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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28402/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità in ordine al reato consumato non trattandosi di consegna "controllata" della somma oggetto della truffa; Ritenuto che quanto alla recidiva il ricorso è manifestamete infondato rispetto al ritenuto indice costituito dalla tecnica consolidata posta in essere per la truffa rispetto ai cinque precedenti analoghi; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla determinazione della pena per continuazione sul correttop rilievo delle modalità della condotta e dei precedenti specific; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3.4.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità in ordine al reato consumato non trattandosi di consegna "controllata" della somma oggetto della truffa; Ritenuto che quanto alla recidiva il ricorso è manifestamete infondato rispetto al ritenuto indice costituito dalla tecnica consolidata posta in essere per la truffa rispetto ai cinque precedenti analoghi; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla determinazione della pena per continuazione sul correttop rilievo delle modalità della condotta e dei precedenti specific; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.202
Sentenza Cassazione n. 28402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris