CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ‘.n Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la natura di proiettile ancora contenente la carica esplosiva del reperto dalle dichiarazioni rese dal testimone di polizia giudiziaria valutate attendibili e privi di contraddizioni. La censura relativétall' omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata/ posto che il Tribunale ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto apprezzata, con argomentazioni plausibili, come non particolarmente tenue sulla base della pericolosità dell'oggetto detenuto e delle peculiari modalità con le quali era stato occultato. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 20