CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32614/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo, con cui si deduce violazione di legge inrelazione all’art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimitàperché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediantecriteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, cioè larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);ritenuto che la Corte territoriale ha correttamente individuato i raggiri nellacondotta dell’imputato, finalizzati ad indurre la persona offesa al versamentodella somma richiesta, senza alcuna reale intenzione di adempiere alleobbligazioni assunte; in particolare, l’odierno ricorrente, dopo avere pubblicizzatotramite Facebook un’attività di procacciamento di animatori turistici, avevarichiesto ed ottenuto dalla persona offesa il pagamento della somma di € 244,00,senza tuttavia dare concreta esecuzione al rapporto contrattualeapparentemente instaurato, né procedere alla restituzione dell’importo percepito,nonostante le reiterate rassicurazioni fornite in tal senso; i due asseriti operatoriincaricati di recarsi presso Aloisio non sono mai stati identificati, né l’imputato hafornito alcun elemento concreto in ordine alle modalità del loro reclutamento oalle disposizioni loro impartite; profili, questi, ulteriormente smentiti dalcontenuto delle conversazioni Whatsapp acquisite agli atti, le quali — inserendosicoerentemente nel quadro probatorio complessivo — risultano incompatibili conla versione difensiva prospettata dal ricorrente (si vedano, in particolare, pagine3 e 4 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente