CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17858 del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] Edilizia, elettivamente domiciliata in Roma, Viale del Vaticano, 46 presso lo studio legale Proietti, Bove, de Nicolo e rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso - controricorrente- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17858/2021 per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2202/2021 del Numero sezionale 4151/2022Numero di raccolta generale 15032/2022 Tribunale ordinario di Bari, pubblicata l’8 giugno 2021; Data pubblicazione 11/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell’opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa edilizia, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4737/2018 − chiesto ed ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], in seguito al recesso esercitato, a titolo di restituzione delle somme versate in acconto sulla futura assegnazione dell’alloggio che avrebbe dovuto realizzare la cooperativa edilizia −, ritenuta la competenza arbitrale sulla controversia insorta tra le parti, giusta clausola inserita nello statuto della cooperativa (art. 45). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione per il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. La [OSCURATO:SOCIETA] edilizia [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il tribunale ha omesso di pronunciare sulle eccezioni di nullità preliminari, anche, alla questione dell’applicazione della competenza arbitrale ex art. 45 dello statuto. 3.1. La domanda di ammissione a socia della cooperativa era nulla perché vessatoria nella parte in cui la proponente, dichiarando di aver letto ed accettato lo statuto della società, accettava la clausola compromissoria. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17858/2021 3.2. Il contratto sociale era nullo per non avere la cooperativa esibito lNumero sezionale 4151/2022Numero di raccolta generale 15032/2022a delibera di ammissione a socio della signora Iannone e la relativa Data pubblicazione 11/05/2022 comunicazione. 3.3. La normativa statutaria era nulla non avendo la cooperativa esibito lo Statuto, ma solo la sua fotocopia informale. Nelle cooperative edilizie il rapporto di scambio con i soci, che ha ad oggetto la costruzione degli alloggi, le anticipazione e le spese, è distinto da quello associativo da cui origina l’obbligo di conferimento e contribuzione alle spese degli organismi comuni di organizzazione ed amministrazione, che permane fino allo scioglimento o all’esclusione del socio. 4. La cooperativa nella memoria difensiva ha dedotto l’inammissibilità delle avverse eccezioni perché, relative al merito della controversia, non sono deducibili in sede di regolamento di competenza. 5. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del giudice ordinario. 6. I ricorso è fondato. 6.1. Come precisato da questa Corte, “il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita” (Cass. n. 11015 del F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17858/2021 09/05/2013) con la conseguenza che, “la cooperativa è tenuta alla sua Numero sezionale 4151/2022Numero di raccolta generale 15032/2022 restituzione, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche Data pubblicazione 11/05/2022 in presenza di un disavanzo di bilancio” (Cass. n. 13641 del 30/05/2013). 6.2. Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all’attività sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. E mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l’aspettativa all’assegnazione dell’alloggio. Ne consegue che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento, e in conseguenza dell’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto, e salva la possibilità di una diversa disciplina pattizia, alla F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17858/2021 disciplina giuridica relativa alla quota sociale (Cass. n. 9393 del 18/05/2004;Numero sezionale 4151/2022Numero di raccolta generale 15032/2022 Cass. n. 6197 del 07/03/2008; Cass. n. 16304 del 10/07/2009) Data pubblicazione 11/05/2022 6.3. Sulle indicate premesse deve trovare applicazione l’ulteriore principio che, costante nelle affermazioni della giurisprudenza di legittimità, esclude che tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola (Cass. n. 2598 del 07/02/2006; in termini: Cass. n. 941 del 17/01/2017; cfr Cass SU n. 13894 del 14/06/2007). 7. Con riguardo alla fattispecie in esame, va pertanto escluso che, attraverso la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario ed il deferimento della controversia agli arbitri possa estendersi a liti relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto sociale principale, cui la clausola compromissoria accede. 7.1. Tale è, segnatamente, il contratto di scambio intercorso tra cooperativa edilizia e socio relativo all’acquisto del bene realizzato, rispetto al quale il socio gode della posizione di creditore cui si accompagna, in caso di scioglimento del rapporto sociale, il diritto alle restituzioni delle somme anticipate, salva sempre l’ipotesi che la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto. 7.2. La signora Iannone ha dedotto nella proposta istanza, con pieno richiamo agli atti del giudizio di merito (p. 2 istanza), di aver chiesto ed ottenuto in via monitoria dal Tribunale di Bari, dopo avere esercitato recesso, quanto versato alla cooperativa a titolo di acconto sulla futura assegnazione dell’alloggio, con “l’espressa esclusione della quota sociale (come da fatture allegate nel fascicolo monitorio)” e tanto vale a sostenere l’applicazione degli indicati principi. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17858/2021 Numero sezionale 4151/2022 8. La sentenza impugnata va pertanto cassata e dichiarata la Numero di raccolta generale 15032/2022Data pubblicazione 11/05/2022 competenza del Tribunale ordinario di Bari dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, nei termini di legge, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bari dinanzi al quale il processo deve essere riassunto dalle parti, nei termini di legge, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m