponsabilità delle convenute nella causazione dell’incendio.All’azione oppose resistenza la Viessman, eccependo la rinunciadella compagnia assicuratrice al diritto di agire in surrogazione verso ildanneggiante, in forza di espressa clausola contenuta nella polizza.Non si costituì invece la A.D.M..3.

All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Veronarigettò la domanda attorea nei confronti di ambedue i convenuti.4.

La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodalla Cattolica e diretto nei confronti della sola A.D.M., anche nelgiudizio di secondo grado rimasta contumace.5.

Ricorre per cassazione Cattolica, affidandosi a sette motivi.Non svolge difese nel giudizio di legittimità la A.D.M..Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 132,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., lamenta apparenza e intrinsecacontraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello non ha «congruamentemotivato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere applicabile allafattispecie la clausola U che subordina la rinuncia alla surroga da parter.g. n. 27950/2022 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’assicuratore al mancato esercizio della azione nei confronti delterzo da parte dell’assicurato che ne abbia diritto o interesse».1.1.

Il motivo è infondato.Nei suoi passaggi essenziali, questa la trama argomentativa dellasentenza impugnata: «l’assicurato-danneggiato [OSCURATO:PERSONA] haricevuto da Cattolica l’integrale risarcimento del danno patito, epertanto non avrebbe avuto alcun diritto di agire nei confronti del terzoresponsabile, mancandone l’interesse.

Di conseguenza, deve essereapplicata la clausola U delle condizioni generali, per cui la compagniaCattolica ha rinunciato ad agire in surroga ai sensi dell’art. 1916 cod.civ. contro i responsabili ADM, a meno che l’assicurata TrescoreBalneario non avesse a sua volta agito per il risarcimento del danno».Pur nella sua sinteticità, la ora trascritta motivazione esprime ilconvincimento del giudicante in maniera agevolmente intellegibile:essa, inoltre, con sviluppo coerentemente logico e non contraddittorio,correla l’operatività della clausola di rinuncia alla surrogazione dell’enteassicuratore al mancato esercizio, per difetto di interesse, di azionirisarcitorie del danneggiato verso il responsabile.La censura formulata si risolve allora in una critica alla completezzadella motivazione: non tenendo conto, però, che la mera insufficienzadi essa non integra più vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, del codice di rito.D’altro canto, la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4,cod. proc. civ., asserita dal ricorrente risulta articolata sulla base dielementi tratti aliunde (in specie, sulla base della mancata disamina diargomentazioni svolte nell’atto di appello) rispetto alla motivazione,sicché la sua deduzione non è conforme ai criteri sul punto elaboratidalla giurisprudenza di nomofilachia.Basti, al riguardo, il richiamo ai princìpi enunciati nei fondamentaliarresti di Cass., Sez.

U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, secondo cui ilr.g. n. 27950/2022 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026vizio afferente alla motivazione denunciabile in sede di legittimità deverisultare dal testo del provvedimento impugnato e desumibile dal meroesame della trama argomentativa in esso sviluppata, prescindente cioèdal confronto con le emergenze processuali.2.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo denunciano violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su motivi di appello.2.1.

Il secondo si duole del mancato esame del motivo di gravamecon cui l’odierna ricorrente aveva sostenuto che la clausola U dellapolizza (disciplinante la rinuncia della compagnia alla surroga ex art.1916 cod. civ. verso il responsabile) «assumeva un significato ediveniva operativa solo e soltanto nel caso in cui l’indennizzo da partedell’assicuratore non fosse stato integrale, ossia nell’unico caso in cuil’assicurato avrebbe avuto la possibilità di agire nei confronti del terzoresponsabile per il risarcimento del residuo credito.

Pertanto, solo sel’assicurato/danneggiato agisce nei confronti del terzo responsabile peril residuo, allora anche l’assicuratore potrà agire in rivalsa, mentre sel’assicurato rinuncia ad agire per il residuo, anche l’assicuratore saràtenuto a rinunciare al proprio diritto di rivalsa».2.2.

Il terzo deduce la mancata considerazione del motivo di appelloconcernente la «non rilevabilità di ufficio dell’eventuale rinuncia allarivalsa di cui alla clausola U della polizza di assicurazione incendio».L’impugnante, in particolare, rileva di aver prospettato alla Corte diappello che la rinuncia alla rivalsa avrebbe dovuto essere oggetto dispecifica eccezione da parte della convenuta A.D.M. e non era rilevabiledi ufficio: «non trattandosi di “presupposto necessario ai finidell’accoglimento della domanda formulata”, ma integrando,l’operatività della suddetta rinuncia, un fatto astrattamente impeditivoestintivo del diritto alla rivalsa fatto valere dalla Compagnia(trattandosi di circostanza astrattamente idonea a paralizzarel’accoglimento della domanda attorea), è evidente che solo e soltantor.g. n. 27950/2022 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026il convenuto avrebbe potuto e dovuto eccepirlo, fornendo, altresì, larelativa prova ai sensi dell’art. 2698 cod. civ.».2.3.

Il quarto rileva il mancato vaglio del motivo di appello con cuiera stata dedotta la nullità della clausola U della polizza assicurativa (dirinuncia alla surrogazione), in quanto, trattandosi di clausola posta afavore di un terzo (ossia il danneggiante) difettava l’interesse dellostipulante, presupposto per l’operatività dell’art. 1411 cod. civ..In specie, a fronte della derogabilità convenzionale dell’art. 1916cod. civ. affermata nella sentenza di primo grado, in appello l’odiernaricorrente aveva sostenuto l’inderogabilità della disposizione de qua,«in quanto norma disciplinante un meccanismo di interesse generalevolto a garantire una funzione primaria della responsabilità civile, conconseguente nullità di tutte quelle clausole che stabiliscono lapreventiva rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore».3.

I motivi sono fondati, per una comune ed identica ragione.In ossequio al principio di autosufficienza, nell’atto di adizione diquesta Corte è rispettato il requisito della adeguata esposizione delfatto processuale: ivi si rinviene la pedissequa trascrizione dellamotivazione della sentenza di prime cure nonché delle doglianzeesposte a suffragio del dispiegato gravame ordinario, riferite, comeinnanzi illustrato, ai limiti di operatività, ai requisiti di validità ed alregime della clausola di rinuncia alla surroga dell’assicuratore.Doglianze che avevano oggettiva dignità di motivi di appello, che,dunque, avrebbero dovuto essere esaminate.Orbene, come reso evidente dalla scarna motivazione della gravatasentenza (riprodotta sopra, sub § 1.1.), si tratta di doglianze del tuttoignorate dal giudice di appello, il quale ha apoditticamente postulato laapplicabilità della clausola di rinuncia alla surroga, senza scrutinare irilievi sollevati dall’appellante, in thesi idonei, se fondati, a condurre adiverso esito del giudizio sulla domanda proposta dalla Cattolica.r.g. n. 27950/2022 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026Palese allora risulta la trasgressione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, sotto i tre profili denunciati.4.

L’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo esime questaCorte dalla valutazione sulle restanti doglianze illustrate nel ricorso dilegittimità: vanno quindi dichiarati assorbiti il quinto motivo (inerentel’omesso esame del motivo di appello relativo al rigetto della domandadi responsabilità della A.D.M.), il sesto motivo (avente ad oggetto ladisciplina delle spese del doppio grado di giudizio) e il settimo motivo(sulla corretta interpretazione della clausola di rinuncia alla surroga).5.

In sintesi: va disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia,in diversa composizione, per nuovo esame della controversia quantoalle doglianze non esaminate.6.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MRigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, il terzo ed ilquarto motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia, indiversa composizione, cui demanda altresì di provvedere allaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 27950/2022 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controA.[OSCURATO:SOCIETA].– intimata –avverso la sentenza n. 944/2022 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 22 aprile 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il 19 gennaio 2017, da un gruppo di cogenerazione di energiavenduto ed installato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in appresso,per brevità: Viessmann), la cui manutenzione era affidata alla A.D.M.Numero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026Maintenance s.r.l. (in appresso, per brevità: A.D.M.), divampò unincendio che danneggiò un immobile e vari impianti di proprietà dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., assicurata con polizza incendio conla società Cattolica di Assicurazione (in appresso, in breve: Cattolica).Denunciato il sinistro, svolte le operazioni peritali, la compagniaassicuratrice corrispose all’assicurata un indennizzo di euro 150.000,ad integrale copertura e ristoro dei pregiudizi subiti.2. A seguito di ciò, la Cattolica, agendo in surrogazione ex art. 1916cod. civ., domandò giudizialmente la condanna della Viessman e dellaA.D.M. al pagamento della somma di euro 150.000, sull’assunto dellaresponsabilità delle convenute nella causazione dell’incendio.All’azione oppose resistenza la Viessman, eccependo la rinunciadella compagnia assicuratrice al diritto di agire in surrogazione verso ildanneggiante, in forza di espressa clausola contenuta nella polizza.Non si costituì invece la A.D.M..3. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Veronarigettò la domanda attorea nei confronti di ambedue i convenuti.4. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodalla Cattolica e diretto nei confronti della sola A.D.M., anche nelgiudizio di secondo grado rimasta contumace.5. Ricorre per cassazione Cattolica, affidandosi a sette motivi.Non svolge difese nel giudizio di legittimità la A.D.M..Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 132,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., lamenta apparenza e intrinsecacontraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello non ha «congruamentemotivato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere applicabile allafattispecie la clausola U che subordina la rinuncia alla surroga da parter.g. n. 27950/2022 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’assicuratore al mancato esercizio della azione nei confronti delterzo da parte dell’assicurato che ne abbia diritto o interesse».1.1. Il motivo è infondato.Nei suoi passaggi essenziali, questa la trama argomentativa dellasentenza impugnata: «l’assicurato-danneggiato [OSCURATO:PERSONA] haricevuto da Cattolica l’integrale risarcimento del danno patito, epertanto non avrebbe avuto alcun diritto di agire nei confronti del terzoresponsabile, mancandone l’interesse. Di conseguenza, deve essereapplicata la clausola U delle condizioni generali, per cui la compagniaCattolica ha rinunciato ad agire in surroga ai sensi dell’art. 1916 cod.civ. contro i responsabili ADM, a meno che l’assicurata TrescoreBalneario non avesse a sua volta agito per il risarcimento del danno».Pur nella sua sinteticità, la ora trascritta motivazione esprime ilconvincimento del giudicante in maniera agevolmente intellegibile:essa, inoltre, con sviluppo coerentemente logico e non contraddittorio,correla l’operatività della clausola di rinuncia alla surrogazione dell’enteassicuratore al mancato esercizio, per difetto di interesse, di azionirisarcitorie del danneggiato verso il responsabile.La censura formulata si risolve allora in una critica alla completezzadella motivazione: non tenendo conto, però, che la mera insufficienzadi essa non integra più vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, del codice di rito.D’altro canto, la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4,cod. proc. civ., asserita dal ricorrente risulta articolata sulla base dielementi tratti aliunde (in specie, sulla base della mancata disamina diargomentazioni svolte nell’atto di appello) rispetto alla motivazione,sicché la sua deduzione non è conforme ai criteri sul punto elaboratidalla giurisprudenza di nomofilachia.Basti, al riguardo, il richiamo ai princìpi enunciati nei fondamentaliarresti di Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, secondo cui ilr.g. n. 27950/2022 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026vizio afferente alla motivazione denunciabile in sede di legittimità deverisultare dal testo del provvedimento impugnato e desumibile dal meroesame della trama argomentativa in esso sviluppata, prescindente cioèdal confronto con le emergenze processuali.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo denunciano violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su motivi di appello.2.1. Il secondo si duole del mancato esame del motivo di gravamecon cui l’odierna ricorrente aveva sostenuto che la clausola U dellapolizza (disciplinante la rinuncia della compagnia alla surroga ex art.1916 cod. civ. verso il responsabile) «assumeva un significato ediveniva operativa solo e soltanto nel caso in cui l’indennizzo da partedell’assicuratore non fosse stato integrale, ossia nell’unico caso in cuil’assicurato avrebbe avuto la possibilità di agire nei confronti del terzoresponsabile per il risarcimento del residuo credito. Pertanto, solo sel’assicurato/danneggiato agisce nei confronti del terzo responsabile peril residuo, allora anche l’assicuratore potrà agire in rivalsa, mentre sel’assicurato rinuncia ad agire per il residuo, anche l’assicuratore saràtenuto a rinunciare al proprio diritto di rivalsa».2.2. Il terzo deduce la mancata considerazione del motivo di appelloconcernente la «non rilevabilità di ufficio dell’eventuale rinuncia allarivalsa di cui alla clausola U della polizza di assicurazione incendio».L’impugnante, in particolare, rileva di aver prospettato alla Corte diappello che la rinuncia alla rivalsa avrebbe dovuto essere oggetto dispecifica eccezione da parte della convenuta A.D.M. e non era rilevabiledi ufficio: «non trattandosi di “presupposto necessario ai finidell’accoglimento della domanda formulata”, ma integrando,l’operatività della suddetta rinuncia, un fatto astrattamente impeditivoestintivo del diritto alla rivalsa fatto valere dalla Compagnia(trattandosi di circostanza astrattamente idonea a paralizzarel’accoglimento della domanda attorea), è evidente che solo e soltantor.g. n. 27950/2022 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026il convenuto avrebbe potuto e dovuto eccepirlo, fornendo, altresì, larelativa prova ai sensi dell’art. 2698 cod. civ.».2.3. Il quarto rileva il mancato vaglio del motivo di appello con cuiera stata dedotta la nullità della clausola U della polizza assicurativa (dirinuncia alla surrogazione), in quanto, trattandosi di clausola posta afavore di un terzo (ossia il danneggiante) difettava l’interesse dellostipulante, presupposto per l’operatività dell’art. 1411 cod. civ..In specie, a fronte della derogabilità convenzionale dell’art. 1916cod. civ. affermata nella sentenza di primo grado, in appello l’odiernaricorrente aveva sostenuto l’inderogabilità della disposizione de qua,«in quanto norma disciplinante un meccanismo di interesse generalevolto a garantire una funzione primaria della responsabilità civile, conconseguente nullità di tutte quelle clausole che stabiliscono lapreventiva rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore».3. I motivi sono fondati, per una comune ed identica ragione.In ossequio al principio di autosufficienza, nell’atto di adizione diquesta Corte è rispettato il requisito della adeguata esposizione delfatto processuale: ivi si rinviene la pedissequa trascrizione dellamotivazione della sentenza di prime cure nonché delle doglianzeesposte a suffragio del dispiegato gravame ordinario, riferite, comeinnanzi illustrato, ai limiti di operatività, ai requisiti di validità ed alregime della clausola di rinuncia alla surroga dell’assicuratore.Doglianze che avevano oggettiva dignità di motivi di appello, che,dunque, avrebbero dovuto essere esaminate.Orbene, come reso evidente dalla scarna motivazione della gravatasentenza (riprodotta sopra, sub § 1.1.), si tratta di doglianze del tuttoignorate dal giudice di appello, il quale ha apoditticamente postulato laapplicabilità della clausola di rinuncia alla surroga, senza scrutinare irilievi sollevati dall’appellante, in thesi idonei, se fondati, a condurre adiverso esito del giudizio sulla domanda proposta dalla Cattolica.r.g. n. 27950/2022 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 27950/2022Numero sezionale 636/2026Numero di raccolta generale 14325/2026Data pubblicazione 14/05/2026Palese allora risulta la trasgressione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, sotto i tre profili denunciati.4. L’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo esime questaCorte dalla valutazione sulle restanti doglianze illustrate nel ricorso dilegittimità: vanno quindi dichiarati assorbiti il quinto motivo (inerentel’omesso esame del motivo di appello relativo al rigetto della domandadi responsabilità della A.D.M.), il sesto motivo (avente ad oggetto ladisciplina delle spese del doppio grado di giudizio) e il settimo motivo(sulla corretta interpretazione della clausola di rinuncia alla surroga).5. In sintesi: va disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia,in diversa composizione, per nuovo esame della controversia quantoalle doglianze non esaminate.6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MRigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, il terzo ed ilquarto motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia, indiversa composizione, cui demanda altresì di provvedere allaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 27950/2022 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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