CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 32885/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 16/09/2025 della Corte di Appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 16 settembre 2025, haconfermato la sentenza di condanna a mesi sei di reclusione ed euro 25.000,00di multa pronunciata dal Tribunale di Macerata l’8 aprile 2024 nei confronti diSandro Sagreti in relazione al reato di cui agli all’art. 22, comma 12 e 12-bis,d.lvo. 286 del 1998.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che,a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento oggettivo del reato con riferimento alla mancanza diprova del rapporto di lavoro subordinato delle ragazze, necessario ai fini dellaconfigurabilità dell’ipotesi di reato contestata.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e43 cod. pen. con riferimento alla ritenuta consapevolezza della ricorrente quantoall’irregolarità della posizione delle ragazze, anche sotto il profilo che lo stessonon si era occupato dell’assunzione delle stesse.3. In data 15 maggio 2026 sono pervenute le conclusioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, anche con riferimentoalla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma cheafferiscono la completezza e la logicità della motivazione, non sono consentite esono comunque manifestamente infondate e ciò anche considerato che lecensure contenute nel primo motivo non erano state oggetto dei motivi diappello.2.1. Il reato di assunzione di un lavoratore non comunitario privo delpermesso di soggiorno di cui all'art. 22, comma 12, del d.lgs., 25 luglio 1998, n.286 è un reato proprio che può essere commesso solo dal datore di lavoro e nonda un committente ovvero da una terza persona che, a sua volta, ingaggia illavoratore extracomunitario per conto del titolare del rapporto di lavoro (Sez. 1,n. 12686 del 22/02/2023, Paglianiti, Rv. 284352 – 01; Sez. 4, n. 31288 del16/04/2013, Mangione, Rv. 255897 – 01)Sotta tale profilo, pertanto, si deve ribadire che «l'assunzione o l'ingaggioad opera di terze persone non può fungere da "schermo" per porre il datore dilavoro a riparo da ogni responsabilità e ciò perché la fattispecie descrive lacondotta illecita come quella di "occupare alle proprie dipendenze lavoratoristranieri privi del permesso di soggiorno" e, quindi, non si pretende affatto - perl'integrazione del delitto - che il datore di lavoro abbia personalmente assunto oingaggiato lo straniero irregolare; cosicché risponde del reato di occupazione dilavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto coluiche procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur nonavendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle suedipendenze» (Sez. 1, n. 9421 del 17/01/2024, Caldararu, Rv. 285916 – 01; Sez.1, n. 25615 del 18/05/2011 - dep. 27/06/2011, Fragasso, Rv. 250687 - 01).2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è correttamente conformataai principi indicati.Il giudice di appello, la cui motivazione si salda e integra con quella delgiudice di primo grado, ha fornito corretta e congrua risposta alle generichecritiche contenute nell’atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui questenon erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo.Nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice ha dato conto dellapacifica qualifica di datore di lavoro del ricorrente e della consapevolezza dellostesso in ordine all’assunzione e all’attività prestata dalle lavoratriciextracomunitarie - che risulta coerentemente accertata sulla base delledichiarazioni rese dai testimoni sia quanto al ruolo di legale rappresentante dellaMalibù s.r.l. (società che gestiva il locale “Top” di [OSCURATO:PERSONA]), sia quantoall’esistenza del rapporto di lavoro (confermato dalle stesse ragazze) - e inordine alla sussistenza dell’elemento psicologico, coerentemente desunto dallapresenza in loco del ricorrente la sera dell’accertamento, nonché, infine, dalledichiarazioni dello stesso che ha ammesso di sapere che le lavoratrici erano indell'assunzione, prive).La motivazione così resa risulta logica e coerente e non è pertantosindacabile in questa sede e sul punto si deve ribadire che alla Corte dicassazione è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sonoconsentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici dimerito.Come più volte evidenziato da questa Corte, infatti, il sindacatoconducibile nel giudizio di legittimità non può investire l'intrinseca attendibilitàdelle prove ed il risultato della loro interpretazione, né riguardare il meritodell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementiprobatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole dellalogica e del diritto ed in base ad uno sviluppo argomentativo congruo, che diaconto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senzapoter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettatadalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal sensoSez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonché Sez. un., n.930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazionedella deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217;Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]