CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 25468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.12287/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesoda se stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma; -intimata- nonché Ministero dell’Interno; -resistente- avversola sentenza d el Tribunale d i Roma n. 14922 /20 20 , depositata il28/ 10/2020. È stata ascoltata la relazionedel c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/06/2023. Fatti di causae ragioni della decisione L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre controla sentenza in epigrafe nella parte in cui, accolto l’appello, ha escluso dalla liquidazione del compenso pro- fessionale la remunerazione della fase istruttoria d el primo e del se- condo grado. 2di 2 – 1 2287 /202 1 – S2 – CC 13/06/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è fondato. In base all’art. 4 co. 5 lett. c) d.m. 55/2014 la previsione di remu- nerazione della fase istruttoria contempla le attività svolte nel caso di specie. Sulla ineludibilità della remunerazione della fase istruttoria nella liquidazione delle spese processuali, cfr., tra le altre, Cass.8561/2023. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al profilo accolto. Con decisione nel merito sono liquidati € 178 per il giudizio di primo grado, € 353 per il giudizio di appello e € 400, oltre a € 100 per esborsi, per il giudizio di legittimità, il tutto oltre agli accessori. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, liquida € 178 per il giudizio di primo grado, € 353 per il giudizio di appello e € 400, oltre a € 100 per esborsiper il giudizio di legittimità, ogni volta oltre agli accessori , alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli