CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4, Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Carmelo, quale legale rappresentante della Soc. VIP per [OSCURATO:SOCIETA]. e locatario dell'immobile a cui vantaggio era stata accertata l'erogazione di energia elettrica, per furto aggravato di tale bene, per un importo pari a euro 452,70, mediante manomissione del relativo contatore, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti della esposizione del bene alla pubblica fede e della violenza sulle cose, con la recidiva specifica. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 192, cod. proc. pen. e vizio della motivazione quanto alla valutazione della prova della coincidenza tra il presunto autore della manomissione del contatore e l'effettivo beneficiario, contestando la valorizzazione dell'elemento logico, rappresentato dal profitto, altresì rilevando l'assenza di accertamenti sulla locazione dell'immobile al [OSCURATO:PERSONA], sull'effettivo inizio dell'attività e sull'esatto posizionamento del contatore, tenuto conto che il proprietario del bene, PALUMBO, era stato presente al momento dell'accertamento e che la fornitura era a costui intestata. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6, cod. pen. e al giudizio di comparazione degli elementi circostanziali, ben potendo il giudice del gravame valutare le generiche in termini di prevalenza, avuto riguardo alla non particolare gravità dell'azione criminosa contestata e all'intervenuto risarcimento integrale in favore dell'ente erogatore. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato proprie conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile. 2. In via preliminare, stante il tenore del primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che é inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027-04).3. Ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha omesso un effettivo confronto con il tenore del ragionamento giustificativo dei giudici del gravame: costoro hanno esaminato l'argomento logico opposto a difesa (a tenore del quale del tutto irragionevolmente, ove il [OSCURATO:PERSONA] avesse manomesso il contatore, avrebbe chiesto la voltura dell'utenza, facendo dunque intervenire i tecnici dell'ente erogatore e rischiando di essere scoperto), ritenendolo superato da quello, di natura altrettanto logica, per il quale l'unico soggetto ad avere interesse all'erogazione non contabilizzata era proprio l'imputato che gestiva un esercizio commerciale e che non poteva non rendersi conto dell'esiguo ammontare delle bollette, laddove la richiesta di voltura, non necessariamente implicante un controllo del contatore, si era resa necessaria per il reinserimento del misuratore staccato nel circuito di rete. Peraltro, l'argomento logico, motivatamente privilegiato dai giudici del merito, è stato ritenuto supportato da altri, tra i quali il risparmio sui costi a beneficio dell'imputato e la sua capacità di rendersi conto, siccome esercente un'attività commerciale, dell'esiguità dei costi relativi all'erogazione dell'energia. Tale ragionamento, siccome congruo, non manifestamente illogico e neppure contraddittorio, è sottratto al sindacato di legittimità. La censura si traduce, infatti, in un dissenso rispetto alle rassegnate conclusioni, inteso a sottoporre a questa Corte una questione di merito e a prospettare la maggiore persuasività della tesi difensiva (sulla natura del sindacato di legittimità, in relazione al vizio di motivazione, vedasi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01, in cui si é, per l'appunto, affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01, in cui si è precisato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595-01; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218-01). 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico. In ordine alle attenuanti comuni, la difesa si è, invero, limitata all'enunciazione del motivo senza articolare alcuna argomentazione a sostegno, laddove, con riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, la decisione censurata è del tutto coerente con quanto questa Corte di legittimità ha già chiarito: le generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e detta funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Nella specie, la Corte territoriale ha espressamente richiamato l'intensità del dolo e il negativo comportamento processuale per contenere il giudizio di comparazione nei termini della sola equivalenza. 5. Infine, deve rilevarsi che, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (posticipata al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 162/2022) che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., nel senso che il reato è oggi procedibile a querela di parte, non deve svolgersi alcuna verifica, neppure sollecitata, in ordine alla esistenza della condizione di procedibilità, dovendosi fare applicazione del principio già più volte affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), in base al quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente". Sicché, il mutato regime di procedibilità del reato non rileva e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisa6dosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 21 maggio 2024 Il C