CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 15125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11492/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 190 ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 729/2021 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 26/10/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Paola, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della società convenuta per la perdita patrimoniale subita dal Polizza ammontante ad euro 2 . 900 , a seguito di un’operazione posta in essere da ignoti sulla propria carta [OSCURATO:PERSONA]; a sostegno della domanda rappresentò che il Polizza aveva ricevuto una mail in apparenza proveniente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con la quale veniva invitato ad accedere al proprio conto mediante un linkcontenuto nella mail, inserendo le proprie credenziali per effettuare il cambio della password; che l’utente aveva effettuato la richiesta operazione ed aveva successivamente riscontrato un addebito di euro 2.900 per un’operazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], da lui mai compiuta; formulata invano richiesta di rimborso, il Polizza adì il Giudice di pace; la convenuta, nel costituirsi in giudizio, affermò che la responsabilità dell’accaduto era attribuibile unicamente all’attore, per aver quest’ultimo comunicato incautamente a terzi la propria password ed il proprio codice segreto pin per l’accesso on linealla propria carta, rendendo in tal modo possibile ad un soggetto terzo di effettuare l’operazione con cui gli era stata sottratta la somma di euro2.900; il Giudice di pace rigettò la domanda compensando le spese; a seguito di appello del Polizza, il Tribunale di Paola ha accolto il gravame,ritenendo che il prestatore di servizi dovesse rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, degli effetti dannosi conseguenti all’esercizio di un’attività pericolosa implicante il trattamento di dati personali, non avendo l’ente dimostrato la riconducibilità dell’operazione al cliente; il Tribunale pertanto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente (Cass., 1 n. 2950 del 3/2/2017), ha accolto il gravame e condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.al risarcimento del danno parialla somma attualizzata sottratta dall’operazione illecita; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1.c.p.c.; Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 co. 2,dell’art. 10 co. 2 e 12 co. 4 del d.lgs. 27/1/2010 n. 11 in riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe violato le specifiche disposizioni che in materia configurano a carico dell’utente dei servizitelematici oneri di particolare cautela e diligenza nell’uso dei propri codici ed avrebbe disatteso le regole disciplinanti la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. - lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di attribuire rilevanza al fatto decisivo costituito dall’avere l’utente consegnato spontaneamente a terzi dati identificativi del proprio conto, operando su un sito che non era di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ove tale fatto fosse stato considerato, il giudice del gravame non avrebbe potuto concludere per la sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio stima che, in assenza di precedenti specifici, sia opportuno rinviare la causa per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione della stessa in pubblica udienza.