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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24736/2026

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to il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale STEFANOTOCCI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di giudizio dirinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 16 giugno 2025, parzialmenteriformando la sentenza resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Caltanissetta, in data 21 settembre 2023, ha confermato laresponsabilità del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata altraffico di sostanze stupefacenti di cui al capo A della imputazione.La Corte ha ritenuto provato che l’imputato fosse stato uno stabile fornitore di droga aduna compagine criminale radicata in Caltanissetta, essendosi colà recato, provenendo daPalermo, in diverse occasioni tra l’ottobre 2014 ed il 3 gennaio 2015 (data del suo arrestoe del ritrovamento di un quantitativo di marijuana nella sua disponibilità), con laconsapevolezza e volontà di apportare un contributo causale alla sussistenzadell’organizzazione illecita.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per avere la Corte disatteso le indicazioni provenienti dalla sentenzadi annullamento con rinvio della Corte di cassazione.La Corte di appello avrebbe rivalutato lo stesso materiale indiziario già ritenutoinsufficiente dai giudici di legittimità, limitandosi ad arricchirlo soltanto con riguardo allapresenza del ricorrente a Caltanissetta in cinque anziché in due occasioni, tuttavia nonconnotate da alcun significato in senso accusatorio, così come aveva già rilevato lasentenza rescindente.In relazione all’unico conclamato episodio rilevante, che aveva condotto all’arresto delricorrente, il ricorso sottolinea l’errore della Corte di appello nell’avere indicato ilrinvenimento, nella sua disponibilità, di 33 chilogrammi di marijuana anziché di alcunecentinaia di grammi.Inoltre, i “pizzini” ritrovati all’imputato erano già stati valutati come di carattere neutro aifini della prova del reato di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti.In definitiva, la Corte avrebbe ritenuto la sussistenza di tale delitto senza alcun elementonuovo di valutazione idoneo ad integrare la fattispecie associativa invece di quella diconcorso nella commissione di uno o più reati-fine;2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.Il ricorrente ripercorre gli elementi posti dalla Corte di appello a fondamento del giudiziodi condanna, criticandone la rilevanza.Quanto alle cinque trasferte a Caltanissetta, intervenute tra l’ottobre ed il novembre 2014,la sentenza impugnata avrebbe solo presuntivamente stabilito che esse fossero destinatea fornitura di stupefacente.La motivazione sul punto sarebbe meramente congetturale.La rete di collegamenti del ricorrente con soggetti appartenenti alla associazione, ricavatadai “pizzini”, si esaurirebbe soltanto in rapporti, non meglio chiariti, con due soggetti([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), coindagati in origine ma la cui posizione sarebbe stata archiviata.L’episodio del 3 gennaio 2015, culminato con l’arresto e la conseguente condanna delricorrente in separato processo, dimostrerebbe solo la sua compromissione in una singolaipotesi di traffico di droga, senza alcuna implicazione associativa.La sentenza della Corte di appello, pertanto, si fonderebbe su una mera “catena dipresunzioni”, adagiandosi sulla motivazione adottata dal giudice di primo grado, che ilricorso trasfonde nella parte di interesse al fine di dimostrare che, al di là dellacommissione di un reato punibile ai sensi dell’art. 73 D.P.R 309/90, non sarebbero statievidenziati elementi per ritenere sussistente la fattispecie associativa sotto il profilo dellaconsapevolezza di far parte di una struttura organizzata e della stessa sussistenza di essa,secondo la declinazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso,ulteriormente considerandosi il fatto che in sede di indagini l’associazione di cui si discuteera stata definita dal Giudice per le indagini preliminari di scarsa valenza ed avevacomunque operato per un lasso temporale assai più lungo (dal 2012 al 2015) rispetto aquello nel quale era stata registrata la presenza del ricorrente sulla scena;3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,ritenuto eccessivo senza giustificazione a supporto quanto all’aumento in continuazionecon altri reati separatamente giudicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.In punto di diritto, deve ribadirsi il principio secondo il quale l'elemento aggiuntivo edistintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie delconcorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, vaindividuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi, nella presenza di unreciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati. (In motivazione la S.C. haprecisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto dellafrequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo diacquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reiterazione si collochinell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commissione di una serieindeterminata di reati). (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di, Rv. 270564-01).Nel caso in esame, la Corte di appello non evidenzia alcun elemento sicuramentedimostrativo, al di là delle mere deduzioni, di un accordo stabile e duraturo tra il ricorrentee coloro i quali si sarebbero evidenziati quali acquirenti della droga nelle poche occasioniindicate nella sentenza impugnata, quand’anche tutte riconducibili, e non solo l’ultima, adautonome cessioni di droga, come aveva ritenuto il primo giudice pur dichiarandoprescritto il reato di cui al capo B originariamente contestato (cfr. fg. 136 della sentenzadi primo grado).Neanche risulta significativa, a ritroso, la quantità di stupefacente reperita in capo alricorrente in occasione del suo arresto del 3 gennaio 2015, erroneamente indicata insentenza in chilogrammi 33 di marijuana anziché, come emerge dalla sentenza di primogrado e da quella rescindente, in grammi 813,03 della medesima sostanza.Non risulta decisivo né il numero delle forniture, né l’unità di tempo nella quale esse sierano verificate, specie in relazione all’arco temporale di esistenza del sodalizio, snodatositra il 2012 ed il 2015 ma del quale il ricorrente avrebbe fatto parte solo tra ottobre 2014e gennaio 2015.Non è stata lumeggiata la conformazione dei rapporti tra venditore ed acquirenti, néquella tra il primo (nella persona del ricorrente) ed altri esponenti dell’associazione perdelinquere che potesse far ritenere la consapevolezza dell’imputato di trattare con unsodalizio criminoso anziché con soli due acquirenti, indicati in [OSCURATO:PERSONA] e FalzoneAngela, gli unici soggetti, con i quali egli era entrato in relazione illecita, ad esserecontemplati nella imputazione di cui al capo A quali componenti della congrega.Ne consegue che nessuna risultanza indicata in sentenza è idonea a distinguere la meraesecuzione di più forniture di droga, costituenti violazioni dell’art. 73 del D.P.R. 309/90,dalla partecipazione consapevole e volontaria del ricorrente ad una associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.Dal che consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosiescludere che l’imputato abbia commesso il fatto, con assorbimento di ogni altro motivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso il fatto.Così deciso, il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale STEFANOTOCCI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di giudizio dirinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 16 giugno 2025, parzialmenteriformando la sentenza resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Caltanissetta, in data 21 settembre 2023, ha confermato laresponsabilità del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata altraffico di sostanze stupefacenti di cui al capo A della imputazione.La Corte ha ritenuto provato che l’imputato fosse stato uno stabile fornitore di droga aduna compagine criminale radicata in Caltanissetta, essendosi colà recato, provenendo daPalermo, in diverse occasioni tra l’ottobre 2014 ed il 3 gennaio 2015 (data del suo arrestoe del ritrovamento di un quantitativo di marijuana nella sua disponibilità), con laconsapevolezza e volontà di apportare un contributo causale alla sussistenzadell’organizzazione illecita.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per avere la Corte disatteso le indicazioni provenienti dalla sentenzadi annullamento con rinvio della Corte di cassazione.La Corte di appello avrebbe rivalutato lo stesso materiale indiziario già ritenutoinsufficiente dai giudici di legittimità, limitandosi ad arricchirlo soltanto con riguardo allapresenza del ricorrente a Caltanissetta in cinque anziché in due occasioni, tuttavia nonconnotate da alcun significato in senso accusatorio, così come aveva già rilevato lasentenza rescindente.In relazione all’unico conclamato episodio rilevante, che aveva condotto all’arresto delricorrente, il ricorso sottolinea l’errore della Corte di appello nell’avere indicato ilrinvenimento, nella sua disponibilità, di 33 chilogrammi di marijuana anziché di alcunecentinaia di grammi.Inoltre, i “pizzini” ritrovati all’imputato erano già stati valutati come di carattere neutro aifini della prova del reato di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti.In definitiva, la Corte avrebbe ritenuto la sussistenza di tale delitto senza alcun elementonuovo di valutazione idoneo ad integrare la fattispecie associativa invece di quella diconcorso nella commissione di uno o più reati-fine;2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.Il ricorrente ripercorre gli elementi posti dalla Corte di appello a fondamento del giudiziodi condanna, criticandone la rilevanza.Quanto alle cinque trasferte a Caltanissetta, intervenute tra l’ottobre ed il novembre 2014,la sentenza impugnata avrebbe solo presuntivamente stabilito che esse fossero destinatea fornitura di stupefacente.La motivazione sul punto sarebbe meramente congetturale.La rete di collegamenti del ricorrente con soggetti appartenenti alla associazione, ricavatadai “pizzini”, si esaurirebbe soltanto in rapporti, non meglio chiariti, con due soggetti([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), coindagati in origine ma la cui posizione sarebbe stata archiviata.L’episodio del 3 gennaio 2015, culminato con l’arresto e la conseguente condanna delricorrente in separato processo, dimostrerebbe solo la sua compromissione in una singolaipotesi di traffico di droga, senza alcuna implicazione associativa.La sentenza della Corte di appello, pertanto, si fonderebbe su una mera “catena dipresunzioni”, adagiandosi sulla motivazione adottata dal giudice di primo grado, che ilricorso trasfonde nella parte di interesse al fine di dimostrare che, al di là dellacommissione di un reato punibile ai sensi dell’art. 73 D.P.R 309/90, non sarebbero statievidenziati elementi per ritenere sussistente la fattispecie associativa sotto il profilo dellaconsapevolezza di far parte di una struttura organizzata e della stessa sussistenza di essa,secondo la declinazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso,ulteriormente considerandosi il fatto che in sede di indagini l’associazione di cui si discuteera stata definita dal Giudice per le indagini preliminari di scarsa valenza ed avevacomunque operato per un lasso temporale assai più lungo (dal 2012 al 2015) rispetto aquello nel quale era stata registrata la presenza del ricorrente sulla scena;3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,ritenuto eccessivo senza giustificazione a supporto quanto all’aumento in continuazionecon altri reati separatamente giudicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.In punto di diritto, deve ribadirsi il principio secondo il quale l'elemento aggiuntivo edistintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie delconcorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, vaindividuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi, nella presenza di unreciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati. (In motivazione la S.C. haprecisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto dellafrequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo diacquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reiterazione si collochinell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commissione di una serieindeterminata di reati). (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di, Rv. 270564-01).Nel caso in esame, la Corte di appello non evidenzia alcun elemento sicuramentedimostrativo, al di là delle mere deduzioni, di un accordo stabile e duraturo tra il ricorrentee coloro i quali si sarebbero evidenziati quali acquirenti della droga nelle poche occasioniindicate nella sentenza impugnata, quand’anche tutte riconducibili, e non solo l’ultima, adautonome cessioni di droga, come aveva ritenuto il primo giudice pur dichiarandoprescritto il reato di cui al capo B originariamente contestato (cfr. fg. 136 della sentenzadi primo grado).Neanche risulta significativa, a ritroso, la quantità di stupefacente reperita in capo alricorrente in occasione del suo arresto del 3 gennaio 2015, erroneamente indicata insentenza in chilogrammi 33 di marijuana anziché, come emerge dalla sentenza di primogrado e da quella rescindente, in grammi 813,03 della medesima sostanza.Non risulta decisivo né il numero delle forniture, né l’unità di tempo nella quale esse sierano verificate, specie in relazione all’arco temporale di esistenza del sodalizio, snodatositra il 2012 ed il 2015 ma del quale il ricorrente avrebbe fatto parte solo tra ottobre 2014e gennaio 2015.Non è stata lumeggiata la conformazione dei rapporti tra venditore ed acquirenti, néquella tra il primo (nella persona del ricorrente) ed altri esponenti dell’associazione perdelinquere che potesse far ritenere la consapevolezza dell’imputato di trattare con unsodalizio criminoso anziché con soli due acquirenti, indicati in [OSCURATO:PERSONA] e FalzoneAngela, gli unici soggetti, con i quali egli era entrato in relazione illecita, ad esserecontemplati nella imputazione di cui al capo A quali componenti della congrega.Ne consegue che nessuna risultanza indicata in sentenza è idonea a distinguere la meraesecuzione di più forniture di droga, costituenti violazioni dell’art. 73 del D.P.R. 309/90,dalla partecipazione consapevole e volontaria del ricorrente ad una associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.Dal che consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosiescludere che l’imputato abbia commesso il fatto, con assorbimento di ogni altro motivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso il fatto.Così deciso, il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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