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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27870/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittole alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Lanciano, eliminando la sospensione condizionale della pena), deducendo vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. quanto al diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. I giudici del merito hanno essenzialmente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputata in ordine alla ricettazione ascrittale, l'avvenuto rinvenimento della refurtiva all'interno della soffitta di un appartamento in disponibilità dell'imputata.

Hanno, peraltro, omesso di considerare ulteriori elementi certi, acquisiti agli atti, che inducevano ad escludere la responsabilità dell'imputata, ed in particolare il fatto che la donna, anziana ed ammalata, vivesse, da molto tempo prima della perquisizione che aveva portato al rinvenimento della refurtiva in contestazione, presso casa di un figlio, distante un paio di chilometri dal luogo del rinvenimento della refurtiva: la Corte di appello ha sostenuto che di ciò non vi fosse certezza, incorrendo, con tale affermazione, ad un tempo in una insanabile contraddizione (avendo in premessa dato atto del fatto che, all'atto della perquisizione, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata presente perché "dimorante altrove ed affetta da problemi di deambulazione"), ed in un travisamento per omissione (poiché la circostanza era stata riferita in dibattimento dalla nuora dell'imputata).

Ciò rende ragionevole l'assunto difensivo, secondo il quale sarebbero stati soggetti ignoti ad allocare la merce ricettata nel luogo in cui fu rinvenuta, approfittando dell'assenza della persona che ne aveva disponibilità.

1.1. In difetto di ulteriori elementi valutabili, e risultando quelli acquisiti inidonei a legittimare la dichiarazione di responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole oltre ogni ragionevole dubbio, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'imputata non ha commesso il fatto. 2, P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputata non ha commesso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittole alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Lanciano, eliminando la sospensione condizionale della pena), deducendo vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. quanto al diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. I giudici del merito hanno essenzialmente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputata in ordine alla ricettazione ascrittale, l'avvenuto rinvenimento della refurtiva all'interno della soffitta di un appartamento in disponibilità dell'imputata. Hanno, peraltro, omesso di considerare ulteriori elementi certi, acquisiti agli atti, che inducevano ad escludere la responsabilità dell'imputata, ed in particolare il fatto che la donna, anziana ed ammalata, vivesse, da molto tempo prima della perquisizione che aveva portato al rinvenimento della refurtiva in contestazione, presso casa di un figlio, distante un paio di chilometri dal luogo del rinvenimento della refurtiva: la Corte di appello ha sostenuto che di ciò non vi fosse certezza, incorrendo, con tale affermazione, ad un tempo in una insanabile contraddizione (avendo in premessa dato atto del fatto che, all'atto della perquisizione, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata presente perché "dimorante altrove ed affetta da problemi di deambulazione"), ed in un travisamento per omissione (poiché la circostanza era stata riferita in dibattimento dalla nuora dell'imputata). Ciò rende ragionevole l'assunto difensivo, secondo il quale sarebbero stati soggetti ignoti ad allocare la merce ricettata nel luogo in cui fu rinvenuta, approfittando dell'assenza della persona che ne aveva disponibilità. 1.1. In difetto di ulteriori elementi valutabili, e risultando quelli acquisiti inidonei a legittimare la dichiarazione di responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole oltre ogni ragionevole dubbio, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'imputata non ha commesso il fatto. 2, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputata non ha commesso il
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