CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 2025
Cassazione n. 40439/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Roma, pronunciandosi sull'istanza di riesame avanzata nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 03/06/2025 con la quale era stata applicata a quest'ultimo la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen.. 2. Con atto del 30/08/2025 indirizzato (così si legge testualmente nello stesso) al “Tribunale Ordinario di Roma – sezione riesame [OSCURATO:PERSONA]” il difensore ha proposto (testualmente) “istanza di riesame ex art. 310 c.p.p.” avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame, chiedendo al medesimo tribunale “con funzione di appello” di voler “disporre l'annullamento e revocare la misura cautelare e riformare annullando l'ordinanza impugnata … del 11.07.2025 … che ha confermato la custodia cautelare in carcere del proprio assistito … non ritenendo sussistenti i requisiti indicati dagli artt. 273 e 274 c.p.p.”. 3. Il Tribunale del riesame, riqualificata tale impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte. 4. Il difensore, nell’atto di impugnazione che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter qualificare come ricorso per cassazione, ha articolato due “motivi” concernenti la l’inosservanza dell'art. 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. 5. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; 6. Il ricorso è inammissibile, giusto il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto risulta presentato e sottoscritto da difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Va peraltro rilevato che per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte “in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame” (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01). E' quindi inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale anche nel caso in cui – come appunto quello in esame – sia stato convertito in questo mezzo l'atto di impugnazione erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01). 7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.