CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 aprile 1980
Cassazione n. 39510/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa 1'11 settembre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto violazione di legge, per non essere stata determinata nel minimo la pena ed esclusa la recidiva, nonostante l'occasionalità del fatto, la minima offensività della condotta, l'ampia confessione resa dall'imputato e l'età di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha affermato che «del tutto congrua, ed anzi frutto di benevola determinazione del Giudice di primo grado, è la pena inflitta, attestata in corrispondenza del minimo edittale, in relazione alla complessiva gravità del fatto e in considerazione della positiva condotta processuale dell'appellante, già premiata con il riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro ritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva reiterata e aggravata». Così argomentando, la Corte territoriale ha dato adeguata risposta alla censura del ricorrente relativa alla dosimetria della pena, per la cui determinazione, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sono stati valorizzati proprio gli elementi richiamati dall'imputato, ossia la complessiva gravità del fatto e la confessione resa. Riguardo alla recidiva, va rilevato che la richiesta di esclusione era stata formulata in appello in modo del tutto generico e nell'ambito di un motivo incentrato sulla dosimetria della pena. Questa Corte (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 — 01; Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01) ha avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine manifestamente infondato, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Tale principio, stante l'indentica ratio, è all'evidenza estensibile anche al caso, come quello in scrutinio, di motivo dedotto in appello senza il necessario requisito della specificità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co