CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31996/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 3 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Torino - pronunciandosi, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminava la pena irrogata all'imputato in quattro mesi e tredici giorni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. [OSCURATO:PERSONA] che Deve, in proposito, rilevarsi che, il settembre 2025, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositata dal suo difensore do fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre